923.110

 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP)

Regolamento

di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

(RALCSP)[1]

del 15 ottobre 1996 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e l’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP);

vista la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986;

vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP),[2]

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Competenze

Art. 11L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.

2Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.

 

TITOLO II

Esercizio della pesca

 

Zona e periodi di pesca[3]

Art. 2[4]1La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

a)        Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento;

b)In tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d’altitudine e in tutti i corsi d’acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:

dal 15 marzo alla prima domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;

c)Nei laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti:

dalla prima domenica di giugno alla prima domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da esca, con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente alla prima domenica di giugno.

2La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della patente di categoria D3, dal mercoledì che segue la prima domenica di ottobre fino all’ultima domenica di novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:

Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di Biasca (zona Giustizia);

Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.[5]

 

Limitazioni di pesca

Art. 3[6]1La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:

a)Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di Giornico;[7]

b)Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);

c)Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;

d)Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.

2Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno alla prima domenica di ottobre, limitatamente a tre fili laterali.[8]

3Nei periodi e nei tratti di fiume elencati all’art. 2 cpv. 2 è vietato:

a)qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, limitatamente a tre moschette;

b)l’utilizzo di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una girella, nonché di altri espedienti per appesantire le lenze;

c)l’utilizzo di mosche e ninfe affondanti;

d)limitatamente al mese di novembre, l’entrata in acqua.[9]

 

Orari di pesca

Art. 4[10]1La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:

dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;

dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;

dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;

dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;

dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre;

dalle ore 06.30 alle 18.30 nel mese di ottobre;

dalle ore 08.00 alle 17.00 nel mese di novembre.[11]

2Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.

3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

 

Attrezzi di cattura permessi

Art. 51Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

2Le patenti di tipo P1 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati nelle tabelle 1 e 3 degli allegati 1 e 2, nonché alla canna da barca o da riva come da tabelle 2 e 4. Le patenti di tipo P2 danno diritto all’uso degli stessi attrezzi concessi per le patenti di tipo P1, fatta eccezione per le reti volanti.[12]

3La patente di categoria D1 dà diritto all’uso dei seguenti attrezzi:

canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;

molagna, tirlindana, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.[13]

4La patente di categoria D2 da diritto all’uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.[14]

5La patente di tipo T1 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.[15]

6La patente di tipo T2 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.[16]

7È permesso l’uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.[17]

8[18]

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[19]1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

2Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:

a)il congiungimento delle lenze fra due canne;

b)usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;

c)la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;

d)l’uso contemporaneo di più di una canna, fatta eccezione per i laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco a partire dalla seconda domenica di giugno, nei quali è consentito l’uso contemporaneo di due canne, a condizione che ambedue siano innescate con pesci morti non protetti, sanguinerole vive o pesci artificiali; la lunghezza totale delle esche non può in ogni caso essere inferiore a 7 cm;[20]

e)l’uso di una lenza con più di cinque fili laterali;

f)l’uso di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali;

g)usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;

h)usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica nei quali è consentito l’ardiglione per le esche artificiali e per il pesciolino;[21]

i)usare l’attrezzo denominato “cane”, eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;

l)la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;

m)l’uso di apparecchi per l’individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

n)lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

o)stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata durante l’orario di pesca proibito;

p)tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

q)usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[22]

r)praticare la pesca subacquea;

s)catturare pesci con le mani;

t)usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d’acqua.[23]

 

Cattura di esche

Art. 71Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l’uso di una bottiglia o di una nassetta per pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito l’uso di due bottiglie o nassette.[24]

2La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.

