704.110

 Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell'11 dicembre 2013 (RLCGI)

Regolamento

della legge cantonale sulla geoinformazione

(RLCGI)

dell’11 dicembre 2013 (stato 8 novembre 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto e campo di applicazione

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).

2Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.

 

Applicazione del diritto federale

Art. 2Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).

 

Capitolo secondo

Organizzazione e competenze

 

Consiglio di Stato

Art. 3Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.

 

Commissione della geoinformazione

Art. 41La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.

2Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.[1]

3In particolare la commissione:

a)elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;

b)assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;

c)coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

d)decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;

e)in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;

f)assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;[2]

g)promuove la formazione.

 

Centro di competenza per la geoinformazione

Art. 5L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):

a)è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);

b)in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

c)funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;

d)verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;

e)prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;

f)assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;[3]

g)certifica i modelli dei geodati cantonali;

h)elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;

i)raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;[4]

j)coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;

k)coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;

l)supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;[5]

m)coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;

n)provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;[6]

o)garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;[7]

p)elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);

q)persegue e giudica le contravvenzioni;

r)promuove la geoinformazione;

s)definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;

t)svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;

u)nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

 

Servizi competenti

Art. 6[8]I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):

a)rilevano i geodati e i geometadati;

b)strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;

c)gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;

d)gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;

e)rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;

f)curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.

 

Servizi specializzati

Art. 6a[9]I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):

a)sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;

b)mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.

 

Centro dei sistemi informativi

Art. 71Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.[10]

2In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:

a)definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;[11]

b)formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;

c)supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;

d)svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;[12]

e)sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;[13]

f)realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;[14]

g)acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;

h)svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.

3Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:

a)acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;

b)procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;

c)acquisisce e gestisce le relative licenze;

d)cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;

e)adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.

 

Municipi

Art. 81Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:

a)rilevano i geodati e i geometadati;

b)strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;

c)assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.

2Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.

 

Capitolo terzo

Infrastruttura cantonale di geodati

 

Disposizioni generali

Art. 91Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.

2L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.

3Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

 

Modelli di geodati

Art. 101I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.

2Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).[15]

3Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.

 

Modelli di rappresentazione

Art. 111I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.

2Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

3Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).[16]

 

Aggiornamento e storicizzazione

Art. 121Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:[17]

a)dei requisiti tecnici;

b)delle esigenze degli utenti;

c)dello stato della tecnica;

d)dei costi dell’aggiornamento.

2I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.

 

Garanzia della disponibilità e archiviazione

Art. 131I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.[18]

2Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.[19]

3Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).

4È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

 

Geometadati

Art. 141Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

2Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.

3I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

 

Accesso e utilizzo

I. Livelli di autorizzazione all’accesso

Art. 151Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

a)geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;

b)geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;

c)geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

2I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

3Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.

 

II. Autorizzazione all’utilizzo

1. Condizioni

Art. 161L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:

a)può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b)l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;

c)l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

2L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:

a)può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b)l’utente è registrato;

c)l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;

d)l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;

e)dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

 

2. Procedura

Art. 171L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.[20]

2L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.

3In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.[21]

4Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.

 

3. Obblighi degli utenti

Art. 181Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

2Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.

3In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

 

Geoservizi

Art. 191I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

a)servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;

b)servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.

2In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.

3I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.[22]

 

Scambio di dati tra autorità

Art. 201Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.

2Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.

 

Capitolo quarto

Finanziamento

 

Emolumenti

Art. 211L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.

2Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.

3Essi sono riscossi dai servizi competenti.[23]

 

Attività amministrative straordinarie

Art. 221Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.[24]

2In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 23Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 517.

