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 Regolamento sulla legge per l’innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn)

Regolamento

sulla legge per l’innovazione economica

(RLInn)

del 17 febbraio 2016 (stato 6 febbraio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn),

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 11I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

a)fissare i criteri d’accesso tramite decreto esecutivo;

b)nominare la Commissione consultiva;

c)aderire all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e ad altri enti ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali;[1]

d)elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un programma di promozione dell’innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro;

e)aderire a enti aventi scopo conforme ai sensi dell’art. 13 LInn e designarne i rappresentanti cantonali;[2]

f)decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e) e in merito alla realizzazione delle misure di cui all’art. 12 cpv. 2, 3 e 4 LInn;[3]

g)la lista delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale;[4]

h)decidere l’assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge;[5]

l)applicare una tassa amministrativa di apertura incarto.[6]

2Restano riservate le competenze comunali.

 

Competenze della Divisione dell’economia

Art. 2I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia:

a)definire le modalità di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud;[7]

b)stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;

c)stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall’art. 16 cpv. 3 LInn;

d)decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c).[8]

 

Competenze dell’Ufficio per lo sviluppo economico

Art. 3I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico:

a)definire tramite direttive le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure;

b)valutare il rispetto dei criteri d’accesso definiti tramite decreto esecutivo;[9]

c)gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;[10]

d)autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto;[11]

e)decidere tutte le misure previste dalla legge;[12]

f)rilasciare l’autorizzazione per l’agevolazione fiscale comunale;

g)svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell’art. 14 LInn stanziandone i fondi necessari;[13]

h)redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;[14]

i)concedere, sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti;[15]

j)approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione consultiva;[16]

k)revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi;[17]

l)applicare una tassa amministrativa di apertura incarto.[18]

 

Competenze dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling

Art. 4I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling:

a)erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn;[19]

b)monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso;

c)istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi;[20]

d)comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all’art. 3 lett. k);[21]

e)gestire una banca dati dei progetti sostenuti;

f)raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della Linn;

g)riscuotere la tassa amministrativa di apertura incarto;[22]

h)applicare e riscuotere le tasse di richiamo e di monitoraggio.[23]

 

Campo di applicazione (art. 4 LInn)

Art. 51Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure.[24]

2Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.

 

Aziende beneficiarie (art. 5 LInn)

Art. 61Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche:

a)operare in settori ad alto valore aggiunto;

b)impiegare in prevalenza manodopera altamente qualificata;

c)svolgere internamente attività nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure professionali tecniche specializzate;

d)realizzare una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.[25]

2Il capofila del consorzio di cui all’art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l’implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.

 

Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn)

Art. 71I progetti vengono valutati in tre fasi:

a)verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’idoneità dell’azienda;[26]

b)valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;

c)analisi delle ricadute a livello territoriale.

2Le misure previste dall’art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente a progetti di start-up, dall’art. 7 cpv. 1 lett. b) LInn, limitatamente ai mandati a centri di ricerca, come pure dagli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9 LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende:[27]

a)verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’idoneità dell’azienda;[28]

b)verifica della conformità della richiesta.[29]

3Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:

a)struttura del personale;

b)gettito fiscale;

c)responsabilità sociale;

d)reti di collaborazione;

e)localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

4I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale.[30]

 

TITOLO II

Misure dirette

 

Investimenti immateriali (art. 7 LInn)

Art. 81Possono beneficiare dei sussidi previsti all’art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.[31]

2I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.

3I costi di riqualifica del personale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. d) LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a), b) o c) LInn.

4I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria.[32]

5I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto.[33]

 

Investimenti materiali (art. 8 LInn)

Art. 91Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.

2Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.

3Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.[34]

 

Internazionalizzazione (art. 9 LInn)

Art. 101I sussidi di cui all’art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria.[35]

2I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.[36]

3[37]

 

Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn)

Art. 111Sono considerate nuove:

a)le aziende che, al momento della richiesta d’agevolazione, sono iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone;

b)le aziende che operano un cambiamento essenziale dell’attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra d’affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.

2L’importo esentato sarà computato sulle imposte dell’azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.

3Il limite massimo d’importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.

4L’azienda è tenuta a restituire il totale dell’importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell’agevolazione.

5Le aziende che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).[38]

6L’agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.

