550.510

 : L sull' esercizio della prostituzione - 25 giugno 2001

 

Regolamento

sull’esercizio della prostituzione

(RProst)

(del 5 giugno 2019)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst),

 

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Autorità competenti

Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione della legge sull’esercizio della prostituzione (di seguito LProst), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.

2Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, è l’autorità competente per la promozione e la vigilanza dell’attuazione di misure adeguate in materia di igiene, di informazione e sensibilizzazione in ambito di salute pubblica e prevenzione sanitaria. La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie partecipa invece alla realizzazione delle misure per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

3Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni, è competente per le modalità di attuazione della trattenuta e del versamento dell’imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, definita nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche.

4Il Municipio è l’autorità competente a verificare la conformità strutturale del locale erotico e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione con le normative edilizie e pianificatorie.

 

Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

Art. 2I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione sono comunicati al richiedente dalla competente autorità comunale su semplice domanda.

 

Capitolo secondo

Registro cantonale

 

Registro cantonale banca dati TESEU

Art. 31La banca dati TESEU è il registro cantonale ai sensi dell’art. 5 LProst, gestito dalla Polizia cantonale.

2Conformemente agli scopi di protezione, prevenzione e repressione previsti dalla legge, la banca dati TESEU elabora in modo uniforme i dati relativi alle persone che lavorano nell’ambito della prostituzione ai fini di:

a)consentire, facilitare e garantire l’identificazione, la presa di contatto e la localizzazione delle persone e degli stabilimenti attivi nell’ambito della prostituzione;

b)monitorare gli orari e le modalità nei luoghi in cui viene esercitata la prostituzione;

c)effettuare controlli volti ad accertare il rispetto della legge e della libertà delle persone che esercitano la prostituzione;

d)concretizzare le misure di prevenzione sanitaria, di informazione e di assistenza;

e)proteggere le persone che esercitano la prostituzione dallo sfruttamento e dalla violenza;

f)allestire delle statistiche anonimizzate, con la provenienza e il periodo di permanenza in merito all’esercizio della prostituzione.

3Restano riservate le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

 

Organo responsabile e organi partecipanti

Art. 41La Polizia cantonale, Polizia giudiziaria, Sezione TESEU (di seguito Sezione TESEU), è l’organo responsabile della banca dati TESEU. Assolve in particolare i compiti seguenti:

a)è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati, in maniera conforme allo scopo e all’oggetto della banca dati, come previsto dall’art. 3;

b)coordina gli accessi interni e le proprie attività con gli organi partecipanti alla banca dati;

c)gestisce i diritti di accesso;

d)in singoli casi, su richiesta scritta e motivata di altre autorità dell’amministrazione cantonale o delle autorità comunali di polizia trasmette loro i dati necessari all’espletamento dei loro compiti legali;

e)si assicura che la banca dati sia regolarmente aggiornata.

2Sono considerati organi partecipanti i membri della Polizia cantonale che, nell’ambito dei loro compiti legali, possono inserire i dati direttamente nella banca dati TESEU. Essi sono responsabili, nel proprio settore, dell’esattezza dei dati da loro inseriti o notificati nella banca dati TESEU.

3Le misure di sicurezza adottate dalla Sezione TESEU per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne elaborate dal Centro sistemi informativi dell’amministra­zione cantonale.

 

Contenuto

a) In generale

Art. 5La banca dati TESEU è composta principalmente dalle seguenti categorie di dati:

a)generalità delle persone che si sono annunciate per svolgere l’attività di prostituzione;

b)locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione;

c)generalità dei gerenti dei locali erotici;

d)liste di presenza prostituzione;

e)luoghi vietati all’esercizio della prostituzione.

f)generalità delle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione.

