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 Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER)

Regolamento

del Fondo per le energie rinnovabili

(RFER)

del 29 aprile 2014 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

gli articoli 8b, 8c e 8e della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len);

il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;

la legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 (LEne),[1]

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Scopo

Art. 1Conformemente all’art. 8e della legge cantonale sull’energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.

 

Prelievo sul consumo

Art. 2[2]1I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

2Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l’anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell’art. 5 e dell’Allegato RLA-LAEl, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);

al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata.

3Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.

 

Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali

Art. 31I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 2 lett. a e b Len, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:[3]

40%

Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)

50%

Contributi unici per la costruzione di impianti fotovoltaici (CU-FV)

  6%

Incentivi per progetti di ricerca in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650’000.– annui

  4%

Oneri dell’amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350’000.– annui

2Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell’evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

3Parte del contributo straordinario a favore del FER, approvato col decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo straordinario di 5 milioni di franchi a favore del fondo cantonale per le energie rinnovabili del 4 maggio 2021, è destinato ad evadere le richieste in lista di attesa al momento della sua entrata in vigore.[4]

 

Finanziamento ai Comuni

Art. 41I fondi a disposizione del FER derivanti dall’introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 8b cpv. 3 Len sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto:

(K1*kWhi + K2*popi + K3*mqi + K4*edii) / (K1*kWhtot + K2*poptot + K3*mqtot + K4*editot)

dove:

K1 = 1; K2 = 5’000; K3 = 10; K4 = 20’000;

kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze superiori ai 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);

pop è la popolazione residente permanente;

mq è la superficie edificabile in metri quadrati;

edi è il numero di edifici;

i è il valore corrispondente del comune considerato;

tot è il valore cantonale totale.[5]

2I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall’Ufficio dell’energia, dall’Ufficio cantonale di statistica e dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.[6]

3La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.

 

Capitolo secondo

Autorità competenti

 

Incentivi cantonali

Art. 5[7]1La competenza per la gestione delle richieste di remunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI) è dell’Ufficio dell’energia (UEn).

1bisLa competenza per la concessione dei contributi unici per impianti è:

dell’UEn sino afr.   50’000.–

della Divisione delle risorse (DR) sino afr. 100’000.–

del Consiglio di Stato per gli importi superiori aifr. 100’000.–.

2La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è:

della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino afr.   50’000.–

della Divisione dell’ambiente (DA) sino afr. 100’000.–

del Consiglio di Stato per gli importi superiori aifr. 100’000.–.

3

4L’autorità competente emana la decisione di concessione del contributo unico entro
3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

 

Finanziamento ai Comuni

Art. 61Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all’art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell’attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.

2Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.

3Il Dipartimento del territorio riversa un acconto  dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all’art. 2.

4L’anno successivo al riversamento dell’acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli.[8]

 

Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali

Art. 71La Commissione consultiva (CC-FER) valuta:

a)ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all’attenzione dell’autorità decisionale;

b)l’attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;

c)gli studi e le ricerche.[9]

2La CC-FER è un gremio composto di 9 membri, nel quale sono rappresentati:

l’UEn (un membro) e la SPAAS (un membro), con ruolo di coordinatori;

l’Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro);

l’Associazione TicinoEnergia (un membro);

l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI (un membro);

l’Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri);

i Comuni (due membri).[10]

3La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l’anno.

4Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali

Art. 81L’analisi tecnica delle richieste per il contributo unico è compito di AET, che la sottopone all’attenzione della CC-FER.[11]

2L’analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell’Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all’attenzione della CC-FER.

 

Capitolo terzo

Incentivi cantonali

 

Definizione di impianti

Art. 9[12]Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti:

a)fotovoltaici;

b)idroelettrici;

c)eolici;

d)geotermici di profondità;

e)a biomassa.

 

Richiesta di finanziamento

Art. 10[13]1Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all’UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.

2Le richieste di incentivo per impianti delle tipologie b–e ai sensi dell’art. 9 necessitano di una richiesta preliminare (art. 22). Per gli impianti fotovoltaici, invece, è sufficiente la notifica di messa in esercizio dell’impianto (art. 24).[14]

 

Esame della richiesta

Art. 11[15]1Il formulario della domanda preliminare e gli allegati richiesti devono essere inoltrati prima dell’inizio dei lavori in forma cartacea oppure elettronica. La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse: per i formulari cartacei fa stato il timbro postale, mentre per la procedura elettronica fa stato la data di invio. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.[16]

2Per quanto riguarda le richieste di contributo unico, a parità di data d’inoltro, la priorità della loro valutazione ed evasione verrà data agli impianti di maggior potenza.[17]

3Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell’arte.

