Regolamento
concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
(del 28 febbraio 2018)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste
–la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStaC),
–la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 ed il relativo regolamento del 19 maggio 1993,
–la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:
a)la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;
b)l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;
c)la realizzazione di analisi speciali e ricerche;
d)le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.
Tasse
Art. 21Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:
a)pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio;
b)prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;
c)lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri:
–personale amministrativo: fr. 55.-
–personale scientifico: fr. 100.-
2Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
Spese
Art. 3Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri:
a)per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c).
b)per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.
Incasso, fatturazione e preventivo
Art. 41L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
2In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
3L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
4In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
Esenzione e riduzione delle tasse e spese
Art. 5Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.
Citazione della fonte
Art. 6Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.
Abrogazione
Art. 7Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente[1]
Pubblicato nel BU 2018, 85.
Allegato
Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese
1.Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS)
La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita.
2.Tempo di lavoro esente da pagamento
Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all’art. 1 del presente regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti.
3.Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica
L’Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati).
L’Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es. partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori e enti.
4.Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti
Percentuale di riduzione sulle tasse da riscuotere |
Tipo di prestazione |
|||
Gruppi di utenti |
Pubblicazioni su carta |
Elaborazione di risultati statistici |
Analisi speciali, ricerche |
Perizie e consulenza approfondita |
Autorità |
|
|
|
|
Cantonali ticinesi |
|
|
|
|
Consiglio di Stato |
100 |
100 |
100 |
100 |
Gran Consiglio |
50 |
100 |
100 |
100 |
Municipi ticinesi |
50 |
100 |
0 |
0 |
Federali, di altri cantoni e comuni |
50 |
0 |
0 |
0 |
Unità amministrative |
|
|
|
|
Cantonali e comunali ticinesi |
50 |
100 |
0 |
0 |
Federali e di altri cantoni e comuni |
||||
Uffici di statistica |
100 |
0 |
0 |
0 |
Altri |
50 |
0 |
0 |
0 |
Altri |
|
|
|
|
Scuole, docenti e allievi di tutti i gradi |
50 |
100 |
0 |
0 |
Pensionati e beneficiari di rendita (AVS ecc.) |
50 |
0 |
0 |
0 |
Organi di informazione e giornalisti |
50 |
100 |
0 |
0 |
Biblioteche/Centri di documentazione |
100 |
0 |
0 |
0 |
Librerie |
25 |
0 |
0 |
0 |
[1] Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.