7Nella concessione dell’agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale.

 

Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn)

Art. 121La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un’agevolazione cantonale.

2L’Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l’incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.

 

TITOLO III

Misure indirette

 

Parco dell’innovazione e altre iniziative (art. 12 e 13 LInn)

Art. 13[39]1I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. a) e b) LInn sono concessi su presentazione da parte dell'ente responsabile di un piano strategico e finanziario per il periodo quadro, comprensivo di una stima delle necessità di copertura finanziaria da parte dei centri di competenza.

2I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. c) LInn sono concessi separatamente, previa richiesta dell’ente responsabile.

3L’Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative ai sensi dell’art. 13 LInn solo se coerenti e complementari all’offerta del sistema regionale dell’innovazione.

 

TITOLO IV

Competenze finanziarie e norme procedurali

 

Procedura e condizioni per le richieste di sussidio

Art. 14[40]1Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese, sono definite tramite direttive.

2Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima dell’esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti, inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi in capo al richiedente dei sussidi.

3L’inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto.

4Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.

5Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione.

6La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.

7L’Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell’incarto, può avvalersi del supporto di enti esterni.

 

Commissione consultiva (art. 18 LInn)

Art. 151La Commissione consultiva per l’innovazione economica ha i seguenti compiti:

a)valutazione del grado d’innovazione di un progetto;

b)ponderazione del sussidio in base alle ricadute sul territorio;[41]

c)approvazione di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati;[42]

d)approvazione di proroghe per terminare gli investimenti.[43]

2La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d’applicazione della LInn.[44]

3La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell’economia.

 

Norme particolari (art. 19 LInn)

Art. 16[45]1L’azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi.[46]

2Il periodo di monitoraggio è definito nei decreti esecutivi.[47]

3L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto dei criteri.

 

TITOLO V

Tasse di cancelleria[48]

 

Tassa di apertura incarto

Art. 17[49]1Per l’apertura dell’incarto, al momento della decisione viene prelevata una tassa di cancelleria di 200 franchi per le misure dirette decise con procedura agevolata e di 2'000 franchi per le misure dirette decise con procedura ordinaria.

2Di principio, la riscossione della tassa può avvenire tramite compensazione al momento dell’erogazione del sussidio.

3La tassa è applicata per tutte le richieste di sussidio inoltrate a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Tassa di richiamo

Art. 18[50]Qualora l’impresa beneficiaria di sussidio non ottemperi l’obbligo di informazione stabilito dagli articoli 19 LInn e 16 RLInn, nei termini stabiliti dall’autorità competente, le può venire addebitata una tassa di cancelleria di 100 franchi.

 

Tassa di monitoraggio

Art. 19[51]1All’impresa viene applicata una tassa di 2'000 franchi per ogni anno di monitoraggio in cui risulti che al momento dello stanziamento di uno o più sussidi non ha rispettato tutti i criteri di ammissibilità stabiliti nei decreti esecutivi allora in vigore.

2Qualora nello stesso anno di monitoraggio il mancato rispetto al momento della decisione sia verificato unicamente per sussidi stanziati con procedura agevolata, la tassa stabilita dal cpv. 1 è ridotta a 500 franchi.

 

TITOLO VI[52]

Disposizioni finali

 

Abrogazione (art. 22 LInn)

Art. 20[53]Il regolamento di applicazione della legge per l’innovazione economica del 28 gennaio 1998 è abrogato.

 

Entrata in vigore (art. 23 LInn)

Art. 21[54]Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente,[55] in concomitanza all’entrata in vigore della legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn).

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 85.


[1]  Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.

[2]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[3]  Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.

[4]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[5]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[6]  Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[7]  Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71.

[8]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[9]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[10]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[11]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[12]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[13]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[14]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[15]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[16]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[17]  Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[18]  Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[19]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[20]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[21]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[22]  Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[23]  Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[24]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[25]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[26]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[27]  Frase introduttiva modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[28]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[29]  Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.

[30]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[31]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[32]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[33]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[34]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[35]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[36]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[37]  Cpv. abrogato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[38]  Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[39]  Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.

[40]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[41]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[42]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[43]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[44]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[45]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[46]  Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[47]  Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.

[48]  Titolo introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[49]  Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[50]  Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[51]  Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[52]  Titolo introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[53]  Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[54]  Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[55]  Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.