 

b) Persone che esercitano la prostituzione

Art. 6Le notifiche relative alle persone che esercitano la prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti:

a)numero d’annuncio di registrazione TESEU;

b)generalità della persona notificata;

c)numero e copia del documento d’identità;

d)nome/i utilizzato/i per la professione;

e)fotografia a colori;

f)luogo di lavoro nel Canton Ticino;

g)residenza all’estero e genere di permesso, se straniero;

h)numero SIMIC, se straniero;

i)numero ABI, se presente;

j)controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

 

c) Locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione

Art. 71I locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti:

a)numero dell’autorizzazione del locale erotico;

b)denominazione, numero di mappale, indirizzo e recapiti telefonici del locale erotico;

c)nominativi del gerente e del proprietario del locale erotico;

d)se presenti, oneri e condizioni con cui è stata rilasciata l’autorizzazione;

e)se presente, nome, ragione sociale e sede della persona giuridica a cui è stata rilasciata l’autorizzazione;

f)documentazione di cui all’art. 18 cpv. 1;

g)planimetria, descrizione sommaria e fotografie del locale erotico;

h)numero di camere di residenza-lavoro e altri spazi utilizzati;

i)controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

2Se si tratta di appartamenti, sono inoltre registrati l’ubicazione del piano e il numero.

3In caso di appartamenti non soggetti ad autorizzazione, sono registrati i seguenti dati:

a)generalità della persona che esercita l’attività di prostituzione, del proprietario e dell’avente diritto;

b)data della notifica;

c)indirizzo e numero di mappale;

d)ubicazione piano e numero;

e)controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

 

d) Gerenti dei locali erotici

Art. 81I gerenti dei locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti:

a)generalità del gerente;

b)numero e copia del documento d’identità;

c)nome e numero dell’autorizzazione del locale erotico gestito;

d)documentazione di cui all’art. 18 cpv. 2;

e)numero SIMIC, se straniero;

f)generalità dell’eventuale sostituto provvisorio;

g)data inizio e fine attività.

2Se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica, nel registro sono inseriti anche il nome, la ragione sociale e la sede della stessa.

3Se il gerente esercita inoltre l’attività di prostituzione, è registrato anche il suo numero d’annuncio di registrazione TESEU.

 

e) Liste di presenza prostituzione

Art. 9Le liste di presenza prostituzione corrispondono all’insieme delle liste giornaliere, compilate da ogni singolo gerente, che contengono i dati delle persone che esercitano la prostituzione all’interno del suo locale erotico, e meglio:

a)il numero d’annuncio di registrazione TESEU della persona che esercita la prostituzione;

b)generalità della persona che esercita la prostituzione;

c)servizi forniti (messa a disposizione di una camera e dei sanitari, lavanderia, ecc.) e compensi richiesti;

d)dettaglio delle imposte trattenute e poi versate all’autorità fiscale competente, giusta l’art. 11 cpv. 2 lett. j) LProst.

 

f) Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

Art. 101I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione stabiliti dalla competente autorità comunale sono registrati con i seguenti dati:

a)indirizzo;

b)numero di mappale;

c)nome del proprietario.

2Nel caso il luogo vietato riguardi un’intera zona, sono elencati e registrati i suoi singoli mappali.

 

g) Persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione

Art. 11Le persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti:

a)generalità della persona sospettata;

b)numero e copia del documento d’identità;

c)luogo di lavoro nel Canton Ticino;

d)residenza all’estero e genere di permesso, se straniera;

e)numero SIMIC, se straniera;

f)numero ABI, se presente;

g)eventuali controlli al valico di frontiera.

 

Conservazione dei dati e cancellazione

Art. 121I dati trattati nella banca dati TESEU possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo il cpv. 2. In seguito sono cancellati.

2In particolare:

a)dati delle persone che esercitano la prostituzione: sino alla cessazione dell’attività;

b)dati relativi ai locali erotici: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione;

c)dati relativi agli appartamenti non soggetti ad autorizzazione: sino alla cessazione dell’attività negli appartamenti;

d)dati relativi ai gerenti: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione;

e)liste di presenza prostituzione: fino a 5 anni dalla cessazione dell’attività nel locale erotico;

f)dati relativi alle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione: fino alla prescrizione legale del perseguimento o dell’esecuzione del reato.

3La cancellazione dei dati è effettuata individualmente allo scadere della durata di conservazione.

4I dati destinati alla cancellazione possono essere conservati in forma anonima se necessari per scopi statistici.

 

Capitolo terzo

Notifica dell’esercizio della prostituzione

 

 

Notifica dell’esercizio della prostituzione

Art. 131La persona maggiorenne che intende esercitare la prostituzione deve compilare il formulario ufficiale e annunciarsi personalmente presso gli sportelli della Sezione TESEU.