 

 

Allegato 1[25]

Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale

 

Denominazione

Base giuridicaa

Servizio competente
(RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specialistico del Cantone]a

Geodati di riferimento

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Livello di autorizzazione all’accesso

Servizio di telecaricamento

Identificatore

Cantone

Cantone

Comune

Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto

 

URF

 

 

 

A

 

CH-7

Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM

 

URF

 

 

 

B

 

CH-8

Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale

 

UMLS

 

 

 

A

X

CH-14

Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)

 

UBC

 

 

 

A

X

CH-17

Altri biotopi d’importanza regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-23

Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-26

Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-27

Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-28

Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-29

Piano per il registro fondiario
(misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. c

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-51

Piano di base–MU–CH (misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. f

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-52

Punti fissi PFP2, PFA2, PFP3, PFA3 (misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. a

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-54

Copertura del suolo (misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-55

Oggetti singoli
(misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-56

Altimetria (misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-57

Nomenclatura
(misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-58

Beni immobili
(misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-59

Indirizzi di edifici
(misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[UCR]

Comuni

X

 

A

X

CH-60

Spostamenti di terreno permanenti (misurazione
ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-61

Confini giurisdizionali
(misurazione
ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-62

Suddivisioni
amministrative (misurazione
ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-63

Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-64

Inventario dell’approvvigio­namento con
acqua potabile in situazioni di emergenza

RL 722.100
art. 2 lett. b, art. 5

[UPAAI]

Comuni

 

 

B

 

CH-66

Rete delle piste ciclabili

RL 725.100
art. 43d

UMLS

 

 

 

A

X

CH-67

Superfici per l’avvicendamento delle colture

RL 701.100

RL 910.200

[UPD]

Comuni

 

 

A

X

CH-68

Piani direttori cantonali

RL 701.100

RL 701.110

UPD

 

 

 

A

 

CH-69

Piani di utilizzazione (cantonali)

RL 701.100

RL 701.110

UPL

 

 

X

A

X

CH-73A

Piani di utilizzazione (comunali)

RL 701.100

RL 701.110

[UPL]

Comunib

 

X

A

X

CH-73B

Stato dell’urbanizza­zione

RL 701.100

 

[UPL]

Comuni

 

 

A

X

CH-74

Zone di pianificazione

RL 701.100

RL 701.110

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

CH-76

Reti di percorsi pedonali e sentieri

RL 726.100

UMLS

 

 

 

A

X

CH-79

Protezione contro le catastrofi naturali (ulteriori rilevamenti)

 

UCA UPIP

 

 

 

A

 

CH-81

Limitazioni
per la navigazione interna

 

SN

 

 

 

A

X

CH-100

Catasto dei rischi
(rilevamenti dei Cantoni)

RL 831.100

UGRAS

 

 

 

B

 

CH-113

Impianti per i rifiuti

RL 831.100
art. 15 cpv. 2 lett. b e c

URSI

 

 

 

A

X

CH-114

Catasto dei siti inquinati

RL 831.100

URSI

 

 

X

A

X

CH-116

Rilevamenti cantonali dell’inqui­namento atmosferico (reti di rilevamento)

RL 834.350
art. 3 cpv. c

UACER

 

 

 

A

X

CH-122

Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo

RL 831.100

UGRAS

 

 

 

A

 

CH-125

Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico

 

UPAAI

 

 

 

A

X

CH-128

Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico

RL 833.100
art. 12 segg.

[UPAAI]

Comuni

 

 

A

X

CH-129

Settori di protezione delle acque

RL 833.100
art. 34 segg.

UPAAI

 

 

 

A

X

CH-130

Zone di protezione delle acque sotterranee

RL 833.100
art. 34 segg.

UPAAI

 

 

X

A

X

CH-131

Aree di protezione delle acque sotterranee

RL 833.100
art. 34 segg.

UPAAI

 

 

X

A

X

CH-132

Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)

 

UPAAI

 

 

 

B

 

CH-134

Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)

 

UCA

 

 

 

A

 

CH-136

 

Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)

 

UPAAI

 

 

 

B

 

CH-138

Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all’approvvigionamento idrico (parte falda)

RL 833.100
art. 34 segg.

RL 722.300

UPAAI

 

 

 

A

X

CH-139A

Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all’approvvigionamento idrico (parte rete)

RL 722.100
art. 2 lett. b, art. 5

[UPAAI]

Comuni

 

 

A

X

CH-139B

Inventario dei prelievi d’acqua esistenti

RL 721.100

RL 721.110

UEn

 

 

 

A

 

CH-140

Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica

RL 833.100
art. 34 segg.

