Legge
di applicazione alla legge federale sui documenti di identità
dei cittadini svizzeri
(del 16 dicembre 2002)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 27 novembre 2002 n. 5305 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.
Autorità competente
Art. 2Il Consiglio di Stato:
a)designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità;
b)emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali;
c)disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali;
d)determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.
Accordo intercantonale
Art. 3Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.
Rimedi di diritto
Art. 4[1]1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 5Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicata nel BU 2003, 57.
[1] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.