2Devono essere presentati i seguenti documenti:

a)copia documento d’identità valido;

b)fotografia formato passaporto a colori;

c)se la persona è straniera, il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera.

3La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo.

4Al momento dell’annuncio, la Sezione TESEU informa la persona che esercita la prostituzione riguardo alle strutture di accoglienza e di sostegno, segnatamente fornendo la relativa documentazione.

5La persona che si annuncia viene debitamente informata che i suoi dati saranno trasmessi alle autorità competenti ai sensi della LProst.

 

Cambiamenti

Art. 14Ogni cambiamento o modifica dei dati relativi alla notifica deve essere comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU.

 

Procedura in caso di cessazione dell’attività

Art. 151Chi decide di cessare l’attività di prostituzione deve revocare il proprio annuncio presentandosi presso lo sportello della Sezione TESEU.

2In caso di cessazione dell’attività, la stessa non può più essere esercitata, salvo nuova notifica.

3La procedura è gratuita.

 

Capitolo quarto

Presupposti per l’autorizzazione alla gerenza del locale erotico e per il rinnovo

 

Competenza e domanda di autorizzazione

Art. 161La Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio autorizzazioni) è l’autorità competente per il rilascio, il rifiuto, il rinnovo e la revoca  dell’autorizzazione alla gerenza di un locale erotico.

2La domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla persona fisica o giuridica che ne fa richiesta con le seguenti indicazioni:

a)generalità complete del gerente;

b)nome, ragione sociale e sede della persona giuridica, se l’autorizzazione è rilasciata a quest’ultima;

c)nome, indirizzo e numero del mappale, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo internet del locale erotico;

d)numero completo delle camere, dei sanitari e degli altri spazi utilizzati;

e)numero massimo delle persone che possono esercitare la prostituzione all’interno del locale;

f)se si tratta di appartamenti: ubicazione piano e numero;

g)inizio previsto dell’attività.

 

Condizioni per inoltrare la domanda di autorizzazione

Art. 171L’autorizzazione viene conferita ad una persona fisica unicamente se essa si occupa della gerenza dei locali per i quali è stata fatta la richiesta.

2È rilasciata una sola autorizzazione a persona fisica.

3Se si tratta di una persona giuridica, la domanda di autorizzazione deve essere presentata da chi ha diritto di firma o dal gerente designato, su presentazione di una procura.

4Ad una persona giuridica può essere rilasciata più di un’autorizzazione per più locali erotici, a condizione che adempia tutti i presupposti legali.

 

Documentazione

Art. 181La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a)licenza edilizia del Municipio competente;

b)autorizzazione quale esercizio pubblico, nella misura in cui il locale fornisca anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio; se non ancora presente, copia della richiesta;

c)autorizzazione o attestazione per un’attività accessoria, nella misura in cui il locale ne preveda una; se non ancora presente, copia della richiesta;

d)certificato di idoneità igienico-sanitaria;

e)planimetria del locale erotico, da cui risultano il numero e la grandezza di tutte le stanze del locale erotico, con evidenziati in particolare i sanitari e le camere in cui viene esercitata la prostituzione;

f)estratto del registro di commercio e certificato di solvibilità, se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica.

2Inoltre, il gerente del locale erotico deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge, fornendo la seguente documentazione:

a)certificato dei diritti civili;

b)copia del documento d’identità;

c)permesso di soggiorno che autorizzi il gerente all’esercizio dell’attività lucrativa, se straniero;

d)estratto del casellario giudiziale svizzero ed estratto del casellario giudiziale del paese di provenienza, se straniero o se si è trasferito da meno di 5 anni;

e)estratto del certificato di solvibilità;

f)certificato medico dal quale risulti la sua idoneità psico-fisica;

g)se beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado di invalidità;

h)contratto di lavoro.

3I documenti di cui al cpv. 2 lett. a), d) – f) devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità da meno di 3 mesi.

