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 Regolamento sull’ organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14 marzo 1995

Regolamento

sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato

del 14 marzo 1995 (stato 10 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visti:

l’art. 10 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);

gli art. 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128 della legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;

gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR);

la legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI),[1]

decreta:

Scopo e definizione

Art. 11Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l’organizzazione dell’allarme sia l’intervento in caso di incidente chimico.

2Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l’incolumità della popolazione o minacciare l’ambiente.

3Quando l’evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente.[2]

4Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.[3]

 

Competenze

Art. 2Il Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell’economia, organizza i preparativi e il servizio d’allarme e di intervento in caso di incidente chimico.

 

Competenze delegate

Art. 31Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l’intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.

2L’istruzione è assicurata dalla Federazione con l’aiuto dei servizi tecnici cantonali.

 

Finanziamento

a) Oneri

Art. 41Il Cantone provvede all’acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.

2I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.

b) Sussidi

3Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.

 

Organizzazione

a) Allarme

Art. 5In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d’urgenza.

 

b) Comando durante l’intervento

Art. 61In caso di incidente chimico la direzione dell’intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.

2Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell’amministrazione e di specialisti esterni.

 

c) Informazione

Art. 71Durante l’incidente, il capo intervento è responsabile dell’informazione della popolazione, che avviene tramite la Polizia cantonale.

2Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell’incidente sono rilasciate dal Dipartimento.

 

d) Risanamento

Art. 81Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.

2Quando il risanamento richiede l’intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.

3Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.

 

Inchiesta

Art. 91L’inchiesta sulle cause e le responsabilità dell’incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.

2Copia del rapporto d’inchiesta deve essere inviata all’Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.

 

Spese

a) Conteggio

Art. 101Le spese d’intervento sono a carico dei perturbatori.

2Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall’obbligato un deposito cauzionale oppure un’altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.

3È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.

 

b) Procedura d’incasso

Art. 111I costi dell’intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.[4]

2Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.

 

Indennità

a) Personale

Art. 121Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.

2Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio.[5]

3Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.

4Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016.[6]

 

b) Mezzi e materiale

Art. 131L’impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:

  1. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 130.-;

b.natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 80.-;

c.veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1’000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.

2Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:

a.fino a ml 50, fr. 390.-;

b.per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.

3Per l’impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.

4L’altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d’acquisto.

5Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.

 

c) Tassa di cancelleria

Art. 14[7]Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.

 

Disposizione finale

Art. 151È abrogato il decreto esecutivo per l’organizzazione dell’allarme e dell’intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l’approvazione federale[8], ed entra immediatamente in vigore.[9]

 

 

Pubblicato nel BU 1995, 299.


[1]  Ingresso modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

[2]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

[3]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

[4]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73; precedente modifica: BU 2019, 341.

[5]  Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.

[6]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

[7]  Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.

[8]  Approvazione federale: 26 maggio 1995.

[9]  Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.