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 : DL conc. il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina - 14 marzo 1994

 

Decreto legislativo

concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte

e delle imposte delle aziende relative ai lavori per

la trasversale alpina

(del 14 marzo 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1994 n. 4128 R della Commissione speciale in materia tributaria,

decreta:

Riparto delle imposte alla fonte

Art. 1In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri:

a)stagionali e dimoranti:

il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;

b)frontalieri:

ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.

 

Riparto delle imposte delle aziende

Art. 2A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all’art. 1 lett. B).

 

Art. 3[1]

 

Norma finale

Art. 4Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La data di entrata in vigore[2] e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

 

 

Pubblicato nel BU 1994, 141.

 

 


[1]  Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.

[2]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.