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 : L sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) - 13 dicembre 1999

 

Legge

sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale

e dalle polizie comunali

(LPDPpol)

(del 13 dicembre 1999)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 2 marzo 1999 no. 4861 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 19 novembre 1999 no. 4861 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

A. Scopo

Art. 1La presente legge tutela i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata delle persone i cui dati sono elaborati dalla polizia cantonale o, nell’ambito di deleghe o collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).

 

B. Campo di applicazione

I. Principio

Art. 21La legge si applica all’elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla polizia.

2Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).

 

II. Eccezioni

Art. 3La legge non si applica alle elaborazioni temporanee di dati personali, quali quelle relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti dalla legislazione federale.

 

C. Definizioni

I. Informazioni confidenziali

Art. 4È considerata confidenziale l’informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all’anonimato.

 

II. Rapporto informativo

Art. 5È considerato rapporto informativo l’insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un’autorità.

 

TITOLO II

Principi per l’elaborazione dei dati personali

 

A. Principi

I. In generale

Art. 61Nell’adempimento dei propri compiti la polizia non può discostarsi dai principi d’esattezza e completezza dei dati.

2Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.

 

II. Eccezioni ai principi dell’elaborazione di dati

1. Raccolta

Art. 71Se le esigenze di servizio lo richiedono, la polizia può derogare al principio della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito.

2I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.

3L’esercizio lecito dei diritti costituzionalmente garantiti non può fare di per sé oggetto di raccolta e archiviazione a titolo di informazione preventiva.

 

2. Informazioni confidenziali

Art. 8Le informazioni confidenziali devono essere elaborate in modo da salvaguardare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.

 

3. Rapporti di polizia

Art. 91Dai rapporti di polizia deve risultare il grado d’esattezza e completezza delle informazioni ivi contenute.

2Essi menzionano pure le modalità d’accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

 

4. Decisioni di altre autorità

Art. 101Le autorità giudiziarie e amministrative penali cantonali trasmettono alla polizia cantonale copia delle proprie decisioni.

2Il Comando della polizia cantonale concorda con le altre autorità amministrative la trasmissione delle decisioni secondo le proprie necessità.

 

B. Trasmissioni

I. ad autorità giudiziarie penali

Art. 11Su richiesta motivata, la polizia trasmette alle autorità giudiziarie penali tutte le informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.

 

II. altre autorità giudiziarie e amministrative

Art. 121Alle altre autorità giudiziarie e amministrative possono essere trasmesse unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.

2La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.

3Nella domanda di rapporto informativo l’autorità amministrativa deve indicare la base legale e lelenco o la natura dei dati richiesti.

 

III. Eccezioni

Art. 13Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei funzionari come testi.

 

IV. Trasmissione intercantonale e internazionale

Art. 141La trasmissione intercantonale, internazionale o ad autorità e servizi della Confederazione di dati personali è possibile se:

a)il destinatario della trasmissione è un organo di polizia di un altro cantone, della Confederazione o altra nazione;

b)serve allo svolgimento di un compito della polizia.

2Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia d’assistenza giudiziaria penale.

 

V. Trasmissione alle polizie comunali

Art. 15La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.

 

VI. Trasmissione a persone private

Art. 161La polizia può trasmettere dati a persone private unicamente in adempimento ad un obbligo legale o se vi è l’esplicito consenso della persona interessata.

2Il consenso della persona interessata non obbliga la polizia a trasmettere rapporti informativi e dati di cui all’art. 7 cpv. 2 a privati o per uso privato.

 

C. Durata di conservazione

Art. 171I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all’adempimento dei compiti di polizia.

2In particolare:

a)dati relativi a reati impuniti sono conservati non oltre un anno dall’intervenuta prescrizione assoluta della punibilità;

b)atti di polizia giudiziaria sono conservati per cinque anni dalla redazione, per dieci anni se si tratta di delitti e in ogni caso almeno fino a un anno oltre l’intervenuta prescrizione assoluta del reato;

c)rapporti informativi sono conservati per cinque anni dalla redazione.

3Ai termini di cui al cpv. 2 può essere fatta eccezione per indagini in corso, persone ricercate o scomparse o altri motivi speciali, segnatamente di continuità. Il motivo deve risultare dagli atti conservati.

 

TITOLO III

Norme per gli archivi di dati

 

A. Organo responsabile

Art. 18Il Comando della polizia cantonale è l’organo responsabile, ai sensi dell’articolo 4 cpv. 5 LPDP, dell’elaborazione dei dati personali della polizia.

 

B. Organi partecipanti

Art. 191I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.

2Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).

 

C. Registri

I. Registro degli archivi

Art. 201Il Comando della polizia cantonale tiene un Registro degli archivi di dati in suo possesso.

2Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.

3Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.

 

II. Registro delle elaborazioni di dati personali

Art. 211Il Comando della polizia cantonale allestisce un Registro delle elaborazioni di dati degli organi partecipanti.

2Il Registro deve segnalare l’utente e la data.

 

TITOLO IV

Diritti della persona interessata

 

A. Diritto di accesso

I. Principio

Art. 22Chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati elaborati dalla polizia che lo riguardano.

 

II. Procedura

1. Istanza

Art. 231L’istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.

2Essa deve menzionare:

a)nome e cognome e data di nascita della persona interessata;

b)l’indirizzo;

c)un’indicazione sommaria dei dati a cui si vuole accedere.

3All’istanza deve essere allegata una copia di un documento d’identità.

 

2. Risposta

Art. 241Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.

2Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se:

a)vi è pericolo di collusione o di fuga nell’ambito di un procedimento penale;

b)gli interessi prevalenti d’inquirenti, vittime o terze persone minacciate lo impongono;

c)la trasmissione di dati potrebbe arrecare grave o irreparabile pregiudizio ad inchieste in corso;

d)i dati sono vincolati al segreto stipulato con autorità estere o d’altri cantoni.

3La risposta deve evidenziare che la stessa non vale quale attestato di buona condotta o sui precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.

 

3. Dati personali ottenuti da organi d’altri cantoni

o altre nazioni

Art. 25Se la richiesta verte su informazioni ottenute da organi d’altri Cantoni, della Confederazione o d’altre nazioni la risposta è limitata unicamente ai dati elaborati dalla polizia, qualora si possa ragionevolmente presumere l’esistenza di un motivo di limitazione o di rifiuto di cui all’art. 24 cpv. 2.

 

B. Consultazione degli Archivi

Art. 26Soltanto le autorità di vigilanza e di ricorso, nei limiti degli art. 27 e 31, possono consultare gli archivi di dati di polizia.

 

Titolo V

Vigilanza

 

Autorità di vigilanza

Art. 27[1]L’Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali.

 

Titolo VI

Tasse

 

A. Principio

Art. 28La procedura relativa al diritto d’accesso, come pure i rapporti informativi ad altre autorità sono gratuiti.

 

B. Eccezioni

Art. 29Per le informazioni a terzi, come pure in caso di richieste ripetute o che comportano oneri rilevanti di elaborazione della risposta, è percepita una tassa di cancelleria.

 

Titolo VII

Rimedi di diritto

 

A. Denuncia

Art. 30[2]1La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all’Incaricato cantonale della protezione dei dati.

2Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l’elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.

3Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all’Incaricato.

 

B. Ricorso

Art. 31[3]1Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.

2Soltanto il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’informazioni confidenziali.

3Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati.

 

 

 

III. Entrata in vigore (BU 2000, 385)

 

Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[4]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2000, 379.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

[2]  Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549.

[3]  Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228; precedente modifica: BU 2008, 549.

[4]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.