704.110

 Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell'11 dicembre 2013 (RLCGI)

Regolamento

della legge cantonale sulla geoinformazione

(RLCGI)

dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto e campo di applicazione

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).

2Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.

 

Applicazione del diritto federale

Art. 2Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).

 

Capitolo secondo

Organizzazione e competenze

 

Consiglio di Stato

Art. 3Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.

 

Commissione della geoinformazione

Art. 41La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.

2Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.[1]

3In particolare la commissione:

a)elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;

b)assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;

c)coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

d)decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;

e)in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;

f)assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;[2]

g)promuove la formazione.

 

Centro di competenza per la geoinformazione

Art. 5L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):

a)è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);

b)in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

c)funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;

d)verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;

e)prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;

f)assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;[3]

g)certifica i modelli dei geodati cantonali;

h)elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;

i)raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;[4]

j)coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;

k)coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;

l)supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;[5]

m)coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;

n)provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;[6]

o)garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;[7]

p)elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);

q)persegue e giudica le contravvenzioni;

r)promuove la geoinformazione;

s)definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;

t)svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;

u)nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

 

Servizi competenti

Art. 6[8]I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):

a)rilevano i geodati e i geometadati;

b)strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;

c)gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;

d)gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;

e)rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;

f)curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.

 

Servizi specializzati

Art. 6a[9]I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):

a)sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;

b)mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.

 

Centro dei sistemi informativi

Art. 71Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.[10]

2In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:

a)definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;[11]

b)formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;

c)supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;

d)svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;[12]

e)sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;[13]

f)realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;[14]

g)acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;

h)svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.

3Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:

a)acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;

b)procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;

c)acquisisce e gestisce le relative licenze;

d)cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;

e)adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.

 

Municipi

Art. 81Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:

a)rilevano i geodati e i geometadati;

b)strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;

c)assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.

2Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.

 

Capitolo terzo

Infrastruttura cantonale di geodati

 

Disposizioni generali

Art. 91Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.

2L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.

3Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

 

Modelli di geodati

Art. 101I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.

2Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).[15]

3Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.

 

Modelli di rappresentazione

Art. 111I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.

2Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

3Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).[16]

 

Aggiornamento e storicizzazione

Art. 121Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:[17]

a)dei requisiti tecnici;

b)delle esigenze degli utenti;

c)dello stato della tecnica;

d)dei costi dell’aggiornamento.

2I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.

 

Garanzia della disponibilità e archiviazione

Art. 131I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.[18]

2Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.[19]

3Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).

4È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

 

Geometadati

Art. 141Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

2Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.

3I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

 

Accesso e utilizzo

I. Livelli di autorizzazione all’accesso

Art. 151Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

a)geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;

b)geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;

c)geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

2I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

3Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.

 

II. Autorizzazione all’utilizzo

1. Condizioni

Art. 161L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:

a)può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b)l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;

c)l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

2L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:

a)può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b)l’utente è registrato;

c)l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;

d)l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;

e)dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

 

2. Procedura

Art. 171L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.[20]

2L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.

3In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.[21]

4Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.

 

3. Obblighi degli utenti

Art. 181Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

2Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.

3In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

 

Geoservizi

Art. 191I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

a)servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;

b)servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.

2In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.

3I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.[22]

 

Scambio di dati tra autorità

Art. 201Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.

2Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.

 

Capitolo quarto

Finanziamento

 

Emolumenti

Art. 211L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.

2Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.

3Essi sono riscossi dai servizi competenti.[23]

 

Attività amministrative straordinarie

Art. 221Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.[24]

2In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 23Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 517.

