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 : Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali - 10 dicembre 1948

 

Concordato

fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto

di convenzioni fiscali

(del 10 dicembre 1948)

 

Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949

Data dell’entrata in vigore il 6 ottobre 1949

 

I SOTTOSCRITTI GOVERNI CANTONALI,

 

allo scopo di applicare in modo uniforme e senza restrizioni le loro norme legali in materia tributaria a tutti indistintamente, persone ed enti soggetti all’imposta, ed evitare, riservate le clausole concordatarie, la concessione di privilegi fiscali,

convengono quanto segue:

 

Art. 11I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con contribuenti e a non far più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.

2Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell’adesione di un Cantone al Concordato, diverranno prive d’effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le convenzioni di durata illimitata saranno valevoli per il rimanente dell’anno in cui il Cantone ha aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.

3È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie:

a)a persone che per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni dal Paese prendono domicilio o dimora in Svizzera, senza esercitarvi attività lucrativa, per il rimanente dell’anno in cui prendono domicilio o dimora e per l’anno seguente.

Se queste persone sono stranieri non nati in Svizzera, le agevolazioni tributarie possono essere accordate anche per un periodo maggiore, ritenuto tuttavia che l’ammontare dell’imposta a loro carico non sarà inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle leggi vigenti, per la sostanza immobiliare sita in Svizzera, per i valori mobiliari svizzeri (cartevalori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano in Svizzera;

b)a imprese industriali di nuova creazione, quando il Cantone abbia interesse economico a promuoverne lo sviluppo, per il rimanente dell’anno in cui comincia l’esercizio e per i nove anni seguenti;

c)a imprese al cui capitale partecipa una corporazione di diritto pubblico o che sono destinate prevalentemente ad uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

4I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in contraddizione con la loro legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.

5Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.

 

Art. 2Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.

 

Art. 31I Cantoni si obbligano a comunicare l’ultima tassazione fiscale del contribuente, persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede.

2Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica, proviene.

3I Cantoni dovranno parimenti comunicare al Cantone cui spettava precedentemente la sovranità fiscale il trasferimento e la tassazione dei beni imponibili ad una persona giuridica (per esempio fondazione di famiglia, società di sede).

 

Art. 41La sorveglianza sull’applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle norme concordatarie.

2La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di elezione e di rimunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle decisioni.

3Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o non adempie l’obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione del concordato. Questa, esperita un’indagine in contraddittorio, stabilisce se esiste un’infrazione al concordato.

4Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l’atto amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la multa fissata dalla Commissione.

5La multa sarà fissata:

a)in caso di infrazione all’art. 1:

da una a tre volte l’importo del privilegio accordato al contribuente, secondo la gravità della colpa, ma al minimo fr. 1’000.- e al massimo franchi 10’000.-; in caso di recidiva la multa potrà essere aumentata fino a fr. 50’000.-;

b)in caso d’infrazione all’art. 3:

secondo la gravità della colpa, al minimo fr. 100.- e al massimo fr. 500.-.

6Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La Commissione ne cura l’esecuzione.

7Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni aderenti al Concordato.

 

Art. 51Il Concordato entra in vigore, dopo la ratifica del Consiglio federale, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.

2I Cantoni aderenti al Concordato hanno diritto di uscirne per la fine dell’anno civile, con un preavviso di due anni.

3Le notifiche di adesione e di rinuncia devono essere inviate al Consiglio federale, per la trasmissione alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e alla commissione del Concordato, nonché ai Cantoni concordatari.[1]

 

Protocollo finale

 

 

Considerata la situazione economica straordinaria del momento, è accordata l’autorizzazione di concedere a titolo transitorio e allo scopo di combattere la penuria degli alloggi, facilitazioni fiscali di carattere legale per la costruzione di nuove abitazioni.

 

 

 

 


[1]  Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984).
Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU 1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU 1951, 23).