 

Condanne per reati inconciliabili con la gerenza del locale erotico

Art. 19Sono inconciliabili ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. c) LProst i seguenti reati:

1.omicidio (art. 111 CP);

2.assassinio (art. 112 CP);

3.lesioni personali gravi (art. 122 CP);

4.lesioni personali semplici (art. 123 CP);

5.usura (art. 157 CP);

6.minaccia (art. 180 CP);

7.coazione (art. 181 CP);

8.tratta di esseri umani (art. 182 CP);

9.sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);

10.coazione sessuale (art. 189 CP);

11.violenza carnale (art. 190 CP);

12.sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP);

13.promovimento della prostituzione (art. 195 CP);

14.atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP);

15.molestie sessuali (art. 198 CP);

16.esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP);

17.falsità in documenti (art. 251 CP);

18.falsità in certificati (art. 252 CP);

19.conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP);

20.soppressione di documento (art. 254 CP);

21.documenti esteri (art. 255 CP);

22.organizzazione criminale (art. 260ter CP);

23.favoreggiamento (art. 305 CP);

24.riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);

25.entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);

26.incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 LStr);

27.impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);

28.inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);

29.frode fiscale (art. 269 LT);

30.appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT).

 

Rinnovo dell’autorizzazione

Art. 201La richiesta di rinnovo è da inoltrare per iscritto al Servizio autorizzazioni almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa. Il Servizio autorizzazioni verifica che le condizioni legali siano ancora adempiute.

2I documenti di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a), d) – f) devono essere stati rilasciati dalla competente autorità da meno di 3 mesi.

3In caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione, il Servizio autorizzazioni ordina la chiusura immediata del locale.

 

Cambio gerenza

Art. 21Ogni cambio di gerenza è soggetto ad una nuova domanda di autorizzazione.

 

Capitolo quinto

Requisiti strutturali e igienici del locale erotico

 

In generale

Art. 221La verifica dei requisiti strutturali del locale erotico è di competenza del Municipio, giusta quanto previsto dalle normative edilizie e pianificatorie.

2Sono fatte salve le disposizioni speciali per le attività accessorie e collaterali, così come quelle previste agli art. 23 e seguenti.

 

Uso dei locali e controllo dell’accesso

Art. 231Gli spazi del locale erotico devono essere usati per scopi attinenti all’attività e formare un complesso distinto e separato dalle eventuali superfici del medesimo stabile, adibite ad altro uso.

2Le attività accessorie e collaterali sono dipendenti dal locale erotico se funzionali all’esercizio della prostituzione.

3La struttura del locale erotico deve permettere il costante controllo di chi vi accede.

 

Insegna e denominazione

Art. 241Ogni locale erotico deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e riportare l’indicazione locale erotico. Negli appartamenti l’insegna può essere anche esposta all’interno.

2L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

3La denominazione scelta per il locale erotico non dev’essere suscettibile di trarre in errore gli avventori in merito alla categoria a cui appartiene. In caso di dubbio, il Servizio autorizzazioni può esigere il cambiamento della denominazione.

 

Condizioni igienico-sanitarie

Art. 251Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio della sanità, è l’autorità competente per il rilascio del certificato d’idoneità igienico-sanitaria.

2Le attività del locale erotico possono essere svolte esclusivamente nei locali in cui, previo controllo dell’Ufficio della sanità, sono garantite le condizioni igienico-sanitarie.

 

Capitolo sesto

Orari di apertura e di chiusura

 

Orari di apertura e di chiusura

Art. 261Gli orari di apertura e di chiusura devono essere esposti in maniera ben visibile all’entrata del locale erotico o dell’appartamento.

2I servizi di ristorazione ubicati nel locale erotico possono rimanere aperti esclusivamente durante gli stessi orari di attività di quest’ultimo.

3Per gli orari di apertura e di chiusura delle altre attività accessorie e collaterali, si rimanda alle rispettive norme settoriali.

 

Capitolo settimo

Responsabilità e doveri del gerente

 

Responsabilità della conduzione

Art. 271Il gerente è personalmente responsabile della conduzione del locale erotico, garantisce il rispetto della legge e del regolamento ed è tenuto ad effettuare la gerenza in maniera effettiva.

2Il gerente deve inoltre curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato.

 

Svolgimento dell’attività

Art. 281Il gerente svolge la propria attività nel locale erotico garantendo una presenza minima obbligatoria di 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni a settimana.

2Il gerente allestisce un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

3Il gerente può svolgere un’altra attività al di fuori dell’orario di presenza, a condizione che lo svolgimento della funzione di gerente non venga pregiudicato. In ogni caso la percentuale lavorativa delle attività svolte non può eccedere il 100%.