UPAAI

 

 

 

A

X

CH-141

Catasto dei rumori – strade principali e altre strade

RL 834.150
art. 4

UPR

 

 

 

A

 

CH-144

Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)

RL 834.150
art. 6

[UPR]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

CH-145

Catasto viticolo

RL 910.110

SV

 

 

 

A

X

CH-151

Superfici agricole

RL 910.100

RL 910.110

UGDA

 

 

 

A

X

CH-153

Sorveglianza del territorio (organismi nocivi)

RL 910.100

SF

 

 

 

A

X

CH-154

Margini statici della foresta

 

RL 921.100
art. 4

RL 921.110
art. 5

[UPSP]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

CH-157

Linee di distanza dalle foreste

RL 921.100
art. 6

RL 921.110
art. 13

[UPSP]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

CH-159

Riserve forestali

RL 921.100
art. 23

RL 921.110
art. 44

UPSP

 

 

X

A

X

CH-160

Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

UPSP

 

 

 

A

X

CH-161

Carte dei pericoli

 

UCA
UPIP

 

 

 

A

 

CH-166

Catasto dei pericoli (Catasto degli eventi)

RL 701.500

RL 921.100

RL 921.110

UCA
UPIP

 

 

 

A

 

CH-167

Bandite di caccia (cantonali)

 

UCP

 

 

 

A

X

CH-168

Riserve d’uccelli (cantonali)

 

UCP

 

 

 

A

X

CH-172

Zone di protezione ittica

 

UCP

 

 

 

A

X

CH-174

Banca dati sul
radon

 

US

 

 

 

B

 

CH-182

Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete

RL 742.100
art. 4

RL 742.110
art. 5

UEn

 

 

 

A

X

CH-183

Itinerari cantonali dei trasporti speciali

 

Emma

UGM

 

 

 

A

X

CH-184

Dissodamenti e rimboschimento compensativo

 

UPSP

 

 

 

A

 

CH-185

Parchi d’importanza nazionale

 

UNP

 

 

 

A

 

CH-187

Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale

RL 445.100
art. 42

UBC

 

 

 

A

 

CH-188

Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

CH-189

Spazio riservato alle acque

RL 701.100 art. 41

RL 701.110 art. 50

[UCA]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

CH-190

Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque

 

UCA

 

 

 

A

X

CH-191

Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti

 

UCA

 

 

 

A

 

CH-192

Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale

 

UCA

 

 

 

A

X

CH-194

Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)

 

UCP

 

 

 

A

X

CH-195

Restrizioni di utilizzo in caso di suoli contaminati

RL 831.100

UGRAS

 

 

 

A

X

CH-199

Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)

 

UGRAS

 

 

 

A

 

CH-210

Infrastrutture agricole

 

USA

 

 

 

A

X

CH-227

Misurazione ufficiale

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

UCR

 

X

 

A

X

CH-228

a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620).

b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

 

Abbreviazioni

 

Servizi cantonali

 

EMmaUfficio dei servizi di manutenzione stradale

SFServizio fitosanitario

SNServizio navigazione

SVServizio viticoltura

UACERUfficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili

UBCUfficio dei beni culturali

UCAUfficio dei corsi d’acqua

UCPUfficio della caccia e della pesca

UCRUfficio del catasto e dei riordini fondiari

UEnUfficio dell’energia

UGDAUfficio della gestione dei dati agricoli

UGMUfficio della gestione dei manufatti

UGRASUfficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo

UMLSUfficio della mobilità lenta e del supporto

UNPUfficio della natura e del paesaggio

UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico

UPDUfficio del piano direttore

UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPLUfficio della pianificazione locale

UPRUfficio della prevenzione dei rumori

UPSPUfficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco

URFUffici del registro fondiario

URSIUfficio dei rifiuti e dei siti inquinati

USUfficio di sanità

USAUfficio dello sviluppo agricolo

 

Allegato 2[26]

Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale

 

Denominazione

Base giuridica

Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specialistico del Cantone]

Geodati di riferimento

 

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

 

Livello di autorizzazione
all’accesso

 

Servizio di

telecaricamento

 

Identificatore

 