 

 

Allegato 1[25]

 

Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale

 

Denominazione

Base giuridica

Servizio competente
(RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specialistico della
Confederazione o del Cantone]

Geodati di riferimento

Catasto delle restrizioni    di diritto pubblico della proprietà

Livello di autorizzazione all’accesso

Servizio di  telecaricamento

Identificatore

Confederazione

Cantone

Confederazione

Cantone

Comune

Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto

RS 210

art. 949a cpv. 3, 970 cpv. 2

RS 211.432.1
art. 26 cpv. 1 lett. a, 27

 

[UFG]

URF

 

 

 

A

 

7-CH

Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM

RS 210
art. 949a
cpv. 3, 970

RS 211.432.1
art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg.

 

[UFG]

URF

 

 

 

B

 

8-CH

Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale

RS 431.012.1 allegato

 

[USTRA]

UMLS

 

 

 

A

X

14-CH

Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)

RS 451
art. 5

RS 451.1
art. 23 cpv. 1 lett. c

RS 172.217.1
art. 10 cpv. 3
lett. A

 

[USTRA]

UBC

 

 

 

A

X

17-CH

Altri biotopi d’importanza regionale e locale

RS 451
art. 18b

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

23-CH

Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451
art. 18a, 18b

RS 451.31
art. 3

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

26-CH

Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451
art. 18a, 18b

RS 451.32
art. 3

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

27-CH

Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451
art. 18a, 18b

RS 451.33
art. 3

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

28-CH

Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale

RS 451
art. 18a, 18b

RS 451.34
art. 5

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

29-CH

Piano per il registro fondiario
(misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 5

RL 216.300
art. 2 lett. c

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

51-CH

Piano di base–MU–CH (misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2  art. 5

RL 216.300
art. 2 lett. f

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

52-CH

Punti fissi PFP2, PFA2, PFP3, PFA3 (misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. a

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

54-CH

Copertura del suolo (misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

55-CH

Oggetti singoli
(misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

56-CH

Altimetria (misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

57-CH

Nomenclatura
(misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

58-CH

Beni immobili
(misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

59-CH

Indirizzi di edifici
(misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

[UCR]

Comuni

X

 

A

X

60-CH

Spostamenti di terreno permanenti (misurazione
ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

61-CH

Confini giurisdizionali
(misurazione
ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

62-CH

Suddivisioni
amministrative (misurazione
ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

63-CH

Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 6

RS 746.1
art. 1

RL 216.300
art. 2 lett. b

RL 216.310

[D+M]

UCR

 

X

 

A

X

64-CH

Inventario dell’approvvigio­namento con
acqua potabile in situazioni di emergenza

RS 531.32
art. 8

RS 814.20
art. 58

RL 722.100
art. 2 lett. b, art. 5

[UFAM]

[UPAAI]

Comuni

 

 

B

 

66-CH

Rete delle piste ciclabili

RS 700
art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3

RS 172.217.1
art. 10 cpv. 3
lett. a

RL 725.100
art. 43d

[USTRA]

UMLS

 

 

 

A

X

67-CH

Superfici per l’avvicendamento delle colture

RS 700 art. 6
cpv. 2 lett. a

RS 700.1
art. 26 segg.

RS 700.1
art. 28 cpv. 2

RL 701.100

RL 910.200

[ARE]

[UPD-DT]

Comuni

 

 

A

X

68-CH

Piani direttori cantonali

RS 700
art. 6 segg.

RS 700.1
art. 4 segg.

RL 701.100

RL 701.110

[ARE]

UPD-DT

 

 

 

A

 

69-CH

Piani di utilizzazione (cantonali)

RS 700
art. 14, 26

RL 701.100

RL 701.110

[ARE]

UPL

 

 

X

A

X

73A-CH

Piani di utilizzazione (comunali)

RS 700
art. 14, 26

RL 701.100

RL 701.110

[ARE]

[UPL]

Comuni*

 

X

A

X

73B-CH

Stato dell’urbanizza­zione

RS 700
art. 19

RS 700.1
art. 31 seg.