4Lo svolgimento di altre attività non limita la responsabilità del gerente.

5Al di fuori dell’orario di presenza minima obbligatoria, il gerente deve nominare una persona in grado di assumere le sue mansioni. La nomina di un sostituto non libera il gerente dalle sue responsabilità.

 

Gerenza di più locali erotici

Art. 29La gerenza di più locali erotici da parte della stessa persona fisica è esclusa.

 

Gerenza delle attività accessorie

Art. 301Il gerente del locale erotico è personalmente responsabile anche della conduzione delle attività accessorie funzionali all’esercizio della prostituzione.

2In particolare, se il gerente intende offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio, deve chiedere l’autorizzazione quale esercizio pubblico e assumerne personalmente la gerenza.

 

Sostituzione momentanea, provvisoria e definitiva

Art. 311È considerata assenza o impedimento temporaneo del gerente ai sensi della LProst ogni assenza o impedimento superiore ad un periodo di 15 giorni e inferiore ad un periodo massimo di 40 giorni.

2In caso di assenza fino a 15 giorni, il gerente è tenuto ad indicare al Servizio autorizzazioni una persona in grado di assumersi in sua vece le necessarie responsabilità. L’assenza non libera il gerente dalle sue responsabilità.

3In caso di assenza prolungata oltre i 15 giorni, il gerente deve chiedere al Servizio autorizzazioni la sua sostituzione provvisoria, indicando una persona adatta ad adempiere temporaneamente il ruolo di gerente. La richiesta deve essere motivata e contenere:

a)generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;

b)la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento;

c)la documentazione di cui all’art. 18 cpv. 2.

4In caso di assenza superiore ai 40 giorni, è necessaria una sostituzione definitiva con una nuova richiesta di autorizzazione. In casi particolari, il Servizio autorizzazioni può prevedere delle eccezioni.

 

Mancata gerenza

Art. 32In caso di mancata gerenza, il Servizio autorizzazioni, ordina l’immediata chiusura del locale erotico.

 

Chiusura temporanea di un locale erotico

Art. 33In caso di chiusura temporanea di un locale erotico superiore a 40 giorni, il gerente è tenuto a darne comunicazione al Servizio autorizzazioni e al Municipio competente.

 

Lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione

Art. 341Ad ogni nuovo arrivo il gerente aggiorna la lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione nel locale erotico da lui gestito, con i dati di cui all’art. 9 cpv. 1.

2Al momento dell’arrivo, la persona che intende esercitare la prostituzione deve presentare un documento di legittimazione. Se straniera, deve inoltre esibire il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera.

3Il gerente è responsabile per la completezza e la correttezza dei dati in essa contenuti. Ogni cambiamento dei dati deve essere immediatamente inserito nella lista.

4Se una persona lascia il locale erotico interrompendo l’attività di prostituzione, il gerente è tenuto a stralciare immediatamente i suoi dati dalla lista giornaliera.

5Il gerente deve proteggere le liste giornaliere contro ogni accesso di terzi non autorizzato.

6Durante i controlli di cui all’art. 20 LProst, il gerente deve esibire spontaneamente la lista alle autorità competenti.

 

Requisiti igienici

Art. 35Il gerente è tenuto in particolare ad assicurarsi che:

a)i locali, la biancheria dei letti, la mobilia e gli altri accessori utilizzati siano regolarmente puliti;

b)le persone che esercitano la prostituzione dispongano di spazi adeguati e sanitari con doccia per il loro uso privato;

c)alle persone esercitanti la prostituzione vengano messi gratuitamente a disposizione profilattici.

 

 

Mantenimento dell’ordine

Art. 361Il gerente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il locale erotico venga gestito senza generare disturbi all’ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia.

2Qualora le circostanze le esigano, il Municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.

3In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblico, il Servizio autorizzazioni, su richiesta del Municipio, può ordinare che il locale erotico organizzi a sue spese un servizio d’ordine adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

 

Allontanamento e divieto di accesso

Art. 371Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate.

2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

3Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.

4Se richiesto dal diretto interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto dal gerente entro 5 giorni.

5Il Servizio autorizzazioni dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati.

 

Comunicazioni

Art. 381Ogni modifica dei dati strutturali e personali relativi all’autorizzazione e al gerente va comunicata tempestivamente al Servizio autorizzazioni.

