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Convenzione

intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione

dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano

intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

(del 7 gennaio 2005)

 

approvata il 7 gennaio 2005 dalla Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie per la ratifica da parte dei Cantoni

 

I Cantoni,

visti gli art. 15, 16 e 34 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell’8 giugno 1923,

convengono:

 

I. Disposizioni generali

OGGETTO E SCOPO

 

Oggetto

Art. 1La presente convenzione disciplina la sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione che sottostanno all’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 o alla Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 febbraio 1985.

 

Scopo

Art. 2La presente convenzione mira ad un’applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse e all’impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari.

 

II. Organizzazione

 

Organi

Art. 3Gli organi della convenzione sono:

a)la Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie (in seguito Conferenza specializzata);

b)la Commissione delle lotterie e delle scommesse;

c)la Commissione di ricorso.

 

1. Conferenza specializzata

 

Competenza

Art. 4La Conferenza specializzata è l’organo supremo della convenzione. Essa si compone di un rappresentante del governo di ogni Cantone.

Essa svolge i seguenti compiti:

a)è depositaria della convenzione;

b)nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione delle lotterie e delle scommesse e designa il suo presidente;

c)nomina, su proposta dei Cantoni, la Commissione di ricorso e designa il suo presidente;

d)approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello della Commissione di ricorso;

e)approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente;

f)approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso;

g)approva i contratti di prestazione secondo l’art. 6 cpv. 3.

 

2. Commissione delle lotterie e delle scommesse

 

Composizione

Art. 5La Commissione si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.

I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate.

 

Organizzazione

Art. 6La Commissione emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze della presidenza e delle indennità.

La Commissione sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale revisionato e un preventivo finanziario.

La Commissione dispone di un segretariato permanente. Per questo essa può concludere contratti di prestazione con terzi.

 

Competenza

Art. 7La Commissione è l’autorità di omologazione e di sorveglianza per le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione.

Alla Commissione spettano inoltre tutte le altre competenze non assegnate ad un altro organo.

 

3. Commissione di ricorso

 

Composizione

Art. 8La Commissione di ricorso si compone di cinque membri, di cui due membri della Svizzera romanda, due della Svizzera tedesca e uno della Svizzera di lingua italiana. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni; è possibile una rielezione.

I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate.

 

Organizzazione

Art. 9La Commissione di ricorso emana un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza specializzata. Vi regola segnatamente i dettagli della sua organizzazione, delle competenze della presidenza e delle indennità.

La Commissione di ricorso sottopone annualmente all’approvazione della Conferenza specializzata un rapporto di gestione con conto annuale e un preventivo finanziario.

 

Competenza

Art. 10La Commissione di ricorso è l’autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza.

 

4. Diritto applicabile

 

In generale

Art. 11Dove la presente convenzione non contiene nessuna disposizione e dove i singoli membri della convenzione o la Commissione delle lotterie e delle scommesse non hanno competenza in materia, si applica per analogia il diritto federale.

 

Pubblicazioni

Art. 12Le pubblicazioni degli organi della convenzione devono essere effettuate in tutti gli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati dall’avviso.

 

Diritto procedurale

Art. 13Se la presente convenzione non dispone altrimenti, la procedura per i provvedimenti e le altre decisioni degli organi della convenzione si conforma alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

 

III. Autorizzazione e sorveglianza delle lotterie e scommesse gestite

sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione

1. Autorizzazioni

 

Omologazione

Art. 14Le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione necessitano di un’omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse.

La Commissione:

a)esamina le domande ed esegue la procedura di domanda;

b)emana la decisione di omologazione e la comunica ai Cantoni prima della notifica.

 

Permesso di organizzazione

Art. 15Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione i Cantoni decidono circa l’organizzazione sul proprio territorio e inoltrano i loro permessi di organizzazione alla Commissione.

Il permesso di organizzazione dei Cantoni non può prevedere condizioni e oneri relativi alle tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Commissione.

 

Notifica del permesso

Art. 16La Commissione notifica all’ente richiedente la decisione di omologazione e i permessi di organizzazione di quei Cantoni in cui la lotteria o scommessa può essere organizzata.

 

2. Dipendenza dal gioco e pubblicità

 

Misure di prevenzione contro

la dipendenza dal gioco

Art. 17Prima di rilasciare l’autorizzazione, la Commissione esamina il potenziale di dipendenza della lotteria o scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell’interesse della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani.

La Commissione può obbligare le aziende di lotterie e scommesse a mettere a disposizione informazioni riguardanti la dipendenza dal gioco, la sua prevenzione e le possibilità di cura, in ogni luogo in cui vengano offerte lotterie o scommesse. Se ciò non è ragionevolmente esigibile, le aziende di lotterie e scommesse possono essere obbligate ad indicare il luogo dove tali informazioni possono essere ottenute.