RL 701.100

 

[ARE]

[UPL]

Comuni

 

 

A

X

74-CH

Zone di pianificazione (cantonali)

RS 700
art. 27

RL 701.100

RL 701.110

[ARE]

UPL

 

 

X

A

X

76A-CH

 

* Riservato l’art. 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110)

 

 

 

 

 

Zone di pianificazione (comunali)

RS 700
art. 27

RL 701.100

RL 701.110

[ARE]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

76B-CH

Reti di percorsi pedonali e sentieri

RS 704
art. 4, 16

RL 726.100

[USTRA]

UMLS

 

 

 

A

X

79-CH

Protezione contro le catastrofi naturali (ulteriori rilevamenti)

RS 721.100 art. 14

RS 721.100.1 art. 24, 27 cpv. 1 lett. a, d ed f

RS 921.0
art. 36

RS 921.01
art. 15 cpv. 1 lett. a, art. 16 cpv. 1

 

[UFAM]

UCA UPIP

 

 

 

A

 

81-CH

Limitazioni
per la navigazione interna

RS 747.201
art. 3

 

[UFT]

SN

 

 

 

A

X

100-CH

Catasto dei rischi
(rilevamenti dei Cantoni)

RS 814.01
art. 10

RS 814.012 art. 13, 16, 17

RL 831.100

[UFAM]

UGRAS

 

 

 

B

 

113-CH

Impianti per i rifiuti

RS 814.01
art. 31

RS 814.600
art. 17, 18

RL 831.100
art. 15 cpv. 2 lett. b e c

[UFAM]

URSI

 

 

 

A

X

114-CH

Catasto dei siti inquinati

RS 814.01
art. 32c

RS 814.680
art. 5

RL 831.100

[UFAM]

URSI

 

 

X

A

X

116-CH

Rilevamenti cantonali dell’inqui­namento atmosferico (reti di rilevamento)

RS 814.01
art. 44

RS 814.318.142.1
art. 27

RL 834.350
art. 3 cpv. c

[UFAM]

UACER

 

 

 

A

X

122-CH

Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo

RS 814.01
art. 44

RS 814.12
art. 4.

RL 831.100

[UFAM]

UGRAS

 

 

 

A

 

125-CH

Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico

RS 814.20
art. 7

RS 814.201
art. 4

 

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

A

X

128-CH

Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico

RS 814.20
art. 7

RS 814.201
art. 5

RL 833.100
art. 12 segg.

[UFAM]

[UPAAI]

Comuni

 

 

A

X

129-CH

Settori di protezione delle acque

RS 814.20
art. 19

RS 814.201
art. 29, 30,
allegato 4

RL 833.100
art. 34 segg.

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

A

X

130-CH

Zone di protezione delle acque sotterranee

RS 814.20
art. 20

RS 814.201
art. 29, 30,
allegato 4

RL 833.100
art. 34 segg.

[UFAM]

UPAAI

 

 

X

A

X

131-CH

Aree di protezione delle acque sotterranee

RS 814.20
art. 21

RS 814.201
art. 29, 30,
allegato 4

RL 833.100
art. 34 segg.

[UFAM]

UPAAI

 

 

X

A

X

132-CH

Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20
art. 58

 

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

B

 

134-CH

Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20
art. 58

RS 721.100
art. 14

 

[UFAM]

UCA

 

 

 

A

 

136-CH

 

Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)

RS 814.20
art. 58

 

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

B

 

138-CH

Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all’approv­vigionamento idrico (parte falda)

RS 814.20
art. 58

RL 833.100
art. 34 segg.

RL 722.300

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

A

X

139A-CH

Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all’approv­vigionamento idrico (parte rete)

RS 814.20
art. 58

RL 722.100
art. 2 lett. b, art. 5

[UFAM]

[UPAAI]

Comuni

 

 

A

X

139B-CH

Inventario dei prelievi d’acqua esistenti

RS 721.80
art. 29a

RS 814.20
art. 82

RS 814.201
art. 36, 40

RL 721.100

RL 721.110

[UFAM]

UEn

 

 

 

A

 

140-CH

Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica

RS 814.201
art. 30

RL 833.100
art. 34 segg.

