Regolamento
sulla metrologia
(Rmetro)
del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),
decreta:
Autorità competente
Art. 1[1]1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
2Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
Designazione dei verificatori
Art. 21I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
2Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.
Circondari di verificazione
Art. 3[2]1Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:
a)1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone;
b)2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone.
2Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
Principio
Art. 41I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.
3L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.[3]
Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali
Art. 51Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
Contatori autocisterne
Art. 61Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.
2Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
3Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
Compensi e indennità
Art. 71A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
2I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:
a)per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;
b)per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;
c)per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.
Rapporti
Art. 8[4]1Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.
2Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
3Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).
Devoluzione al Cantone
Art. 9[5]Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
Reclamo
Art. 101Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.[6]
2Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
Abrogazione
Art. 11È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
Entrata in vigore
Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[7]
Pubblicato nel BU 2017, 285.
[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[2] Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.
[3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[6] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
[7] Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.