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 Decreto esecutivo concernene i criteri salariali del 17 febbraio 2016

Decreto esecutivo

concernente i criteri salariali

del 17 febbraio 2016 (stato 24 ottobre 2025)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn),[1]

decreta:

Art. 1[2]La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

 

Art. 2[3]1L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

         8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;

         3.6% per 9 giorni festivi.

2I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.

 

Art. 3[4]1Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.

2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.[5]

3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all’anno in cui avviene la liquidazione.[6]

 

Art. 4[7]Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[8]

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 83.


[1]  Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[2]  Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[3]  Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248.

[4]  Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[5]  Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[6]  Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[7]  Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[8]  Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.