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Regolamento

sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti

liquidi o gassosi

(RLITC)

(del 14 maggio 2013)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

la legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi del 4 ottobre 1963[1] (legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC), segnatamente gli articoli 32 cpv. 2, 41 segg. e 52 cpv. 3;

l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta del 2 febbraio 2000[2] (OITC);

l’ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta del 4 aprile 2007[3] (OSITC);

decreta:

Capitolo primo

Campo di applicazione

 

Campo di applicazione e scopo

Art. 1Il presente regolamento si applica agli impianti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LITC e definisce:

a)per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 2 LITC (nel seguito: impianti di competenza federale), le istanze cantonali competenti per i compiti delegati al Cantone;

b)per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 3 LITC (nel seguito: impianti di competenza cantonale), la procedura, le autorità competenti e i requisiti per l’ottenimento della licenza di costruzione e quella di esercizio ai sensi dell’art. 42 LITC.

 

Capitolo secondo

Impianti di competenza federale

 

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

Art. 21I Servizi generali del Dipartimento del territorio (in seguito: Servizi generali) depositano la domanda di cui all’art. 21b LITC presso le Cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto per 30 giorni. Del deposito è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

2Il parere cantonale di cui all’art. 21b LITC è di competenza dei Servizi generali.

3Le opposizioni ai sensi dell’art. 22a LITC devono essere indirizzate all’Ufficio federale dell’energia.

 

Capitolo terzo

Impianti di competenza cantonale

 

Obbligo di licenza

Art. 3[4]La costruzione e l’esercizio degli impianti sono sottoposti all’obbligo di licenza (art. 42 LITC). Sono riservate le procedure speciali previste agli art. 13 e 13a.

 

Licenza di costruzione

a) domanda

Art. 41La domanda di costruzione deve essere presentata in 5 esemplari ai Servizi generali corredata da tutti i documenti previsti dalle direttive emanate dalla Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) ed in particolare dalla direttiva G2.

2I piani devono essere presentati anche in formato digitale.

 

b) pubblicazione e opposizioni

Art. 51I Servizi generali dispongono la pubblicazione della domanda presso le cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto. Il periodo di pubblicazione è di 30 giorni. Della pubblicazione è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

2Nel termine di pubblicazione, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al rilascio della licenza di costruzione presso i Servizi generali. Sono pure legittimati a fare opposizione i Comuni e le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

 

c) esame della domanda e decisione

Art. 61I Servizi generali raccolgono i preavvisi dei servizi specializzati.

2Per l’esame degli aspetti tecnici si avvalgono della collaborazione della SSIGA che esamina e certifica i piani dal profilo della sicurezza tecnica del gas.

3La licenza di costruzione è rilasciata dai Servizi generali.

4Restano riservate altre autorizzazioni eventualmente necessarie, segnatamente quelle per l’uso del suolo pubblico.

 

d) norme edilizie

Art. 71Gli impianti devono rispettare le direttive G1, G2, G7, G11 emanate dalla SSIGA nonché tutte le altre norme e disposizioni che stabiliscono le regole riconosciute della tecnica e lo stato della tecnica di sicurezza.

2In caso di attraversamento di zone a rischio, definite secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), va esperita anche una valutazione tecnica della sicurezza. La SSIGA può accompagnare la valutazione con raccomandazioni per la presa di misure di sicurezza complementari.

 

e) disposizioni sussidiarie

Art. 8Per quanto qui non regolato, in particolare per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

 

Licenza di esercizio

a) domanda e decisione

Art. 91La domanda di esercizio deve essere presentata alla Divisione dell’ambiente corredata dal certificato di collaudo dell’impianto rilasciato dalla SSIGA.

2La licenza di esercizio è rilasciata dalla Divisione dell’ambiente.

 

b) esigenze durante l’esercizio

Art. 10L’efficacia operativa, la sicurezza d’esercizio, i provvedimenti da attuare in caso di guasto, lo smantellamento e la proprietà dell’impianto sono retti per analogia dagli art. 31, 32, 32b, 32c LITC.

 

c) vigilanza

Art. 111L’esercizio degli impianti soggiace alla vigilanza della Divisione dell’ambiente che si avvale della collaborazione della SSIGA.