 

Tassa per la dipendenza dal gioco

Art. 18Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali.

I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro.

 

Pubblicità

Art. 19La pubblicità per le lotterie e le scommesse non può essere invadente. La pubblicità deve evidenziare in modo chiaro l’ente organizzatore.

 

3. Sorveglianza

 

Art. 20La Commissione vigila sul rispetto delle prescrizioni legali e delle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. Se accerta violazioni, essa adotta le misure necessarie.

La Commissione può delegare ai Cantoni l’esercizio di compiti di sorveglianza.

La Commissione revoca l’autorizzazione se i presupposti per il suo rilascio non sono più soddisfatti.

 

4. Tasse

 

La Commissione

Art. 21La Commissione riscuote per la sua attività tasse a copertura delle spese.

Le tasse consistono in:

a)una tassa annuale di sorveglianza;

b)tasse per decisioni e prestazioni di servizio.

La tassa annuale di sorveglianza è addebitata agli enti organizzatori di lotterie e scommesse proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno.

Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati.

 

I Cantoni

Art. 22I Cantoni riscuotono per le loro attività tasse a copertura delle spese per:

a)il rilascio dei permessi di organizzazione;

b)l’esercizio di compiti di sorveglianza secondo l’articolo 20 capoverso 2.

 

5. Protezione giuridica

 

Art. 23Contro provvedimenti e decisioni degli organi della convenzione in base alla presente convenzione o ad atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di ricorso.

La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso si conforma alla legge sul Tribunale amministrativo federale.

Le spese di procedura della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da coprire le spese. Spese non coperte della Commissione di ricorso sono a carico della Commissione delle lotterie e delle scommesse.

 

IV. Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie

 

Fondi delle lotterie e delle scommesse

Art. 24Ogni Cantone istituisce un fondo delle lotterie e delle scommesse. I Cantoni possono gestire separatamente fondi per lo sport.

Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state organizzate le lotterie e le scommesse.

Prima della ripartizione dei proventi netti tra i fondi cantonali, i Cantoni possono destinare una quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.

 

Autorità di ripartizione

Art. 25I Cantoni designano l’autorità competente per la ripartizione delle risorse finanziarie dei fondi.

 

Criteri di ripartizione

Art. 26I Cantoni determinano i criteri secondo i quali l’autorità di ripartizione sostiene finanziariamente progetti di utilità pubblica o di beneficenza.

 

Decisioni

Art. 27Non vi è alcun diritto all’ottenimento di un sussidio dai fondi.

 

Rapporto

Art. 28L’autorità competente per la ripartizione pubblica annualmente un rapporto comprendente:

a)il nome dei beneficiari dei sussidi;

b)la natura dei progetti finanziati;

c)i conti del fondo.

 

V. Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 29La presente convenzione entra in vigore dopo l’adesione di tutti i Cantoni.

 

L’adesione deve essere notificata alla Conferenza specializzata. Essa comunica l’entrata in vigore ai Cantoni e alla Confederazione.

 

Durata di validità, disdetta

Art. 30La convenzione ha validità illimitata.

Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo anno dalla sua entrata in vigore.

La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione.

 

Modifica della convenzione

Art. 31Su richiesta di un Cantone o della Commissione delle lotterie e delle scommesse, la Conferenza specializzata avvia immediatamente una revisione parziale o totale della convenzione.

La modifica entra in vigore dopo l’approvazione di tutti i Cantoni.

 

Disposizioni transitorie

Art. 32Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione e le decisioni relative alla ripartizione dei proventi emesse prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest’ultima.

I permessi per l’organizzazione di lotterie e scommesse concessi secondo il diritto cantonale previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di rilascio di permessi di organizzazione devono essere inoltrate alla Commissione delle lotterie e delle scommesse.

Le altre disposizioni della presente convenzione, in particolare sulla tassa per la dipendenza dal gioco, la pubblicità, la sorveglianza e le tasse, si applicano dopo l’entrata in vigore della convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rilasciati.

Nuove domande e richieste, come pure quelle di prolungo o rinnovo di permessi e di decisioni esistenti, che sono state presentate dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, si conformano esclusivamente a quest’ultima.

 

Rapporto con convenzioni

intercantonali esistenti

Art. 33L’applicazione di disposizioni dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937 e della Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande del 6 febbraio 1985, incompatibili con la presente convenzione, è sospesa fino a quando quest’ultima rimane in vigore.

 

Approvata dal Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005

Entrata in vigore il 1° luglio 2006

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 212.