Cantone

Comune

Inventario dei beni culturali

RL 445.100
art. 42

UBC

 

 

 

A

 

TI-1

Decreti di protezione

RL 480.100
art. 14

RL 480.110
art. 15

UNP

 

 

X

A

X

TI-2

Incendi di bosco

RL 921.100
art. 27

UPIP

 

 

 

A

 

TI-3

Infrastrutture antincendio

RL 821.110
art. 24, 27

UPIP

 

 

 

A

 

TI-4

Impianti a fune metallica

RL 770.100
art. 3

UPSP

 

 

 

B

 

TI-5

Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie

RL 921.100
art. 24

RL 921.110
art. 46

UPSP

 

 

 

A

 

TI-6

Bosco di protezione

RL 921.100
art. 16

RL 921.110
art. 24, 25

UPSP

 

 

 

A

 

TI-7

Strade e piste forestali

RL 921.100
art. 13

RL 921.110
art. 31, 37

UPSP

 

 

 

A

 

TI-8

Circondari forestali e settori forestali

RL 921.100
art. 2

RL 921.110
art. 2

UPSP

 

 

 

A

 

TI-9

Piano forestale cantonale

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

UPSP

 

 

 

A

 

TI-10

Assi delle strade cantonali

RL 725.100
art. 5a

Ugeo

[UTrac]

 

 

 

A

 

TI-11

Rete dei trasporti pubblici

RL. 752.100
art. 9

UTP

 

 

 

A

 

TI-12

Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale

RL 701.100
art. 95

RL 701.110
art.101

UNP

 

 

 

A

X

TI-13

Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

TI-14

Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

TI-15

Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

TI-16

Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-17

Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-18

Inventario comunale delle paludi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-19

Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-20

Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-21

Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-22

Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-23

Inventario comunale dei geotopi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-24

Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-25

Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale

RL 480.100
art. 17

RL 480.110
art. 17

UNP

 

 

 

A

X

TI-26

Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale

RL 480.100
art. 17

RL 480.110
art. 17

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

TI-27

Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale]c

RL 701.100

art. 44

RL 701.110

art. 63

UPL

 

 

X

A

X

TI-28A

Piani regolatori

RL 701.100

art. 18

RL 701.110

art. 25

[UPL]

Comunib

 

X

A

X

TI-28B

Bosco con funzione
di svago

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

UPSP

 

 

 

A

X

TI-29

Accertamento forestale

RL 921.100

art. 4

RL 921.110

art. 4, 5 e 6

UPSP

 

 

 

A

X

TI-30

Catasto delle canalizzazioni private

RL 833.120

art. 4

 

[UPAAI]

Comuni

 

 

B

 

TI-31

Aree pianificate dai progetti stradali cantonali

RL 725.100

art. 10

RL 725.110

art. 8 e 9

UPL

[DC]

 

 

X

A

X

TI-32

Piani cantonali con autorizzazione a costruire

RL 701.100

art. 55a

RL 701.110

art. 79a

UPL

 

 

X

A

X

TI-33

Carte dei pericoli [modello cantonale]c

RL 701.500

art. 4

RL 701.510

art. 3, 4 e 5

UCA

UPIP

 

 

 

A

X

TI-34

Settori di pesca

RL 923.110

art. 8

UCP

 

 

 

A

X

TI-35

Aule nel bosco

RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h

UPSP

 

 

 

A

X

TI-37

b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.

 

Abbreviazioni

 

Servizi cantonali

 

DCDivisione delle costruzioni

UBCUfficio dei beni culturali

UCAUfficio dei corsi d’acqua

UCPUfficio della caccia e della pesca

UGeoUfficio della geomatica

UNPUfficio della natura e del paesaggio

UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico

UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPLUfficio della pianificazione locale

UPSPUfficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco

UTPUfficio dei trasporti pubblici

UTracUfficio del tracciato


[1]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[2]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[3]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[4]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[5]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[6]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[7]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[8]  Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[9]  Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[10]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[11]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[12]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[13]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[14]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[15]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[16]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[17]  Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[18]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[19]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[20]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[21]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[22]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[23]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[24]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[25]  Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.

[26]  Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dall’8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.