3Le catture devono limitarsi allo stretto necessario. L’Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di pesca a catturare pesci vivi da esca a scopo di vendita. L’autorizzazione è soggetta ad una tassa.[25]

4È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

 

Statistica e controllo

Art. 81I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:

a)quotidianamente, il metraggio delle reti posate e il pescato conseguito, così come le giornate di pesca senza catture;

b)al termine di ogni mese, i totali mensili nella tabella riassuntiva annuale.[26]

2I detentori di patenti del tipo D e T, nonché i ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e le persone in sedia a rotelle, devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:[27]

a)all’inizio dell’attività, la data della giornata di pesca e il relativo settore;

b)al più tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni pesce trattenuto nei corsi d’acqua, bacini e laghi alpini, così come ogni esemplare di trota marmorata catturato accidentalmente e poi rilasciato;

c)immediatamente, ogni temolo trattenuto nei mesi di ottobre e novembre (solo per i detentori della patente categoria D3);

d)prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, i pesci trattenuti nei laghi Verbano e Ceresio;

e)al più tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, rispettivamente prima dello sbarco, le ore di pesca effettuate.[28]

3Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall’Ufficio.

4I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

 

Gare di pesca

Art. 91Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.

2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a)tipo di gara e regolamento;

b)definizione del campo di gara;

c)numero previsto di partecipanti;

d)orari;

e)tipo di pasturazione e quantitativi previsti.

3L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:

a)documentazione incompleta;

b)assenza di garanzie di corretto svolgimento;

c)contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;

d)l'organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non commerciabile.

4I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.

5La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall’Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.[29]

6L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

 

Guardapesca volontari

Art. 10Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

 

Ritiro della patente e del libretto di statistica

Art. 11[30]Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di statistica a chi in particolare:

a)pesca o cattura pesci nei periodi in cui vige il divieto generale di pesca ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b) e c);[31]

b)pesca o cattura pesci al di fuori degli orari consentiti (ad eccezione dei casi in cui si applica la multa disciplinare di cui al punto 1.1 dell’allegato 4);[32]

c)pesca in zone di protezione;

d)…;[33]

e)si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;

f)usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo;

g)iscrive volontariamente dati inveritieri circa il pescato nell’apposito libretto per la registrazione del pescato professionale.

 

TITOLO III

Patenti e libretti di statistica[34]

 

Rilascio della patente e del libretto di statistica[35]

Art. 121Le patenti e i libretti di statistica sono rilasciati:

a)dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;

b)da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone.[36]

2Le patenti di tipo P sono rilasciate dall’Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio.[37]

3Previa comunicazione all’Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.[38]

4I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell’allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.

5Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di breve durata, direttamente all’Ufficio.[39]

6L’istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell’art. 15 della legge cantonale sulla pesca.

7La sovrattassa per le patenti annuali di cui all’art. 16 cpv. 5 LCSP è fissata a fr. 50.- per gli adulti e a fr. 25.- per i pescatori tra il 14° e il 17° anno di età.[40]

8In caso di rilascio di patenti annuali di diverse categorie nel corso dello stesso anno, la sovrattassa viene percepita una sola volta per pescatore.[41]

 

Rendiconti annuali

Art. 13[42]1I Comuni trasmettono all’Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti concernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.

2Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.

 

Procedura di rilascio, rinnovo e cambio categoria della patente di tipo P

Art. 14[43]1La patente professionale tipo P è rilasciata a chi intende esercitare la pesca quale professione principale o accessoria a scopo lucrativo.

2La domanda per l’ottenimento della patente di tipo P deve essere inoltrata all’Ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.

3Per il rilascio di nuove patenti la domanda deve essere corredata dall’attestazione del superamento dell’esame di cui all’art. 28a e dalla documentazione indicata dalla Commissione d’esame nel relativo regolamento.

4Per il rinnovo di patenti o i cambi di categoria, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

il libretto per la registrazione delle catture debitamente compilato;

la comprova dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa AVS quale pescatore professionista indipendente;

il reddito dichiarato per la filiera della pesca.

5Non sono rilasciate patenti di tipo P a chi è già titolare di patenti professionali su altri laghi.

 

Condizioni per il rinnovo e i cambi di categoria delle patenti di tipo P

Art. 14a[44] 1Per l’ottenimento della patente di categoria P1, il richiedente deve essere stato in possesso di una patente di tipo P per almeno 5 anni consecutivi sullo stesso lago.