4Le richieste vengono rifiutate qualora la produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico risultasse inferiore ai requisiti minimi seguenti:

850 ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione inferiore a 75° rispetto al piano orizzontale

500 ore annue di funzionamento per impianti con inclinazione maggiore a 75° rispetto al piano orizzontale (realizzati ad esempio in facciata)

Nel caso in cui un impianto fotovoltaico sia composto da più parti con angolo di inclinazione e/o orientamento diversi che complessivamente non raggiungono le ore minime di funzionamento previste, è data la possibilità di considerare separatamente le parti dell’impianto che complessivamente permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.[18]

5La CC-FER stabilisce i requisiti minimi e i criteri di accettazione in base alle differenti tecnologie, aggiornando regolarmente i valori in base all’evoluzione della tecnica.[19]

6La SPAAS, l’UEn, l’AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.

7La SPAAS o l’UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, l’ubicazione degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati.

 

Capitolo quarto

RIC-TI

 

Condizioni di accettazione

Art. 12[20]1La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014, per i quali l’UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020.

2Possono beneficiare della RIC-TI gli impianti realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza installata non superiore a 50 kW.

3Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.

4Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.

5

6Gli impianti per i quali è stata richiesta la rimunerazione unica federale, il contributo unico cantonale o altri contributi, l’importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d’investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

6bis[21]

7È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello cantonale (RIC-TI), ma all’ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere, entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto 11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione.

8Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.

9

10Una lista d’attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.

11Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 kW, su proposta della CC-FER che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale, l’accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.

12Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla.[22]

 

Art. 13[23]

 

Art. 14[24]

 

Allacciamento alla rete

Art. 15[25]1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 3 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente possono comportare la mancata rimunerazione di un determinato periodo di produzione. Nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di rimunerazione ed il rigetto del finanziamento.

2Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

 

Rimunerazione

Art. 16[26]1L’importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l’impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell’art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.

2La durata della rimunerazione inizia al momento dell’allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione.

3La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l’elettricità fisicamente immessa in rete.

 

Immissione in rete dell’energia elettrica

Art. 17[27]1In base ai dati registrati dalle aziende di distribuzione locale nel portale svizzero delle garanzie di origine, AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all’UEn, che procede al versamento dell’indennizzo al proprietario dell’impianto.

2L’energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d’origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l’obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.

 

Modifica degli impianti al beneficio della RIC-TI

Art. 18[28]1Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio della RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

2La mancata notifica comporta la sospensione della rimunerazione a partire dall’intervenuta modifica, con la facoltà dell’autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.

3

4Gli impianti a beneficio della RIC-TI possono essere ampliati. Nel caso in cui l’energia elettrica prodotta dall’ampliamento confluisca nel medesimo conteggio dell’impianto originario, il tasso di rimunerazione RIC-TI verrà ricalcolato come tasso misto in modo analogo a quanto avviene a livello federale. Il tasso di rimunerazione per l’ampliamento o il rinnovo ammonta a 0 cts./kWh. La durata della rimunerazione non viene modificata.[29]

 

Cessazione della rimunerazione

Art. 191La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di rimunerazione.

2Ogni proprietario d’impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all’UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.

3Qualora l’impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla rimunerazione.

 

Capitolo quinto

Contributo unico per la costruzione di impianti

 

Condizioni di accettazione

Art. 20[30]1I contributi unici sono concessi ai nuovi impianti di potenza nominale di almeno 2 kW per impianti fotovoltaici, rispettivamente 2 kVA per impianti di altre tecnologie, realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014. Non vengono concessi contributi unici per impianti liberamente innestabili (cosiddetti impianti plug & play).[31]

2Gli impianti realizzati in Ticino da AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinese o enti con sede sociale in Ticino il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese, possono percepire un contributo ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 per impianti fotovoltaici e dell’art. 25a cpv. 4 per gli altri impianti.[32]

3Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della RIC federale non possono ottenere il contributo unico cantonale, né possono farvi capo rinunciando alla rimunerazione federale.

4Una lista d’attesa può essere introdotta qualora i fondi necessari non fossero sufficienti.[33]

5Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente ed è applicato a tutte le nuove richieste inoltrate dopo il 1° giugno 2018. In caso di mancata autocertificazione la promessa del contributo unico è considerata nulla.

6L’energia elettrica prodotta al netto dell’eventuale autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili. In caso di disdetta delle condizioni AET sarà richiesta la restituzione completa dei contributi percepiti. Un nuovo accesso agli incentivi FER per lo stesso impianto non è consentito.[34]

7I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l’energia elettrica prodotta e i relativi certificati solo alla scadenza delle condizioni di cui al cpv. 6.