2Il gerente è tenuto a comunicare al Servizio autorizzazioni i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

 

Informazioni

Art. 39All’interno del locale erotico il gerente deve esporre in modo ben visibile la documentazione informativa e di promozione della salute. Devono inoltre essere esposti gli indirizzi e i numeri di telefono degli enti di aiuto così come il numero della Polizia cantonale (117).

 

Accertamento dell’età

Art. 40In caso di dubbio circa l’età del cliente, all’ingresso del locale erotico deve essere richiesta la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

 

Trattenuta e versamento dell’imposta

Art. 411Il gerente trattiene un’imposta giornaliera di 25 franchi ad ogni singola persona che esercita la prostituzione.

2Sono escluse dalla trattenuta dell’imposta giornaliera le seguenti categorie di persone:

a)i cittadini svizzeri residenti in Svizzera;

b)i titolari di un permesso C.

 

Capitolo ottavo

Appartamenti

 

1. Appartamenti che non soggiacciono ad autorizzazione

a) Diritti d’uso

Art. 42I diritti d’uso sui locali ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a) LProst devono essere costituiti per un periodo di almeno 3 mesi.

 

b) Notifica

Art. 431L’attività di prostituzione in un appartamento che non soggiace ad autorizzazione deve essere notificata dalla persona che mette a disposizione l’appartamento destinato all’esercizio della prostituzione. Al momento della notifica, la persona che mette a disposizione l’appartamento deve presentare copia di un documento d’identità valido.

2La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax alla Sezione TESEU, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo.

3La Sezione TESEU comunica l’avvenuta notifica al Municipio competente e al proprietario.

4Restano riservate le disposizioni in materia edilizia e pianificatoria.

 

c) Cambiamenti e cessazione dell’attività

Art. 441Ogni cambiamento relativo ai dati della notifica va comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU.

2La cessazione dell’attività di prostituzione all’interno dell’appartamento notificato va comunicata alla Sezione TESEU. Di conseguenza tutti i dati relativi alla notifica vengono stralciati definitivamente dalla banca dati TESEU.

 

d) Imposte

Art. 451La persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione deve tenere un computo delle giornate in cui lavora e versare l’imposta entro il 1° di ogni mese all’autorità fiscale competente.

2La persona che esercita la prostituzione all’interno dell’appartamento deve allestire in anticipo un proprio piano di lavoro che deve essere valido per almeno tutta la settimana successiva. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

3I capoversi precedenti non valgono per le seguenti categorie di persone:

a)i cittadini svizzeri residenti in Svizzera;

b)i titolari di un permesso C.

 

2. Appartamenti soggetti ad autorizzazione

Art. 461Se nello stesso stabile vi è più di un appartamento in cui è esercitata la prostituzione, per ogni singolo appartamento deve essere sempre richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst.

2Se nello stabile è già presente un appartamento soggetto a notifica, anche quest’ultimo deve inoltrare al Servizio autorizzazioni la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst.

3Sono applicabili per analogia le disposizioni sull’autorizzazione all’apertura dei locali erotici.

4Il Servizio autorizzazioni, su domanda del richiedente e tenendo conto del caso concreto, può decidere di rilasciare una sola autorizzazione per più appartamenti nello stesso stabile. In questo caso gli appartamenti formano un unico locale erotico.

 

Capitolo nono

Tasse

 

Tassa di decisione

Art. 471Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 350 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.

2Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 250 franchi per il rinnovo dell’auto­rizzazione.

3Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a 350 franchi.

 

Debitore

Art. 48È responsabile per il pagamento della tassa di decisione la persona fisica o giuridica che ha fatto richiesta dell’autorizzazione.

 

Spese di cancelleria

Art. 49Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo a seconda del lavoro richiesto all’autorità, conformemente al Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale.

 

Capitolo decimo

Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

 

Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato

Art. 501Per poter svolgere i compiti di cui agli art. 16 e 17 LProst, gli enti designati dal Consiglio di Stato devono possedere i seguenti requisiti:

a)garantire una presa a carico regolare e continuata sull’intero territorio cantonale (compresi gli spazi dell’amministrazione cantonale in cui le persone si annunciano per l’esercizio della prostituzione);

b)disporre di un concetto quadro che descriva gli obiettivi principali, il tipo e le modalità di presa a carico, la tipologia di persone contattate e le indicazioni relative all’organizzazione ed al finanziamento dell’ente;

c)in seno ai compiti di prevenzione sanitaria, condividere i contenuti e gli obiettivi di salute pubblica e controllo delle malattie sessualmente trasmissibili, in concerto con il Medico cantonale;

d)avere la disponibilità a partecipare a momenti di formazione e di sensibilizzazione;

e)conoscere la rete di aiuto presente sul territorio.