2La patente di categoria P1 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 2500 kg/anno.

3La patente di categoria P2 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 1000 kg/anno.

4In caso di comprovati e gravi impedimenti il Dipartimento può concedere delle deroghe.

 

Contingentamento nel numero di patenti di tipo P

Art. 14b[45] 1Il numero di patenti di tipo P rilasciabili è stabilito tenendo conto di una superficie pescabile di 44 kmq per il Verbano e di 27 kmq per il Ceresio.

2Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e di 2 kmq per la categoria P2.

 

Ordine di priorità nel rilascio di nuove patenti di tipo P

Art. 14c[46] 1L’assegnazione di nuove patenti è decisa dal Dipartimento.

2Se il numero di richieste di nuove patenti dovesse superare il numero di posti disponibili, l’assegnazione delle patenti è effettuata tenendo conto degli anni già trascorsi in lista d’attesa, delle infrastrutture a disposizione, della necessità lavorativa e degli anni restanti all’età del pensionamento, secondo le modalità fissate dalla Commissione d’esame nel relativo regolamento.

 

Diritto di precedenza al rinnovo

Art. 14d[47] 1I detentori di una patente di tipo P in scadenza beneficiano del diritto di precedenza al rinnovo rispetto ai nuovi richiedenti.

2Il diritto di precedenza al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di pesca per uno o più anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.

 

Legittimazione

Art. 151La patente e il libretto di statistica devono essere accompagnati da un documento di legittimazione valido.[48]

2Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

 

Sostituzione della patente e del libretto di statistica

Art. 16[49]In caso di smarrimento, le patenti di tipo P, D e T e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.– destinata al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

 

Rimborso della patente

Art. 17La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.

 

TITOLO IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

 

Amministrazione del Fondo

Art. 181L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.

2L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10’000.--; la Divisione dell'ambiente fino a fr. 50’000.--.

 

TITOLO V

Protezione e valorizzazione

 

Zone di protezione

Art. 191Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:

a)protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;

b)protezione e cattura di riproduttori;

c)protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;

d)protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;

e)esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.

2La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6 della convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.

3Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.

4Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

 

Gamberi

Art. 20[50]1La pesca del gambero indigeno (Austropotamobius pallipes/italicus) è vietata in tutte le acque del Cantone.

2La pesca dei gamberi non indigeni è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.

3I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco.

4È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti, così come qualsiasi forma di detenzione.

 

Protezione pesci e gamberi marcati

Art. 20a[51]1In tutte le acque del Cantone, i pesci e i gamberi marcati e riconoscibili secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio sono protetti e vanno rilasciati con la massima cura.

2Pesci e gamberi di cui al punto precedente recuperati morti da reti autorizzate o rinvenuti già morti devono essere consegnati all’Ufficio.

 

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti

Art. 211Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.[52]

2Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.

3Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.

4I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungono la lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.[53]

 

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 22[54]1Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:[55]

trota fario

cm 30

fiume Ticino da Personico (confluenza canale di scarico centrale AET) alla foce, nonché nel fiume Moesa (asta principale settori BD2, BD3, BN1, BN2)

trota fario

cm 26

fiume Maggia da Bignasco (misuratore portata) alla foce (asta principale settori M1, M2, M3)

fiume Brenno (asta principale settori B1G, B1L, MB, BB)

fiume Vedeggio da Camignolo (briglia presso campo di calcio) alla foce (asta principale settore VD2)

fiume Cassarate dal Piano Stampa (pettine fluviale a monte del canile) alla foce (asta principale settore CA2)

fiume Laveggio (asta principale settore ME1)

fiume Breggia (asta principale settore ME2)

fiume Magliasina (asta principale settore MT)

trota fario

cm 24

in tutti i laghi alpini, bacini idroelettrici e corsi d’acqua, ad eccezione delle zone specificate altrimenti

