742.110

 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'aprrovigionamento elettrico del 23 novembre 2010 (RLA-LAEI)

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico

(RLA-LAEl)

del 23 novembre 2010 (stato 23 febbraio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007,

decreta:

Autorità competente

Art. 1[1]L’applicazione della legge compete al Dipartimento delle finanze e dell’economia per il tramite dell’Ufficio dell’energia (UEn).

 

Centro tecnico di competenza

a) Composizione

Art. 21Il centro tecnico di competenza (CTC) è composto da 7 membri, così suddivisi:

a.1 rappresentante del Consiglio di Stato;

b.1 rappresentante dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET);

c.5 rappresentanti degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche, equamente suddivisi secondo le differenti tipologie di dimensione aziendale e la localizzazione geografica.

2I membri del CTC sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell’AET e degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti.

 

b) Compiti

Art. 3Il CTC, conformemente alle normative e alle pianificazioni in vigore, in particolare in materia energetica, svolge segnatamente i compiti seguenti:

a.promuove l’efficienza e la sicurezza della rete;

b.promuove l’ottimizzazione dei flussi di energia e delle perdite di rete;

c.favorisce e regola i contatti con Swissgrid e con gli altri attori coinvolti nella gestione delle reti elettriche, curando gli interessi degli operatori ticinesi;

d.raccoglie i dati necessari alla verifica e alla comparazione delle tariffe per l’uso della rete sul territorio cantonale;

e.formula proposte per allestire il regolamento sull’armonizzazione delle tariffe.

 

c) Funzionamento

Art. 41Il CTC designa un presidente scelto fra i suoi membri.

2Il CTC si riunisce di regola 4 volte all’anno.

3Le modalità di funzionamento interno sono disciplinate dal CTC con un apposito regolamento.

4Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, del 6 maggio 2008.

 

Comprensori dei gestori di rete

a) Principi

Art. 51Le aziende che gestiscono le reti di distribuzione ed il relativo comprensorio di Comuni o di frazioni in cui sono tenute a garantire l’allacciamento alla rete elettrica dei consumatori finali sono specificati nell’allegato.

2Il comprensorio speciale assegnato ad AET corrisponde alla situazione esistente al 31 dicembre 2008 ed è pure indicato nell’allegato.

3I comprensori di distribuzione sono aggiornati in funzione dei cambiamenti approvati nei rapporti di gestione delle reti.

 

b) Eccezioni

Art. 6Sul territorio dei Comuni, delle frazioni o del comprensorio speciale di AET indicati nell’allegato, l’obbligo di garantire l’allacciamento per il relativo gestore di rete non sussiste per:

a.singoli consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica serviti da un altro gestore in virtù di accordi particolari;

b.singoli consumatori finali e imprese generatrici di energia elettrica per i quali viene sancito l’obbligo di allacciamento a carico di un altro gestore fuori dal proprio comprensorio.

 

Fuori comprensorio

Art. 7La ponderazione globale degli interessi necessaria per stabilire l’obbligo di allacciamento per il gestore di rete al di fuori del proprio comprensorio tiene conto in particolare:

a.della fattibilità tecnica di altri possibili allacciamenti;

b.dell’utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

c.della sostenibilità economica per le possibili varianti.

 

Fuori delle zone edificabili

Art. 8La valutazione dei giustificati motivi per definire la ripartizione dei costi di allacciamento tiene conto in particolare:

a.della situazione degli allacciamenti preesistenti;

b.della necessità di potenziamento della rete di allacciamento esistente;

c.della richiesta di ampliamento della rete esistente e di allacciamento per nuovi consumatori.

 

Art. 9[2]

 

Tassa metrica[3]

Art. 10[4]La tassa metrica annuale è decisa dal Consiglio di Stato entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno successivo ed è notificata agli interessati.

 

Determinazione superfici stradali

Art. 10a[5]1Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali e costituiscono la base di calcolo per la determinazione della tassa per l’uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali ai sensi dell’art.14 cpv. 3 LA-LAEI.

2I Comuni e l’Ufficio cantonale del demanio segnalano all’Ufficio dell’energia (UEn) le modifiche delle superfici delle strade comunali e cantonali sulla base di un aggiornamento periodico allestito dal proprio geometra revisore.

3Le modifiche presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in considerazione per il computo dell’anno successivo.

 

Tassa

Art. 10b[6]La tassa è stabilita sulla base della superficie stradale di cui all’art. 10a moltiplicata per la tassa annuale metrica di cui all’art. 10 ed è notificata agli interessati entro il 31 agosto.

 

Dati per il computo della tassa ai consumatori finali

Art. 10c[7]1I gestori di rete inoltrano all’UEn entro il 30 giugno di ogni anno i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell’art. 5 e dell’Allegato, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);

al numero di clienti finali con un consumo superiore a 8 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata eccedente gli 8 GWh/annui.