2Le persone cui è affidato il controllo dell’esercizio hanno diritto d’accedere in ogni tempo e senza preavviso a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate. Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.

 

d) revoca e sospensione della licenza d’esercizio

Art. 121La Divisione dell’ambiente, sentita la SSIGA, può revocare o sospendere la licenza d’esercizio:

a)se è stata ottenuta fornendo indicazioni inesatte o incomplete;

b)se non sono o cessano d’essere adempiute le condizioni per il conferimento; oppure

c)in caso di inosservanza delle prescrizioni in vigore, delle esigenze durante l’esercizio o delle istruzioni dell’autorità di vigilanza.

2Restano inoltre riservate le sanzioni di cui agli art. 44 segg. LITC.

 

 

Impianti con pressione d’esercizio fino a 1 bar[5]

Art. 13[6]1Per gli impianti con pressione d’esercizio fino a 1 bar, l’impresa di trasporto in condotta (in seguito: impresa) può richiedere ai Servizi generali di essere esonerata dalla procedura di licenza di costruzione e d’esercizio dell’impianto ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 9 se:

a)dispone di un sistema di qualità che gli consente di rispettare le esigenze legali e tecniche in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio della sua rete del gas con una pressione di esercizio fino a 5 bar e

b)fa certificare il sistema di qualità dalla SSIGA almeno ogni tre anni.

2L’esonero dalle licenze di costruzione e d’esercizio non dispensa dall’ossequio degli art. 7, 8, 10, 11 e 12 né da ogni altra procedura di autorizzazione eventualmente necessaria, segnatamente quelle per l’uso del suolo pubblico.

3La SSIGA consegna annualmente, entro il 31 gennaio, ai Servizi generali un rapporto relativo alle certificazioni realizzate secondo il cpv. 1 lett. b. In caso di mancata certificazione ne dà immediato avviso ai Servizi generali che revocano l’esonero.

 

Allacciamenti

Art. 13a[7]1Per gli allacciamenti alle condotte principali (definite secondo la direttiva G1) lunghi fino a 15 ml e aventi un diametro nominale fino a 65 mm (DN 65) l’impresa che adempie cumulativamente i requisiti stabiliti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e b) è esonerata dalla procedura di licenza di costruzione ai sensi degli art. 4, 5 e 6.

2L’inizio dei lavori di costruzione è però subordinato all’approvazione della documentazione tecnica da parte della SSIGA.

3La procedura di licenza di esercizio è retta dagli art. 9 e seguenti.

 

Tasse e spese

Art. 141Le licenze di costruzione e di esercizio e i successivi controlli tecnici sono soggetti al pagamento di tasse e spese.

2Per il rilascio della licenza di costruzione, consulenze o consultazioni preliminari, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe stabilite all’art. 52a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE). Lo stesso emolumento è dovuto per il rilascio della licenza di esercizio.[8]

3Per i controlli successivi la tassa è fissata in funzione delle tariffe SIA, per un minimo di fr. 100.– e un massimo di fr. 2000.–.

4Le altre tasse sono disciplinate dall’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[9]

5La SSIGA fattura direttamente all’istante le spese per i compiti a lei delegati.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Posto d’allarme

Art. 15Il posto d’allarme ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LITC e la procedura da seguire in caso di allarme sono definiti dal Piano di allarme dell’organizzazione di difesa cantonale.

 

Abrogazione

Art. 16Il decreto esecutivo sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi e gassosi del 3 dicembre 1986 è abrogato.

 

Norme transitorie

Art. 171Le licenze edilizie generali rilasciate in base alla legislazione previgente decadono il 30 giugno 2014. Le imprese che ne sono attualmente a beneficio devono inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento entro il 31 gennaio 2014.

2Le imprese sono tenute a notificare alla Divisione dell’ambiente entro il 31 gennaio 2014 una copia dei piani in formato digitale di tutti gli impianti con pressione d’esercizio superiore a 1 bar realizzati sino all’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[10]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 235.

 

 


[1]  RS 746.1

[2]  RS 746.11

[3]  RS 746.12

[4]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.

[5]  Nota marginale modificata dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.

[6]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.

[7]  Art. introdotto dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 436.

[8]  Cpv. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 175.

[9]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

[10]  Entrata in vigore: 17 maggio 2013 - BU 2013, 235.