trota lacustre

cm 40

ad eccezione dei corsi d’acqua appartenenti al bacino imbrifero del lago Ceresio, dove vige la misura minima di 55 cm a partire dal 1° settembre

trota marmorata

specie protetta nei corsi d’acqua

 

trota iridea

cm 22

 

salmerino
fontinalis

cm 22

 

salmerino alpino

cm  0

ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo) e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24

salmerino
namaycush
(trota canadese)

cm 28

 

temolo

cm 40

 

coregone

cm 30

 

pesce persico

cm 18

ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15

anguilla

specie protetta

 

luccio

cm 45

 

2Nell’esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca.

3Nei corsi d’acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 10 esemplari tra trote e salmerini.

Nei bacini e laghi alpini vari, numerati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica, è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 12 esemplari tra trote e salmerini. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghi in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d’acqua che in bacini o laghi alpini, il numero complessivo massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, dei quali al massimo 10 catturati nei corsi d’acqua.

Il pescatore deve sospendere l’attività di pesca in uno di questi due ambienti al raggiungimento della rispettiva quota massima giornaliera.

4Durante l’esercizio della pesca nei corsi d’acqua un pescatore non può avere con sé più di 10 salmonidi.

5Il mantenimento di pesci vivi in appositi contenitori è autorizzato, a condizione che ogni pescatore separi le proprie catture da quelle di altri pescatori e che i pesci non risentano negativamente delle condizioni di detenzione. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi allo scopo di catturarne altri.[56]

6Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 10 esemplari durante l’intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.[57]

7Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.[58]

 

Uso e commercio di pesci da esca

Art. 23[59]1Su tutto il territorio cantonale è vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:

a)pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale, ad eccezione del gardon sui laghi Verbano, Ceresio e fiume Tresa;

b)pesci vivi o morti protetti, sottomisura o appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 OLFP, grado di minaccia da 0 a 2).[60]

2L’uso di pesci vivi quale esca è consentito:

a)nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3;

b)nei laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica, unicamente laddove l’uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;

c)a condizione che vengano innescati solo per la bocca.[61]

 

Ripopolamenti

Art. 241L’Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicolture che producono materiale da ripopolamento.[62]

2Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.

3Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di semina.

 

Catture eccezionali

Art. 25L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

 

Interventi tecnici

Art. 261L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

2In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.

 

TITOLO VI

Associazioni e commissioni

 

Associazioni riconosciute

Art. 271Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.

2Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.

 

Corso di introduzione alla pesca ed esame per l’ottenimento della certificazione SaNa[63]

Art. 28[64]1La Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all’anno il corso di introduzione alla pesca, nonché l’esame per l’ottenimento della certificazione SaNa, per coloro che hanno compiuto almeno il 13° anno di età.[65]

2La FTAP rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.

3La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all’Ufficio.

4L’Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso e dell’esame inviando suoi esperti.[66]

5Coloro che frequentano il corso d’introduzione alla pesca sono tenuti a svolgere l’esame per l’ottenimento della certificazione SaNa.[67]

 

Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P

Art. 28a[68]1L’ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell’esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.

2L’Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell’esame e ne verifica il corretto svolgimento.

 

Commissione consultiva

Art. 291La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento del territorio.[69]

2Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.

3La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

 

TITOLO VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

 

Reati

Art. 30[70]I reati previsti all’art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell’ambiente. La procedura è fissata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Multe disciplinari

Art. 30a[71]Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 4.

 

Ricorsi

Art. 31[72]Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 32-32a...[73]

 

Entrata in vigore

Art. 33Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno[74], il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[75]

 

 

Pubblicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.

