Regolamento
del Fondo gioco patologico[1]
del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);
vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;
visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019,[2]
decreta:
Campo d’applicazione, scopo e finanziamento
Art. 11Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.
2Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.[3]
3Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.
Commissione
Art. 21Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:
a)definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
b)preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;[4]
c)stimolare la presentazione di progetti.
2La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Gestione amministrativa e finanziaria
Art. 31Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos.[5]
2I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Beneficiari
Art. 4[6]Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
Requisiti
Art. 51I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.[7]
2Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
3In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
4L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
5Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.[8]
Ammontare del contributo
Art. 6[9]Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Richieste di contributo[10]
Art. 71Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos.[11]
2La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
3La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
4L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.[12]
5Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.[13]
6A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Competenze decisionali
Art. 8[14]1Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a)al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b)al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
c)al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;
d)al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
2Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Disposizioni finali
Art. 9[15]Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[16]
Pubblicato nel BU 2008, 216.
[1] Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010, 401.
[2] Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.
[3] Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
[4] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.
[6] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[7] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[8] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[9] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[10] Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[11] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012, 533; BU 2018, 413.
[12] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.
[13] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[14] Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413.
[15] Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
[16] Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.