2Il quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del fattore di addossamento relativo all’anno successivo di fatturazione è determinato sulla base dei dati dell’anno di riferimento del cpv. 1, sottraendo al quantitativo globale di elettricità fatturata le eccedenze superiori a 8 GWh.

 

Computo della tassa ai consumatori finali

Art. 10d[8]1Il fattore di addossamento è calcolato dividendo l’importo totale della tassa di cui all’art. 10b per il quantitativo di energia elettrica fatturata secondo l’art. 10c cpv. 2, tenuto debitamente conto di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative.

2Il fattore di addossamento viene stabilito entro il 31 agosto per l’anno successivo sulla base dei dati dell’anno precedente e viene notificato agli interessati.[9]

3L’addossamento al consumatore finale deve essere indicato separatamente dai gestori di rete nella fattura al cliente finale, secondo le disposizioni della legislazione federale vigente in materia, e deve essere computato fino a un quantitativo globale di elettricità fatturata di 8 GWh.

 

Riscossione

Art. 10e[10]1La tassa d’uso per le strade di proprietà cantonale e comunale prevista dall’art. 22 cpv. 5 LA-LAEl è riscossa dal Cantone mediante decisione del Consiglio di Stato, che riversa ai singoli Comuni la tassa di loro pertinenza in base alla superficie di strada di loro proprietà.

2I gestori di rete possono riscuotere dai consumatori finali la tassa loro computata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2-4 LA-LAEl.

3Il Dipartimento trasmette ai gestori di rete le richieste di acconto per la riscossione della tassa in tre rate con pagamento per fine aprile, fine agosto e fine dicembre, calcolate sulla base del 98% del quantitativo di energia elettrica fatturata ai sensi dell’art. 10c cpv. 2.[11]

4In seguito il Dipartimento allestisce i relativi conguagli all’attenzione dei gestori di rete entro il 31 agosto dell’anno successivo.

 

Versamento

Art. 10f[12]I riversamenti ai Comuni vengono effettuati in due rate semestrali tramite il conto corrente Stato-Comuni nel mese di giugno e di dicembre.

 

Controversie e contestazioni

Art. 11Le controversie e le contestazioni sono decise dal Consiglio di Stato, riservate le competenze attribuite alla Commissione dell’energia elettrica (ElCom).

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[13]

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 497.

 

 

Allegato[14]

 

Conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, i gestori di rete ed i relativi comprensori sono i seguenti:

 

Gestore di rete

Comune / frazione

AGE sa Chiasso

Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo

Azienda Elettrica Comunale Airolo (AECA)

Airolo

Azienda Elettrica Comunale Ascona

Ascona

Azienda Elettrica Comunale di Bedretto

Bedretto

Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA

Capriasca, Isone, Massagno

Aziende Industriali di Lugano AIL SA

Agno, Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bissone, Breggia, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Caslano, Castel San Pietro, Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Riva San Vitale, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Val Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote

Aziende Industriali Mendrisio AIM

Mendrisio

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino

Aziende Municipalizzate Stabio AMS

Stabio

Cooperativa Elettrica di Faido CEF

Faido

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

Acquarossa, Avegno-Gordevio, Biasca, Blenio, Bodio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Campo (Vallemaggia), Centovalli, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco Gerra, Dalpe, Frasco, Gambarogno, Giornico, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Losone, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Ronco sopra Ascona, Serravalle, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno

Azienda Elettrica Ticinese AET

Il comprensorio speciale di AET è quello stabilito dall’art. 4 cpv. 2 e 3 della legge e comprende in particolare:

 

– ex rete USTRA (Strade nazionali)

– rete Dipartimento del territorio per i cantieri e le opere proprie del Cantone

– rete PTL (Piano Trasporti Luganese)

– rete Alptransit

– rete impianto zona industriale a Bodio gestita da AET al 31.12.2008

– rete impianto di termovalorizzazione ACR

– impianti propri e sistemi ausiliari AET

 

 


[1]  Art. modificato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[2]  Art. abrogato dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[3]  Nota marginale modificata dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[4]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013, 587.

[5]  Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[6]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013, 587.

[7]  Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[8]  Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[9]  Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.

[10]  Art. introdotto dal R 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.

[11]  Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389.

[12]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 389; precedente modifica: BU 2013, 587.

[13]  Entrata in vigore: 30 novembre 2010; BU 2010, 497.

[14]  Allegato modificato dal R 21.2.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 45; precedenti modifiche: BU 2013, 587; BU 2014, 389 e 464; BU 2016, 93, 185 e 266; BU 2018, 109; BU 2019, 303; BU 2022, 219.