 

 

Allegato 1[76]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)

 

Protezione delle specie[77]

Art. 1[78]1Periodi di divieto e lunghezze minime:[79]

Specie

Periodo di divieto

 

Lunghezza minima

Trota(2)

dal 26 settembre

al 20 dicembre

40 cm 

Salmerino(2)

dal 15 novembre

al 24 gennaio

25 cm 

Coregone lavarello(2)

dal 15 novembre

al 24 gennaio

30 cm 

Coregone bondella(2)

dal 15 novembre

al 24 gennaio

25 cm 

Temolo

specie protetta

 

 

Luccio(2)

dal 15 marzo

al 30 aprile

45 cm 

Pesce persico(2)

dal 1° aprile

al 31 maggio

18 cm 

Siluro e altre specie

 

 

 

esotiche(3)

nessuno

nessuna

 

Lucioperca(2)

dal 1° aprile

al 31 maggio

40 cm 

Carpa indigena

dal 1° giugno

al 30 giugno

30 cm 

Agone(1)

dal 15 maggio

al 15 giugno

20 cm 

Tinca

dal 1° giugno

al 30 giugno

25 cm 

Anguilla

specie protetta

 

 

Alborella

specie protetta

 

 

Pigo

specie protetta

 

 

Barbo

dal 15 maggio

al 15 giugno

nessuna

Gambero indigeno

specie protetta

 

 

 

 

 

 

(1) La pesca con reti dell’agone è vietata. Gli agoni accidentalmente catturati da pescatori con reti devono essere consegnati al Centro di raccolta carcasse a Giubiasco, secondo le indicazioni del Veterinario cantonale, per la loro distruzione. Il consumo degli agoni catturati dai pescatori dilettanti deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati nel Verbano è vietato.

(2) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:

15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;

50 pesci persici;

5 lucioperca;

2 lucci.

(3) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.

2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.

3I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

 

Orari di pesca

Art. 2[80]1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:dalle ore 7.00 alle ore 18.00

febbraio:dalle ore 6.00 alle ore 19.00

marzo:dalle ore 6.00 alle ore 20.00

aprile:dalle ore 5.00 alle ore 20.30

maggio:dalle ore 4.00 alle ore 21.00

giugno, luglio e agosto:dalle ore 4.00 alle ore 21.15

settembre:dalle ore 5.00 alle ore 20.30

ottobre:dalle ore 6.00 alle ore 19.00

novembre:dalle ore 6.00 alle ore 18.00

dicembre:dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.

4I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa e di levata previsti al cpv. 3.[81]

5Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.[82]

 

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 31Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 1 e 2.[83]

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.[84]

 

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4[85]1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e i bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[86]

3Per tutte le reti descritte nella Tabella 1 è consentito l’uso esclusivamente quando:

a)lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;

b)lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.[87]

4Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo. Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.[88]

5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.

6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

 

Ausiliari

Art. 5[89]Nell’esercizio della pesca con reti o con attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[90]Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;

l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;

la pesca subacquea;

l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo, Porto Ronco (Crodolo);

avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure vietato farne uso quale esca.

 

Tabella 1:[91] Attrezzi professionali consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano).

 

Allegato 1: art. 3

 

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Maglia minima

Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

1. Reti volanti(1)

1.1

Riadaresc

Coregone lavarello

37-50 mm

150 maglie

750 m

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 10 gennaio con maglia ≥40 mm e ad una distanza di almeno 200 metri dalla riva.

1.2

Reet de bundela

Coregone bondella

32-35 mm

150 maglie

750 m (1000 m dal 24/01 al 15/07)

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio per una lunghezza massima di 1000 metri.

1.3

Reet de siluro

Siluro

≥ 80 mm

70 maglie

750 metri

Uso concesso mediante autorizzazione nominale e vincolato alla raccolta dei dati specifici al loro impiego.

Proibito durante il divieto del lucioperca.

Durante il divieto della trota obbligo di posa ad almeno 200 metri da rive e foci.

2. Reti da posta(1)

2.1

Riadaresc reet de bundela

Coregone

Lucioperca

≥32 mm

150 maglie

500 m

 

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 250 metri.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 20 metri e obbligo di ancorare la rete ad entrambe le estremità.