 

Preventivo dei sussidi

Art. 51L’importo del contributo fisso è stabilito a preventivo sulla base del preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato. Nel calcolare il contributo fisso si tiene conto in particolare dell’eventuale partecipazione finanziaria di altri enti.

 

Gruppo di monitoraggio

Art. 52Nel mandato attribuito dal Consiglio di Stato è previsto il monitoraggio degli enti, il quale è messo in atto con lo scopo di valutarne l’efficacia.

 

Servizi competenti

Art. 531Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati si occupa delle misure di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. b), e) e f) LProst.

2Alla Polizia cantonale spettano i compiti di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e c) LProst. L’incombenza di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. d) LProst spetta invece all’autorità competente in materia di immigrazione.

 

Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani

Art. 541La tavola rotonda ticinese per la lotta alla tratta di esseri umani è il dispositivo di cui all’art. 18 LProst.

2La tavola rotonda è composta dai servizi dell’amministrazione cantonale direttamente coinvolti, dal servizio di aiuto alle vittime e dagli enti designati dal Consiglio di Stato.

3La tavola rotonda si riunisce almeno una volta all’anno ed è coordinata dalla Polizia cantonale. Il coordinatore della Polizia cantonale partecipa a sua volta alle riunioni nazionali di lotta alla tratta di esseri umani.

4Ogni membro della tavola rotonda garantisce lo scambio di informazioni necessario per svolgere i compiti ad essa attribuiti, operando nel proprio campo di competenza professionale.

 

Capitolo undicesimo

Controlli

 

Diritto d’ispezione

Art. 551La Polizia cantonale e, su sua delega, la polizia comunale, come pure i funzionari dell’autorità cantonale, adempiono in particolare i seguenti compiti:

a)possono verificare che l’esercizio della prostituzione sia svolto conformemente alla legge e al presente regolamento;

b)possono accertare l’identità delle persone che si trovano in loco;

c)possono controllare le liste giornaliere compilate dal gerente.

2I controlli sono da coordinare tra le varie autorità competenti.

3Durante i controlli l’autorità redige un verbale controfirmato dal gerente. Una copia del verbale viene lasciata al gerente.

 

Capitolo dodicesimo

Sanzioni amministrative e penali

 

In generale

Art. 561Le infrazioni alla LProst e al presente regolamento sono perseguite dalla Polizia cantonale.

2Sono punibili:

a)il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 31 cpv. 3;

b)la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione o senza aver effettuato il necessario annuncio o la notifica, esercita un’attività soggetta alla presente legge.

 

 

 

Procedura contravvenzionale

Art. 57Le infrazioni constatate dalle polizie comunali sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio autorizzazioni per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Revoca dell’autorizzazione e chiusura

Art. 581La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un locale erotico è ordinata dal Servizio autorizzazioni, da intimare in forma scritta al gerente, con copia al Municipio interessato.

2Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad una persona giuridica, la revoca viene comunicata anche a quest’ultima.

3In caso di mancata gerenza, la decisione viene intimata:

a)se il gerente è la persona fisica autorizzata, al proprietario del locale erotico;

b)se presente, alla persona giuridica che possiede l’autorizzazione.

4Con la revoca, il Servizio autorizzazioni ordina l’immediata chiusura del locale erotico e delle attività accessorie e collaterali funzionali all’esercizio della prostituzione. La riapertura del locale erotico soggiace al rilascio di una nuova autorizzazione.

 

Chiusura di spazi non a norma

Art. 59In caso di violazione del dovere di notifica di cui all’art. 14 LProst o della richiesta di autorizzazione, la Polizia cantonale ordina l’immediata sospensione dell’esercizio della prostituzione.

 

Indipendenza delle sanzioni

Art. 60Le sanzioni degli art. 25 e 27 LProst possono essere cumulate.

 

Capitolo tredicesimo

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 61Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 198.