Legge
sull'organizzazione della lotta contro gli incendi,
gli inquinamenti e i danni della natura
(LLI)
(del 5 febbraio 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 22 marzo 1995 n. 4393 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4393 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge regola l'organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive.
Competenze
a) Cantone
Art. 21Il Consiglio di Stato esegue i compiti che gli sono affidati dalla presente legge.
2Esso ha la facoltà di delegare l'esecuzione a terzi.
3Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge.
b) Comuni
Art. 3I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.
Prevenzione
a) Principio
Art. 4È vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d'incendio o di esplosione; in particolare:
a)accendere fuochi vicino all'abitato;
b)accendere fuochi all'aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
c)maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
d)fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.
b) Edilizia
Art. 5Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia.
c) Idrocarburi
Art. 6Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.
d) Sostanze chimiche e prodotti pericolosi
Art. 7Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabili o esplosivi sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell'ambiente.
e) Foreste
Art. 8Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi sono regolate dalla legislazione forestale.
Corpi pompieri
a) Organizzazione e competenza
Art. 91L'organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.
2I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.
3I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.
4Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell'area loro attribuita.
b) Istituzione e scioglimento
Art. 101I comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L'istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.
2Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato che, per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.
3Il Consiglio di Stato può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d'incendio o di esplosione.
4L'istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.
5I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell'azienda.
c) Collaborazione
Art. 111I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell'istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.
2I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono.
3I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell'Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.
4In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applica la legge sulla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.[1]
d) Pompieri
Art. 121Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l'istruzione dei pompieri.
2Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.
e) Comprensorio d'intervento e regolamento
Art. 131Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d'intervento dei corpi pompieri.
2Esso può ordinare il consorziamento o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l'istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.
3I regolamenti e le convenzioni fra comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.
Interventi
a) Modalità
Art. 141In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.[2]
2In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.
3Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.
b) Spese, ricupero e ricorsi
Art. 151Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.
2In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
3Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.
4Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.
5…[3]
Finanziamento
a) Confederazione
Art. 16I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.
b) Cantone
Art. 171Il Cantone si assume i compiti e le spese di:
a)acquisto e riparazione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri;
b)infrastruttura di mobilitazione e di allarme;
c)istruzione dei pompieri;
d)coperture assicurative.
2Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo.
c) Comuni
Art. 181I comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di:
a)gestione corrente del corpo e organizzazione d'allarme;
b)picchetto;
c)esercitazioni di allenamento e di istruzione;
d)manutenzione ordinaria del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli;
e)infrastruttura (caserma, deposito, locali d'istruzione e d'esercizio, officina, reti d'idranti, riserve d'acqua antincendio e piazze d'atterraggio per elicotteri).
2I comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.
Compagnie d'assicurazione
Art. 191Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.
2E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge.
3Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.
Rimedi di diritto
Art. 19a[4]Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Diritto d'ispezione, d'indagine e di segnalazione
Art. 201Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio e l'Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.
2Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20’000.-- franchi.
3La multa è inflitta dal Municipio, dalla Delegazione consortile o dal Consiglio di Stato.
4Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.[5]
5E' riservata l'azione penale.
Regolamento d'applicazione
Art. 21Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione.
Abrogazione
Art. 22La legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 231Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.[6]
Pubblicata nel BU 1996, 79.
[1] Cpv. modificato dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.7.2008 - BU 2008, 312.
[2] Adesso Federazione Pompieri Ticino.
[3] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
[4] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
[5] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
[6] Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 79.