2.2

Gardonera

Gardon

24-30 mm

150 maglie

150 m

Consentita solo durante il divieto del persico.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

La rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.

3. Reti da fondo

3.1

Voltana

Persico

 

25-28 mm

30 maglie

360 m

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posare la rete a profondità comprese tra i 10 e i 45 metri

3.2

Reet de bundela

Bondella

32-43 mm

75 maglie

500 m

 

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 30 metri.

3.3

Reet de pes bianc

Lucioperca

≥45 mm

50 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del lucioperca.

Obbligo di posa su fondali superiori a 20 metri dal 15 al 31 marzo.

4. Tremagli

4.1

Tremaglio per persico

Persico

Bottatrice

Gardon

25-28

mm

2 m

250 m

 

Proibito durante il divieto del pesce persico e dei coregoni.

4.2

Tremaglio per luccio

Luccio

Lucioperca

 

≥45 mm

2 m

250 m

Proibito durante il divieto del luccio, del lucioperca e dei coregoni.

5. Bertovelli(2)

 

Bertovello

Specie varie

-

2 m

Diametro massimo

0,8 m

Durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1500 metri complessivi di reti della categoria «volante» e «da posta».

Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli.

 

Tabella 2:[92] Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano).

 

Allegato 1: art. 3

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Pesca da barca o da riva

Canna da pesca con o senza mulinello

Varie specie

È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

Pesca a traina(1)

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)

Varie specie

Consentite 6 canne per imbarcazione.

Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca.

Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.

Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.

Molagna (tirlindana da trota)

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Tirlindana

Pesce persico

Proibito durante il divieto del persico.

Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.

Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)

Trota

Consentito un massimo di:

8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane);

6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due cavedanere (o cani).

Proibito durante il divieto della trota.

Cattura di pesci da esca(2)

Bilancino

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm,
altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia

Pesce da esca

Nessuna specifica.

(1)Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

(2)Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei «pesci da esca», che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

 

Allegato 2[93]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)

 

Protezione delle specie[94]

Art. 1[95]1Periodi di divieto e lunghezze minime:[96]

Specie

Periodo di divieto

 

Lunghezza minima

Trota(1)

dal 26 settembre

al 20 dicembre

40 cm

Salmerino(1)

dal 15 novembre

al 24 gennaio

25 cm

Coregone(1)

dal 15 novembre

al 24 gennaio

30 cm

Luccio(1)

dal 15 marzo

al 30 aprile

45 cm

Pesce persico(1)

dal 1° aprile

al 31 maggio

18 cm

Siluro e altre specie esotiche(2)

nessuno

 

nessuna

Lucioperca(1)

dal 1° aprile

al 31 maggio

40 cm

Carpa indigena

dal 1° giugno

al 30 giugno

30 cm

Agone

dal 15 maggio

al 15 giugno

20 cm

Tinca

dal 1° giugno

al 30 giugno

25 cm

Anguilla

specie protetta

 

 

Alborella

specie protetta

 

 

Pigo

specie protetta

 

 

Barbo

dal 15 maggio

al 15 giugno

nessuna

Gambero indigeno

specie protetta

 

 

(1) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:

15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;

50 pesci persici;

5 lucioperca;

2 lucci.

(2) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.

2I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

 

Orari di pesca

Art. 2[97]1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:dalle ore 7.00 alle ore 18.00

febbraio:dalle ore 6.00 alle ore 19.00

marzo:dalle ore 6.00 alle ore 20.00

aprile:dalle ore 5.00 alle ore 20.30

maggio:dalle ore 4.00 alle ore 21.00

giugno, luglio e agosto:dalle ore 4.00 alle ore 21.15

settembre:dalle ore 5.00 alle ore 20.30

ottobre:dalle ore 6.00 alle ore 19.00

novembre:dalle ore 6.00 alle ore 18.00

dicembre:dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.

4I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa e di levata previsti al cpv. 3.[98]

5Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.[99]

 

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 31Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 3 e 4.[100]

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.[101]

 

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4[102]1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.

