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 : DE sulla protezione delle acque dall’ inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito - 23 febbraio 1971

 

Decreto esecutivo

sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi

o altri liquidi nocivi in deposito

(del 23 febbraio 1971)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-la Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 6;

-l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulla protezione delle acque contro l’inquinamento da combustibili e carburanti od altri liquidi in deposito (Prescrizioni tecniche sui depositi di liquidi) del 27 dicembre 1967 e relativa modifica del 15 settembre 1969;

-la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 6 e 7;

-la Legge sanitaria del 18 novembre 1954[1], segnatamente l’art. 114;

-il Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato del 14 ottobre 1958;

per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;[2]

decreta:

Piano cantonale d’azzonamento:

Art. 1[3] [4]1Il Dipartimento della sanità e della socialità allestisce il piano d’azzonamento (carta delle zone) del territorio cantonale per la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito secondo le Prescrizioni tecniche federali sui depositi di liquidi (in seguito dette PTF) e ne cura l’aggiornamento.

a) approvazione

2Il piano cantonale d’azzonamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

 

b) modificazione

Art. 21Le domande di modificazione del piano cantonale d’azzonamento da parte di enti pubblici e di privati devono essere presentate al Dipartimento con la necessaria documentazione, in particolare con rapporti geologici, risultati di sondaggi e di ricerche sotterranee i cui oneri sono a carico del richiedente.

2Il Consiglio di Stato decide le domande di modificazione del piano cantonale d’azzonamento, sentito l’avviso del Dipartimento.

 

Grandi depositi

Art. 31La costruzione di grandi depositi di idrocarburi e d’altri liquidi nocivi per le acque e l’adeguamento delle istallazioni dei grandi depositi esistenti devono avvenire in conformità delle PTF.

2La Sezione protezione acque ed aria del Dipartimento specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e fissa adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.

 

Zone di protezione speciali

Art. 4In prossimità di prese d’acqua sotterranee e di sorgenti, nella relativa zona di protezione speciale contrassegnata sulla carta delle zone, e nella fascia littorale dei laghi per una larghezza di 500 m dalla linea corrispondente al livello medio dello specchio d’acqua, così definita nella legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961, non è ammessa l’istallazione di grandi depositi di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque.

 

Aree di protezione per pozzi

Art. 51La suddivisione delle zone di protezione speciali in aree di protezione per pozzi (Zone I, II e III secondo la norma ORL-ETH 516 021, 1968) incombe ai proprietari della captazione che possono chiedere la collaborazione tecnica della Sezione protezione acque ed aria, del Laboratorio cantonale d’igiene e della Sezione bonifiche fondiarie e catasto.

2Il Dipartimento può obbligare i proprietari della captazione e delimitare aree di protezione per pozzi entro la zona di protezione speciale istituita con il piano cantonale d’azzonamento.

 

Catasto comunale dei serbatoi

Art. 6...[5]

 

Serbatoi

Art. 7...[6]

 

Revisioni:

a) nei grandi depositi

Art. 8La revisione delle istallazioni dei grandi depositi d’idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque deve avvenire, a spese dei proprietari, nei modi e nei termini fissati dalla Sezione protezione acque ed aria.

 

b) dei serbatoi

Art. 9...[7]

 

Vigilanza dei Municipi

Art. 10...[8]

 

Ditte di revisione

Art. 11...[9]

 

Lavori di revisione

Art. 12...[10]

 

Residui d’idrocarburi

Art. 13I residui d’idrocarburi o d’altre sostanze nocive per le acque, raccolti durante le revisioni, devono essere consegnati allo speciale centro di distruzione indicato dalla Sezione protezione acque ed aria.

 

Posti di travaso

Art. 141I posti di travaso di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza e di protezione conformi alle PTF.

2La Sezione protezione acque ed aria specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e stabilisce adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.

 

Trasporto di liquidi

Art. 15Le ditte che praticano trasporti e riempimenti di depositi e serbatoi con idrocarburi o altri liquidi nocivi per le acque devono dare severe istruzioni al personale che effettua tali operazioni, perché siano evitate perdite durante i trasporti, i travasi e i riempimenti.

 

Penalità

Art. 16I contravventori sono puniti con la multa secondo l’art. 15 della Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955 e l’art. 30 della relativa Legge d’applicazione del 21 aprile 1965.

 

Norma abrogatoria e finale

Art. 171Questo decreto abroga e sostituisce il decreto esecutivo per la creazione di zone di stretta vigilanza sulla posa e la costruzione di serbatoi per olii combustibili e carburanti, nonché altri liquidi pericolosi per le falde acquifere del sottosuolo del 23 febbraio 1962.

2Esso entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 1971, 105.

 

 


[1]  Ora L sulla promozione della salute del 18.4.1989.

[2]  Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[3]  Dipartimento competente è dal 1° maggio 1976 il Dipartimento dell’Ambiente - BU 1976, 81.

[4]  Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[5]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

[6]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

[7]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

[8]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

[9]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

[10]  Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.