8Qualora l’impianto da realizzare benefici di ulteriori sussidi, il CU FER verrà ridotto di conseguenza. L’ammontare complessivo dei sussidi cantonali percepiti non può superare il 50% dei costi d’investimento riconosciuti. Il presente capoverso viene applicato in relazione con l’art. 12 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.[35]

 

Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti

Art. 21[36]1Un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER deve garantire un esercizio regolare per almeno la durata prevista dalle condizioni AET applicate all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.[37]

2Eventuali interruzioni prolungate d’esercizio di un impianto devono essere tempestivamente notificate e motivate all’UEn.

3L’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi erogati, se i requisiti relativi all’esercizio degli impianti ai sensi del cpv. 1 non dovessero essere rispettati.

 

Promessa di concessione del contributo unico

Art. 22[38]1Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.[39]

2La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall’autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.

3[40]

 

Art. 23[41]

 

Allacciamento alla rete

Art. 24[42]1La notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata al più tardi 12 mesi dopo l’effettivo allacciamento alla rete. Notifiche di messa in esercizio presentate tardivamente comportano per gli impianti fotovoltaici la mancata accettazione della richiesta per gli incentivi cantonali FER; per gli altri impianti la revoca del contributo unico e di conseguenza, in entrambi i casi, anche il mancato acquisto da parte di AET dell’energia elettrica prodotta ed immessa in rete.

2Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l’autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici, ad eccezione di quelli realizzati su terreno o al di fuori delle zone edificabili.

 

Ammontare del contributo unico per impianti fotovoltaici

Art. 25[43]1Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, il contributo unico CU-FV ammonta ai seguenti importi definiti in base alla data di messa in esercizio e calcolati sulla base delle tariffe definite a livello federale per impianti con autoconsumo (RU-CH) fino ad un massimo di fr. 250’000.–:

a)CU-FV per impianti messi in esercizio fino al 31 marzo 2022:

1/3 della RU-CH;

b)CU-FV per impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2022:

impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 50% della RU-CH;

impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 50% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 1/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell’impianto.

Nel caso in cui i requisiti minimi ai sensi dell’art. 11 cpv. 4 non vengano adempiuti è data la possibilità di considerare separatamente e/o parzialmente le parti dell’impianto che complessivamente permettono di raggiungere i requisiti minimi previsti.

2Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 250’000.–.

3Per il calcolo del contributo unico cantonale non vengono riconosciuti eventuali ulteriori bonus applicati a livello federale (come ad esempio per inclinazione, altitudine, remunerazione unica elevata per impianti senza autoconsumo, ecc.).

4

 

Ammontare del contributo unico per altre tecnologie

Art. 25a[44]1Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, il contributo unico CU ammonta al 20% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.

2L’ammontare definitivo del contributo unico ai sensi del cpv. 1 viene determinato sulla base della produzione netta annuale nei primi 5 anni d’esercizio dell’impianto. Dopo il quinto anno d’esercizio occorre notificare all’UEn la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

3Se la produzione netta annuale di un impianto realizzato ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 è inferiore rispetto alla produzione indicata nella notifica di messa in esercizio, il contributo unico può essere ridotto di conseguenza. In questi casi l’autorità decisionale ha la facoltà di richiedere interamente o parzialmente la restituzione dei contributi già erogati.

4Per gli impianti realizzati ai sensi dell’art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta al 30% dell’importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) a livello federale, fino ad un massimo di fr. 500’000.–.

 

Modalità di versamento del contributo unico

Art. 25b[45]1Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 e 2 è versato al richiedente, se tutte le condizioni contemplate nel formulario di messa in esercizio sono state adempiute, dopo la crescita in giudicato della decisione finale rilasciata dall’UEn.

2Il versamento del contributo unico per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 1, esclusi gli impianti fotovoltaici, avviene secondo le modalità seguenti:

         un acconto pari all'80% per impianti idroelettrici, rispettivamente al 60% per altre tecnologie, calcolato sulla base dei dati contenuti nella notifica di messa in esercizio;

         il saldo calcolato sulla base dei dati definitivi trasmessi in ottemperanza all'art. 25a cpv. 2.

3L’autorità decisionale ha la facoltà di modificare l’importo dell’acconto di cui al cpv. 2, nel caso in cui i dati forniti con la notifica di messa in esercizio dell’impianto risultassero inattendibili.

 

Modifica degli impianti al beneficio del contributo unico

Art. 261Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d’uso o di dominio, deve essere notificata all’UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

2In caso di mancata notifica l’autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.

