Decreto legislativo
concernente il regime fiscale della Banca dello Stato
e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale
(del 19 maggio 1952)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 11 marzo 1952 n. 354 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1La Banca dello Stato è esonerata dall’imposta comunale, eccezion fatta per gli immobili di sua proprietà, nei Comuni ove sono situati, per un importo di sostanza pari al valore di stima ufficiale e per un reddito netto del 3% di detto valore.
Art. 2…[1]
Art. 3Il Decreto legislativo 29 agosto 1927 concernente il pagamento delle imposte comunali da parte della Banca dello Stato, è abrogato.
Art. 4Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1951.
Pubblicato nel BU 1952, 83.
[1] Art. abrogato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 442; precedenti modifiche: BU 1980, 6; BU 1993, 334.