[UFAM]

UPAAI

 

 

 

A

X

141-CH

Catasto dei rumori – strade principali e altre strade

RS 814.41
art. 37, 45

RS 814.01
art. 44

RL 834.150
art. 4

[UFAM]

UPR

 

 

 

A

 

144-CH

Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)

RS 814.41
art. 43

RL 834.150
art. 6

[UFAM]

[UPR]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

145-CH

Catasto viticolo

RS 910.1
art. 61

RS 916.140
art. 4

RL 910.110

[UFAG]

SV

 

 

 

A

X

151-CH

Superfici agricole

RS 910.1
art. 178
cpv. 5;

RS 910.13
art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113,
all. 1–4;

RS 910.91
art. 6, 9, 13, 14, 16, 24

RL 910.100

RL 910.110

[UFAG]

UPD-DFE

 

 

 

A

X

153-CH

Sorveglianza del territorio (organismi nocivi)

RS 916.20
art. 18

RL 910.100

[UFAG]

SF

 

 

 

A

X

154-CH

Margini statici della foresta

 

RS 921.0
art. 10 cpv. 2, 13

RS 921.01
art. 12a

RL 921.100
art. 4

RL 921.110
art. 5

[UFAM]

[UPC]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

157-CH

Linee di distanza dalle foreste

RS 921.0
art. 17

RL 921.100
art. 6

RL 921.110
art. 13

[UFAM]

[UPC]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

159-CH

Riserve forestali

RS 921.0
art. 20 cpv. 4

RS 921.01
art. 41

RL 921.100
art. 23

RL 921.110
art. 44

[UFAM]

UPC

 

 

X

A

X

160-CH

Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)

RS 921.0
art. 20

RS 921.01
art. 18 cpv. 2

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

[UFAM]

UPC

 

 

 

A

X

161-CH

Carte dei pericoli

RS 921.0
art. 36

RS 721.100
art. 6

RS 921.01
art. 15 cpv. 1 lett. c

RS 721.100.1
art. 21, 27 cpv. 1 lett. c

 

[UFAM]

UCA
UPIP

 

 

 

A

 

166-CH

Catasto dei pericoli (Catasto degli eventi)

RS 921.0
art. 36

RS 721.100
art. 6

RS 921.01
art. 15 cpv. 1 lett. b

RS 721.100.1
art. 21, 27 cpv. 1 lett. b

RL 701.500

RL 921.100

RL 921.110

[UFAM]

UCA
UPIP

 

 

 

A

 

167-CH

Bandite di caccia   (cantonali)

RS 922.0
art. 3, 11

 

[UFAM]

UCP

 

 

 

A

X

168-CH

Riserve d’uccelli   (cantonali)

RS 922.0
art. 11 cpv. 4

 

[UFAM]

UCP

 

 

 

A

X

172-CH

Zone di protezione ittica

RS 923
art. 4 cpv. 3

 

[UFAM]

UCP

 

 

 

A

X

174-CH

Banca dati sul
radon

RS 814.501
art. 118a

 

[UFSP]

US

 

 

 

B

 

182-CH

Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete

RS 734.7
art. 5 cpv. 1

RL 742.100
art. 4

RL 742.110
art. 5

[ElCom]

UEn

 

 

 

A

X

183-CH

Itinerari cantonali dei trasporti speciali

RS 741.11
art. 78 segg.

