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 Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 (RLIP)

Regolamento

cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

(RLIP)[1]

del 18 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l’ordinanza sull’imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev);

vista l’ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE);

vista l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA),[2]

decreta:

Art. 1[3]1Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono:[4]

a)la Divisione delle contribuzioni;

b)gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE).

L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE).

Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP);[5]

c)la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.

2L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).

 

Art. 2La Divisione delle contribuzioni:

a)è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE);[6]

b)è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);

c)vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIPrev).[7]

 

Procedure elettroniche

(art. 35a LIP)

Art. 3[8]Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

 

Art. 41Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.

2[9]

3[10]

 

Art. 5[11]

 

Art. 6L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA):[12]

a)in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;

b)in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;

c)in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta.[13]

 

Art. 71Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE).[14]

2In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.

 

Art. 8Sono abrogati:

a)il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);

b)il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976);

c)il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).

 

Art. 9Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione[15], è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

 

 

Pubblicato nel BU 1995, 30.


[1]  Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2021, 329.

[2]  Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[3]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

[4]  Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[5]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[6]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[7]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[8]  Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004, 43.

[9]  Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.

[10]  Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.

[11]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

[12]  Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[13]  Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.

[14]  Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.

[15]  Approvazione federale: 28 dicembre 1994.