Regolamento
di applicazione dell’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(ROEIA)
del 20 marzo 2007 (stato 4 agosto 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste:
-la legge d’applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), in particolare l’art. 2, ed il relativo regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
-la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord),
richiamate:
-la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
-l’ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA),
decreta:
Capitolo primo
Generalità
Scopo e campo di applicazione
Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA), nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
Scopo e contenuto dell’EIA
Art. 21Il contenuto e lo scopo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (in seguito: EIA) sono stabiliti dall’art. 3 OEIA.
2Il contenuto dei rapporti concernenti l’impatto degli impianti sull’ambiente (in seguito: RIA) è stabilito dagli art. 9 e 10 OEIA. I RIA devono inoltre indicare le persone che hanno partecipato alla loro elaborazione e i settori da essi trattati.
Capitolo secondo
Autorità competenti
Dipartimento
Art. 3Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) vigila alla corretta applicazione delle norme dell’OEIA e del presente regolamento e coordina in particolare i rapporti con l’Autorità federale. In quest’ultimo ambito rilascia segnatamente il parere sui progetti esaminati da un’Autorità federale (art. 12 cpv. 2 OEIA).
SPAAS
Art. 41La Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito: SPAAS) è il servizio cantonale della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 OEIA.
2La SPAAS svolge i compiti affidati dall’OEIA al servizio cantonale e coordina l’intera procedura di valutazione dei RIA. In particolare:
a)adotta, se necessario, e aggiorna le direttive di cui all’art. 10 cpv. 2 OEIA;
b)dirige l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) e comunica all’autorità decisionale se questa può valere come rapporto (art. 8a OEIA);[1]
c)coordina i lavori preliminari (art. 14 OEIA) e conduce la procedura di valutazione dei RIA. In questo ambito segnatamente:
-coordina i rapporti con le unità amministrative specialistiche competenti per la valutazione dei singoli effetti analizzati nell’EIA (art. 17 lett. f OEIA);
-richiede i pareri delle autorità competenti a rilasciare altre autorizzazioni (art. 21 OEIA) o sussidi (art. 22 OEIA) (art. 17 lett. b OEIA);
-dirime con tali autorità e unità eventuali divergenze di carattere tecnico;
-propone se del caso all’autorità decisionale i chiarimenti o le perizie supplementari da richiedere al richiedente (art. 13 cpv. 2 OEIA);
d)procede alla valutazione complessiva dei RIA e comunica all’autorità decisionale, unitamente ai preavvisi raccolti, le proprie conclusioni, proponendo se del caso oneri e condizioni (art. 13 cpv. 3 OEIA);
e)coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; in tale ambito provvede segnatamente, in conformità ai disposti delle lettere che precedono, all’elaborazione dei progetti dei pareri di cui all’art. 3;[2]
f)nei casi dubbi preavvisa l’autorità decisionale sulla necessità dell’EIA.[3]
Autorità decisionale
Art. 51L’autorità decisionale svolge l’EIA e decide sul progetto d’impianto e sulla sua conformità con le prescrizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell’ambiente, secondo le modalità e con le facoltà definite dall’OEIA (art. 16-19 OEIA) e dal presente regolamento.
2L’autorità decisionale competente è quella che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione applicabile, decide circa il progetto di impianto (art. 5 cpv. 1 OEIA).
Capitolo terzo
Procedura decisiva
Procedura di domanda di costruzione
Art. 61Riservato quanto disposto dall’art. 7, nei casi in cui essa non è determinata nell’Allegato dell’OEIA o del presente regolamento, la procedura decisiva è quella della domanda di costruzione secondo la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
2In tale procedura il Dipartimento (art. 7 LE) rassegna la valutazione del RIA (art. 4 cpv. 2 lett. c) nell’avviso vincolante al Municipio (art. 7 cpv. 2 LE), giusta e nella forma dell’art. 7 cpv. 1 LE.
Procedura pianificatoria
Art. 7[4]Nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto all’EIA è necessaria o è prevista l’adozione o la modifica di un piano d’utilizzazione cantonale (art. 44 ss. Lst) o comunale (art. 18 ss. e 51 ss. Lst), e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull’ambiente (art. 5 cpv. 3 OEIA), la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva.
Decisione di assoggettamento
Art. 81Su istanza del richiedente o di altra persona o ente titolare di un interesse legittimo oppure d’ufficio, l’autorità decisionale competente (art. 5 cpv. 2), sentita la SPAAS, decide, segnatamente nei casi di cui all’art. 2 OEIA, se il progetto d’impianto o di modificazione di impianto deve essere sottoposto o meno all’EIA.
2Questa decisione è impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura decisiva applicabile.
Capitolo quarto
Modalità della procedura
Consultazione del Rapporto dell’impatto sull’ambiente (RIA)
Art. 91Riservato quanto disposto dall’art. 10, l’autorità decisionale veglia a rendere accessibile al pubblico il RIA (art. 15 OEIA), nell’ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di autorizzazione, approvazione o concessione del progetto d’impianto previste dalla procedura decisiva applicabile.
2In ogni caso l’autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA.
3Anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi, il RIA deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni (art. 15 cpv. 4 OEIA). Restano riservati termini più lunghi previsti dalla procedura decisiva applicabile.
Accessibilità della documentazione e degli atti dopo la decisione sull’EI
Art. 10L’autorità decisionale procede analogamente a quanto disposto dall’art. 9 per rendere consultabile, dopo la decisione sull’EIA, il RIA, la valutazione della SPAAS e gli ulteriori documenti elencati all’art. 20 OEIA.
Nella procedura pianificatoria
Art. 11[5]1Se la procedura decisiva è quella pianificatoria (art. 7), il RIA deve poter essere consultato nell’ambito del deposito degli atti del progetto di piano (art. 26, 45, 52 Lst).
2Nei casi nei quali l’ente pianificante è il Comune, l’indagine preliminare (art. 8 OEIA) deve essere unita alla proposta d’indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento per l’esame preliminare (art. 25 Lst). Quest’ultimo si esprime pure sull’indagine preliminare.
3Sono inoltre applicabili gli art. 9 e 10.
Capitolo quinto
Termini
SPAAS
Art. 121La SPAAS si pronuncia:
a)sull’indagine preliminare (art. 4 cpv. 2 lett. b) entro il termine di 2 mesi (art. 12a cpv. 1 OEIA);
b)sulla valutazione dei RIA (art. 4 cpv. 2 lett. d) entro il termine di 3 mesi (art. 12b cpv. 1 OEIA).[6]
2I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.
3Essa ha la facoltà di assegnare alle unità amministrative specialistiche termini adeguati per la presentazione dei loro pareri (art. 4 cpv. 2 lett. c).
4Su istanza della SPAAS, i termini stabiliti al cpv. 1 possono essere prorogati dal Dipartimento, segnatamente nei casi in cui deve essere consultato l’Ufficio federale dell’ambiente (art. 12a cpv. 2 e 12b cpv. 2 OEIA).[7]
5Ricevuti la valutazione del RIA e i relativi atti, l’autorità decisionale provvede a decidere sollecitamente sul progetto d’impianto e sull’EIA.
Capitolo sesto
Accompagnamento ambientale
Accompagnamento ambientale
Art. 131La SPAAS può richiedere che la costruzione dell’impianto esaminato venga accompagnata da uno specialista in modo che le condizioni e le richieste poste a complemento dell’EIA vengano adempiute in modo corretto.
2Lo specialista che svolge l’accompagnamento ambientale informa in modo diretto e periodico la SPAAS sull’andamento dei lavori e in caso di problemi e di situazioni non conformi alle risultanze dell’EIA, la avverte in modo tempestivo.
Capitolo settimo
Disposizione finale
Entrata in vigore
Art. 14Ottenuta l’approvazione della Confederazione, il presente regolamento, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[8]
Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia e delle comunicazioni il 21 maggio 2007.
Allegato[9]
Procedura decisiva
(numerazione conforme all’allegato OEIA)
N. |
Tipo d’impianto |
Procedura decisiva |
11.2 |
Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione |
Progetto stradale (art. 10 LStr) |
11.3 |
Altre strade a grande traffico e altre strade principali |
Progetto stradale (art. 10 LStr) |
13.2 |
Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale |
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE) oppure piano cantonale con autorizzazione a costruire
|
13.3 |
Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua
|
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE) oppure piano cantonale con autorizzazione a costruire |
21.2 |
Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi - superiore a 100 MWth in caso di vettori energetici fossili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili - superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)
|
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE) oppure piano cantonale con autorizzazione a costruire |
21.3 |
Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione
|
Legge riguardante l’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 |
21.8 |
Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW
|
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE) oppure piano cantonale con autorizzazione a costruire |
21.9 |
Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio
|
Prima fase pianificatoria (PUC o PR), poi domanda di costruzione (LE) |
30.1 |
Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2 e relative prescrizioni d’esercizio
|
Piano cantonale con autorizzazione a costruire, domanda di costruzione (LE) oppure approvazione delle opere secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913 |
30.2 |
Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginature, correzioni, opere per il contenimento di piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi
|
Piano cantonale con autorizzazione a costruire, domanda di costruzione (LE) oppure approvazione delle opere secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913 |
30.3 |
Riporto di più di 10’000 mc di materiali in un lago
|
Domanda di costruzione (LE) |
30.4 |
Estrazione di più di 50’000 mc all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua esclusa l’estrazione annuale per motivi di sicurezza (piene)
|
Approvazione secondo la legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928 |
80.1 |
Miglioramento fondiario generale: a. miglioramento fondiario generale di più di 400 ha b. miglioramento fondiario generale con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha |
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 o domanda di costruzione (LE) |
80.2 |
Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha |
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 domanda di costruzione (LE) |
Pubblicato nel BU 2007, 419 e 471.
[1] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
[2] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
[3] Lett. modificata dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
[4] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
[5] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647.
[6] Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
[7] Cpv. modificato dal R 8.4.2009; in vigore dal 23.6.2009 - BU 2009, 267.
[8] Entrata in vigore: 29 maggio 2007 - BU 2007, 419.
[9] Allegato modificato dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 273; precedente modifica: BU 2009, 267.