 

[USTRA]

EMma

 

 

 

A

X

184-CH

Dissodamenti e rimboschimento compensativo

RS 921.0
art. 5, 7

RS 921.01
art. 7, 8

 

[UFAM]

UPC

 

 

 

A

 

185-CH

Parchi d’importanza nazionale

RS 451
art. 23e-23h

 

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

 

187-CH

Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale

RS 520.31
art. 2

RL 445.100
art. 42

[UFPP]

UBC

 

 

 

A

 

188-CH

Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale

RS 451
art. 18a, 18b

RS 451.37
art. 4

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UFAM]

UNP

 

 

 

A

X

189-CH

Spazio riservato alle acque

RS 814.20
art. 36a

RS 814.201
art. 41a, 41b

RL 701.100 art. 41

RL 701.110 art. 50

[UFAM]

[UCA]

[UPL]

Comuni

 

X

A

X

190-CH

Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque

RS 814.20
art. 38a

RS 814.201
art. 41d

 

[UFAM]

UCA

 

 

 

A

X

191-CH

Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti

RS 814.20
art. 83b

RS 814.201
art. 41f, 42b

RS 923.01
art. 9b

 

[UFAM]

UCA

 

 

 

A

 

192-CH

Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale

RS 721.101
art. 2, 23, 24

 

[UFE]

UCA

 

 

 

A

X

194-CH

Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)

RS 922.01
art. 4ter

 

[UFAM]

UCP

 

 

 

A

X

195-CH

Restrizioni di utilizzo in caso di suoli contaminati

RS 814.01
art. 34 cpv. 2

RS 814.12
art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1

RL 831.100

[UFAM]

UGRAS

 

 

 

A

X

199-CH

Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)

RS 814.01
art. 10

RS 814.012
art. 13

 

[UFAM]

UGRAS

 

 

 

A

 

210-CH

Infrastrutture agricole

RS 913.1 art. 59

 

[UFAG]

UMSP

 

 

 

A

X

227-CH

 

Abbreviazioni

 

Servizi cantonali

 

EMmaUfficio dei servizi di manutenzione stradale

SFServizio fitosanitario

SNServizio navigazione

SVServizio viticoltura

UACERUfficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili

UBCUfficio dei beni culturali

UCAUfficio dei corsi d’acqua

UCPUfficio della caccia e della pesca

UCRUfficio del catasto e dei riordini fondiari

UEnUfficio dell’energia

UGMUfficio della gestione dei manufatti

UGRASUfficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo

UMLSUfficio della mobilità lenta e del supporto

UMSPUfficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione

UNPUfficio della natura e del paesaggio

UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico

UPCUfficio della pianificazione e della conservazione

UPD-DFEUfficio dei pagamenti diretti

UPD-DTUfficio del piano direttore

UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPLUfficio della pianificazione locale

UPRUfficio della prevenzione dei rumori

URFUffici del registro fondiario

URSIUfficio dei rifiuti e dei siti inquinati

USUfficio di sanità

 

Servizi federali

 

AREUfficio federale dello sviluppo territoriale

D+MDirezione federale delle misurazioni catastali

ElComCommissione federale dell’energia elettrica

UFAGUfficio federale dell’agricoltura

UFAMUfficio federale dell’ambiente

UFEUfficio federale dell’energia

UFGUfficio federale di giustizia

UFPPUfficio federale della protezione della popolazione

UFSPUfficio federale della sanità pubblica

UFTUfficio federale dei trasporti

USTRAUfficio federale delle strade

 

 

Allegato 2[26]

Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale

 

Denominazione

Base giuridica

Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specialistico del Cantone]

Geodati di riferimento

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Livello di autorizzazione
all’accesso (art. 15)

Servizio di tele-caricamento

Identificatore

Cantone

Comune

 

 

 

 

 

Inventario dei beni culturali

RL 445.100
art. 42

UBC

 

 

 

A

 

1-TI

Decreti di protezione

RL 480.100
art. 14

RL 480.110
art. 15

UNP

 

 

X

A

X

2-TI

Incendi di bosco

RL 921.100
art. 27

UPIP

 

 

 

A

 

3-TI

Infrastrutture antincendio

RL 821.110
art. 24, 27

UPIP

 

 

 

A

 

4-TI

Impianti a fune metallica

RL 770.100
art. 3

UPC

 

 

 

B

 

