Regolamento
di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta
(RLIFD)[1]
del 18 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),[2]
decreta:
Diritto applicabile
Art. 1Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta federale diretta, per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie e le imposte alla fonte delle persone fisiche e giuridiche.
Autorità competente per il conteggio dell’imposta alla fonte[3]
(art. 89 LIFD)
Art. 2L’Ufficio delle imposte alla fonte esegue annualmente il conteggio dell’imposta federale diretta trattenuta alla fonte.
Art. 3…[4]
Autorità cantonali dell’imposta federale diretta
(art. 104 LIFD)
Art. 41La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.
2Gli Uffici circondariali di tassazione sono designati quale autorità di tassazione per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche.
4L’Ufficio delle imposte alla fonte è designato quale autorità di tassazione per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche.
5L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell’imposta. Egli è inoltre competente per procedere alla pubblicazione ufficiale dei termini generali di scadenza e di pagamento dell’imposta federale diretta.[5]
5bisL’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni è designato quale autorità competente per il riconoscimento di esenzione dall’imposta delle persone giuridiche di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 56 LIFD. Le richieste di esenzione vanno presentate per iscritto.[6]
6La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione cantonale di ricorso.
Vigilanza[7]
(art. 104b LIFD)
Art. 4a[8]1Il Controllo cantonale delle finanze è designato quale organo di vigilanza finanziaria indipendente.
2Il Controllo cantonale delle finanze è competente per la verifica formale della regolarità e della legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione.
Rimedi giuridici in materia d’imposta alla fonte
(art. 139 cpv. 2 LIFD)
Art. 5In caso di vertenze fondate sia sul diritto federale che sul diritto cantonale, è applicabile la procedura cantonale in materia di rimedi giuridici dell’imposta alla fonte (art. 212 LT).
Rimedi giuridici in materia di riscossione
(art. 162 e 164 LIFD)
Art. 5a[9]Contro i conteggi definitivi in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità cantonale di riscossione, è data facoltà di reclamo alla stessa autorità e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
Rimedi giuridici in materia di condono
(art. 167 LIFD)
Art. 5b[10]Alle decisioni di condono in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità cantonale di condono, si applicano i rimedi giuridici previsti dall’articolo 246 capoverso 3 LT.
Spese procedurali
(art. 144 cpv. 5 LIFD)
Art. 6[11]Le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia secondo le disposizioni valevoli per l’imposta cantonale (art. 231 cpv. 6 LT).
Allestimento dell’inventario e apposizione dei sigilli
(art. 159 cpv. 1 LIFD)
Art. 7L’autorità competente per l’allestimento dell’inventario è disciplinata dall’articolo 172 LT; l’autorità competente per l’apposizione dei sigilli dall’articolo 170 LT.
Cancellazione dal registro di commercio
(art. 171 LIFD)
Art. 81Gli Uffici del registro di commercio informano l’Ufficio esazione e condoni su ogni richiesta di cancellazione di una persona giuridica.
2Gli Uffici del registro di commercio possono cancellare una persona giuridica dal registro solo su autorizzazione dell’Ufficio esazione e condoni.
Iscrizione nel registro fondiario
(art. 172 LIFD)
Art. 9Gli Uffici del registro fondiario procedono all’iscrizione del trasferimento di un fondo alienato da un contribuente con domicilio o sede all’estero soltanto se vi è l’attestazione dell’Ufficio esazione e condoni comprovante che le imposte relative al possesso e all’alienazione del fondo sono state pagate o sono coperte da adeguate garanzie.
Violazione degli obblighi procedurali e sottrazione d’imposta
(art. 182 cpv. 4 LIFD)
Art. 10[12]1I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 174 LIFD) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i procedimenti per il ricupero d’imposta (art. 151 LIFD), le procedure semplificate di ricupero d’imposta per gli eredi (art. 153a LIFD), le autodenunce esenti da pena (art. 175 cpv. 3 e 181a LIFD) e le altre procedure penali amministrative (art. 175-180 LIFD) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla competente autorità di tassazione.
2La procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli articoli 153a, 175 e 176 LIFD, ove il contribuente, rispettivamente l’erede, abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):
a)10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;
b)200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 2’000'000 franchi.[13]
Abrogazione
Art. 11È abrogato il decreto esecutivo istituente gli organi di tassazione, di istanza cantonale di ricorso e di riscossione dell’imposta federale diretta del 26 gennaio 1983.
Entrata in vigore
Art. 12Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino e entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 564.
[1] Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 326.
[2] Ingresso modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 537.
[3] Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 326.
[4] Art. abrogato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 581.
[5] Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 326.
[6] Cpv. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.
[7] Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 326.
[8] Art. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.
[9] Art. modificato dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222; precedente modifica: BU 2009, 537.
[10] Art. introdotto dal R 6.5.2015; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 222.
[11] Art. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329.
[12] Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 501.
[13] Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 326.