Legge
concernente il rafforzamento della sorveglianza
del mercato del lavoro
(del 25 settembre 2016)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti:
–l’iniziativa popolare generica 10 ottobre 2011 «Basta con il dumping salariale in Ticino!»;
–il rapporto 14 giugno 2016 della Commissione della gestione e delle finanze;
richiamate:
–la legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964;
–la legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968;
–la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999;
–la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005;
–la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008;
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso:
a)la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;
b)il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;
c)il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.
Unità di coordinamento del mercato del lavoro
Art. 21Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.
2L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.
Sostegno alla professionalizzazione
delle Commissioni paritetiche
Art. 3Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.
Potenziamento degli ispettori delle Autorità
di controllo cantonali
Art. 4Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.
Potenziamento delle Commissioni paritetiche
Art. 51Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.
2Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.
Entrata in vigore
Art. 61Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.[1]
Pubblicata nel BU 2016, 439.
[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.