3Per tutte le reti descritte nella Tabella 3 è consentito l’uso esclusivamente quando:

a)lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;

b)lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.[103]

4Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo. Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.[104]

5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.

6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

 

Ausiliari

Art. 5[105]Nell’esercizio della pesca con reti o attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[106]Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

– l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;

– l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;

– la pesca subacquea;

– l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

– lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

– tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

– posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia, Morcote (Vedo Arbostora);

– l’uso del bilancino (quadrato) nei 200 metri di sponda partendo dall’ex-Tropical di Agno in direzione di Magliaso, limitatamente a una fascia di 15 metri dalla riva verso il largo;

– avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure vietato farne uso quale esca.

 

Tabella 3[107]: Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

 

Allegato 2: art 3

 

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Maglia minima

Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

1. Reti volanti(1)

1.1

Riadaresc

Coregone lavarello

 

40 mm

150 maglie

750 m

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.

1.2

Pantera

Agone

28-37 mm

200 maglie

500 m

Proibito durante il divieto dell’agone.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

2. Reti da posta(1)

2.1

Riadaresc

Coregone

Lucioperca

≥40 mm

150 maglie

500 m

 

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.

Obbligo di posa a non meno di 100 metri dalla riva durante il divieto del lucioperca.

2.2

Pantera

Agone

Gardon

28-37 mm

200 maglie

300 m

Proibito durante il divieto dell’agone e del coregone.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

Durante il divieto del persico la rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata ad entrambe le estremità a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.

3. Reti da fondo

3.1

Voltana

Persico

 

28–40 mm

100 maglie

500 m

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

3.2

Antanella

Luccio

Lucioperca

Carpa

Tinca

≥45 mm

70 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

4. Tremagli

4.1

Tremagli per persico

Persico

Bottatrice

Gardon

28–40 mm

2 m

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del pesce persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

4.2

Tremaglio per tinca carpa luccio

Luccio

Lucioperca

Tinca

Carpa

≥45 mm

2 m

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

5. Bertovelli(2)

 

Bertovello

Specie varie

-

2 m

Diametro massimo

0,8 m

Durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1000 metri complessivi di reti delle categorie «volante» e «da posta» per la categoria P1, rispettivamente 600 metri complessivi per la categoria P2.

Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli.

 

Tabella 4:[108] Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

 

Allegato 2: art 3

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Pesca da barca o da riva

Canna da pesca con o senza mulinello

Varie specie

È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

Pesca a traina(1)

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)

Varie specie

Consentite 6 canne per imbarcazione.

Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca.

Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.

Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.

L’utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla cavedanera (cane) è vietato.

Molagna (Tirlindana da trota)

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Tirlindana

Pesce persico

Proibito durante il divieto del persico.

Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.

Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)

Trota

Consentito l’impiego di una sola cavedanera, con un massimo di 8 esche.

Proibito durante il divieto della trota.

Cattura di pesci da esca(2)

Bilancino

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia

Pesce da esca

Nessuna specifica.

(1)Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei «pesci da esca» che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

 

Allegato 3[109]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Disposizioni per il fiume Tresa

 

Gestione della pesca

Art. 1[110]Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato come corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi.

 

Periodi di protezione

Art. 21La pesca è consentita tutto l’anno.

2Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.

3I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno di divieto.

 

Orari di pesca

Art. 31La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.

2Nel resto del corso d’acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:

per i mesi da marzo a ottobre, quelli previsti dall’art. 4 cpv. 1 del regolamento;

per i mesi da novembre a febbraio, dalle ore 08.00 alle 17.00.[111]

3Durante il periodo in cui vige l’ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un’ora.