3L’ampliamento degli impianti è consentito. Per ampliamenti di almeno 2 kW, rispettivamente 2 kVA, è possibile richiedere un contributo ai sensi degli art. 25 e 25a. Il calcolo del contributo viene effettuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto. Il contributo complessivo dopo l’ampliamento non può però superare i limiti massimi previsti ai sensi degli art. 25 e 25a. L’ottenimento del contributo unico cantonale per l’ampliamento di un impianto originario il quale non ne aveva beneficiato, comporta l’obbligo di vendere ad AET tutta l’energia elettrica complessivamente prodotta ed immessa in rete dall’impianto (originario e ampliamento) e le relative garanzie d’origine secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica pubblicate nel sito internet del Fondo per le energie rinnovabili.[46]

4L’ampliamento di un impianto deve essere notificato all’UEn con gli appositi formulari seguendo lo stesso iter procedurale di un nuovo impianto.[47]

5La richiesta di contributo unico per un ampliamento d’impianto può essere rifiutata qualora l’ampliamento previsto, oggetto di notifica all’UEn con gli appositi formulari, non dovesse rispettare i requisiti tecnici e progettuali minimi previsti ai sensi dell’art. 11 cpv. 3-4.[48]

 

Capitolo sesto

Incentivi per progetti di ricerca e consulenza

 

Condizioni particolari

Art. 271Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti presentati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

2Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica.[49]

3Gli incentivi per la consulenza sono concessi per lo sviluppo di modelli di consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all’energia elettrica.[50]

4Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.

5Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.

 

Incentivi per progetti di ricerca e studi

Art. 281L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150’000.–. L’autorità decisionale si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare la richiesta di incentivi a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.[51]

2Il versamento dell’incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.

 

Incentivi per la consulenza

Art. 29L’incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50’000.–.

 

Capitolo settimo

Finanziamento ai Comuni

 

Sostegno alle attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico

Art. 30[52]1Ai Comuni, per l’ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:

a)risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;

b)costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;

c)interventi sulle proprie infrastrutture;

d)realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;

e)implementazione di reti intelligenti (smartgrid);

f)incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici;

g)altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell’energia elettrica.

2Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d’opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.

3I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.

4Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell’anno precedente e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni finali

 

Disposizioni suppletive

Art. 311Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito a livello federale.[53]

2L’autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall’istante.

3In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario dei finanziamenti, l’autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione di quanto percepito.

4Rimane riservata l’applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.

5Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.[54]

6Il richiedente che sceglie di utilizzare la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla richiesta la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d’identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicata dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.[55]

7Con l’inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.[56]

 

Norma transitoria

Art. 32[57]1I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 10 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nel capitolo quinto.

2I progetti in lista di attesa secondo l’art. 12 cpv. 11 passeranno automaticamente al contributo unico secondo le disposizioni presenti nell’art. 25 cpv. 2 al netto di eventuali contributi già versati.

3Gli impianti che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020 ma che non sono ancora stati accettati definitivamente nel programma cantonale, potranno ricevere la RIC-TI unicamente se la potenza del generatore elettrico è inferiore o uguale a 100 kVA.

 

Entrata in vigore

Art. 33Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 211.


[1]  Ingresso modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

[2]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

[3]  Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2017, 417.

[4]  Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[5]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[6]  Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

[7]  Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2016, 175; BU 2017, 417.

[8]  Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

[9]  Lett. modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[10]  Cpv. modificato dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407; precedenti modifiche: BU 2017, 417; BU 2019, 388.

[11]  Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[12]  Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017, 417.

[13]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

[14]  Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[15]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

[16]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2020, 407.

[17]  Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[18]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[19]  Cpv. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[20]  Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175; BU 2017, 417.

[21]  Cpv. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[22]  Cpv. introdotto dal R 8.5.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 178.

[23]  Art. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2017, 417.

[24]  Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[25]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175; precedente modifica: BU 2014, 401.

[26]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

[27]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[28]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2016, 175.

[29]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[30]  Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2018, 178.

[31]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2022, 326.

[32]  Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[33]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[34]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedente modifica: BU 2022, 326.

[35]  Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[36]  Art. reintrodotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

[37]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[38]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

[39]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412.

[40]  Cpv. abrogato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[41]  Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[42]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2014, 401; BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267.

[43]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 91 e 326.

[44]  Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[45]  Art. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[46]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 412; precedenti modifiche: BU 2016, 175; BU 2017, 417; BU 2021, 267; BU 2022, 326.

[47]  Cpv. introdotto dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267.

[48]  Cpv. introdotto dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 326.

[49]  Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

[50]  Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

[51]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.4.2016 - BU 2016, 175.

[52]  Art. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417; precedente modifica: BU 2014, 401.

[53]  Cpv. modificato dal R 22.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 417.

[54]  Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

[55]  Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

[56]  Cpv. introdotto dal R 23.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 407.

[57]  Art. modificato dal R 25.8.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 267; precedente modifica: BU 2017, 417.