5-TI

Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie

RL 921.100
art. 24

RL 921.110
art. 46

UPC

 

 

 

A

 

6-TI

Bosco di protezione

RL 921.100
art. 16

RL 921.110
art. 24, 25

UPC

 

 

 

A

 

7-TI

Strade e piste forestali

RL 921.100
art. 13

RL 921.110
art. 31, 37

UPC

 

 

 

A

 

8-TI

Circondari forestali e settori forestali

RL 921.100
art. 2

RL 921.110
art. 2

UPC

 

 

 

A

 

9-TI

Piano Forestale Cantonale

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

UPC

 

 

 

A

 

10-TI

Tracciato delle strade cantonali

RL 725.100
art. 5a

Ugeo

[UTrac]

 

 

 

A

 

11-TI

Rete dei trasporti pubblici

RL. 752.100
art. 9

UTP

 

 

 

A

 

12-TI

Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale

RL 701.100
art. 95

RL 701.110
art.101

UNP

 

 

 

A

X

13-TI

Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

14-TI

Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

15-TI

Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

UNP

 

 

 

A

X

16-TI

Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

17-TI

Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

18-TI

Inventario comunale delle paludi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

19-TI

Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

20-TI

Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

21-TI

Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

22-TI

Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

23-TI

Inventario comunale dei geotopi di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

24-TI

Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale

RL 480.100
art. 11

RL 480.110
art. 12

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

25-TI

Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale

RL 480.100
art. 17

RL 480.110
art. 17

UNP

 

 

 

A

X

26-TI

Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale

RL 480.100
art. 17

RL 480.110
art. 17

[UNP]

Comuni

 

 

A

X

27-TI

Piani di utilizzazione cantonali

RL 701.100

art. 44

RL 701.110

art. 63

UPL

 

 

X

A

X

28A-TI

Piani regolatori

RL 701.100

art. 18

RL 701.110

art. 25

[UPL]

Comuni*

 

X

A

X

28B-TI

Bosco con funzione
di svago

RL 921.100
art. 20

RL 921.110
art. 41

UPC

 

 

 

A

X

29-TI

Accertamento forestale

RL 921.100

art. 4

RL 921.110

art. 4, 5 e 6

UPC

 

 

 

A

X

30-TI

Catasto delle canalizzazioni private

RL 833.120

art. 4

 

[UPAA]

Comuni

 

 

B

 

31-TI

Aree pianificate dai progetti stradali cantonali

RL 725.100

art. 10

RL 725.110

art. 8 e 9

UPL

[DC]

 

 

X

A

X

32-TI

Piani cantonali con autorizzazione a costruire

RL 701.100

art. 55a

RL 701.110

art. 79a

UPL

 

 

X

A

X

33-TI

Carte cantonali dei pericoli

RL 701.500

art. 4

RL 701.510

art. 3, 4 e 5

UCA

UPIP

 

 

 

A

X

34-TI

Settori di pesca

RL 923.110

art. 8

UCP

 

 

 

A

X

35-TI

 

* Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110)

 

Abbreviazioni

 

Servizi cantonali

 

DCDivisione delle costruzioni

UBCUfficio dei beni culturali

UCAUfficio dei corsi d’acqua

UCPUfficio della caccia e della pesca

UGeoUfficio della geomatica

UNPUfficio della natura e del paesaggio

UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico

UPCUfficio della pianificazione e della conservazione

UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPLUfficio della pianificazione locale

USIPUfficio della segnaletica e degli impianti pubblicitari

UTPUfficio dei trasporti pubblici

UTracUfficio del tracciato

 


[1]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[2]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[3]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[4]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[5]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[6]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[7]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[8]  Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[9]  Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[10]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[11]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[12]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[13]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[14]  Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[15]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[16]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[17]  Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[18]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[19]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[20]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[21]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[22]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[23]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[24]  Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

[25]  Allegato modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 382; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290.

[26]  Allegato modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 382; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290.