 

Attrezzi di cattura permessi

Art. 4[112]1Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, nonché ai ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e alle persone in sedia a rotelle, con l’uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l’uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste nella tabella 4 dell’allegato 2.[113]

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 5Su tutto il corso del fiume è vietato:

a)l’impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;

b)ogni forma di pasturazione;

c)usare lenze con più di 10 fili laterali;

d)usare sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

e)lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;

f)tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

g)l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[114]

h)avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca;[115]

i)praticare la pesca subacquea;[116]

l)usare ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l’attrezzo canna.[117]

 

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 61Possono essere trattenuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:[118]

trota fario

cm 24

trota lacustre

cm 40

trota marmorata

specie protetta

trota iridea

cm 22

salmerini

cm 25

coregoni

cm 30

temolo

specie protetta

luccio

cm 45

persico reale

cm 18

siluro e altre specie esotiche

(art. 6 cpv. 4)

nessuna lunghezza minima

lucioperca

cm 40

tinca

cm 25

carpa indigena

cm 30

barbo

cm 20

alborella

specie protetta

pigo

specie protetta

anguilla

specie protetta

2Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:

a)la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi;

b)la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus («gardon»). Il limite indicato può essere superato solo per l’apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

3Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.[119]

4Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.[120]

 

Divieto di cattura

Art. 7La cattura dei gamberi è sempre vietata.

 

Disposizioni finali

Art. 8Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel regolamento.

 

Allegato 4[121]

(art. 30a)

 

1

Esercizio della pesca

 

1.1

Inosservanza degli orari di inizio e fine pesca (fino a un’ora)

(art. 4)

fr. 100.00

1.2

Inosservanza delle prescrizioni in materia di segnalazione degli
attrezzi di pesca professionali nei laghi Verbano e Ceresio

(art. 4 cpv. 4 allegato 1, art. 4 cpv. 4 allegato 2)

fr. 150.00

1.3

Pesca con guadino per scopi contrari a quello previsto dall’art. 5 cpv. 7

fr. 100.00

1.4

Congiungimento delle lenze fra due canne (art. 6 cpv. 2 lett. a)

fr.   50.00

1.5

Uso contemporaneo di una o più canne rispetto al numero consentito, a canna

(art. 6 cpv. 2 lett. d, tabella 2 allegato 1, tabella 4 allegato 2 e art. 4 cpv. 1 allegato 3)

fr. 100.00

1.6

Inosservanza della lunghezza totale minima delle esche

(art. 6 cpv. 2 lett. d)

fr.   50.00

1.7

Inosservanza del numero massimo di fili laterali delle lenze

(art. 6 cpv. 1, art. 5 lett. c allegato 3, art. 6 cpv. 2 lett. e)

fr.   50.00

1.8

Impiego di ami vietati

(art. 6 cpv. 1 con rinvii, art. 6 cpv. 2 lett. f-h)

fr.   60.00

1.9

Lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua, a canna

(art. 6 cpv. 1 con rinvii, art. 6 cpv. 2 lett. n)

fr.   30.00

1.10

Stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata
durante l’orario di pesca proibito

(art. 6 cpv. 2 lett. o)

fr.   20.00

1.11

Tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione, per pesce

(art. 6 cpv. 1 con rinvii, 6 cpv. 2 lett. p)

fr. 150.00

1.12

Catturare pesci con le mani, per pesce

(art. 6 cpv. 2 lett. s)

fr.   50.00

1.13

Inosservanza delle prescrizioni relative alle dimensioni di un bilancino

(art. 3 cpv. 1 allegato 1, tabella 2 allegato 1, art. 3 cpv. 1 allegato 2, tabella 4 allegato 2)

fr.   30.00

1.14

Mancata o errata compilazione della statistica sulle catture

(art. 8 LCSP, art. 8)

fr.   50.00

 

 

 

2

Protezione

 

2.1

Pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto
alle acque senza munirsi dell’occorrente per calare con cura il pesce
in acqua

(art. 21 cpv. 3)

fr.   50.00

2.2

Inosservanza del limite di catture giornaliero, per pesce
in sovrannumero

(art. 22 cpv. 3, 6 e 7)

fr. 100.00

2.3

Inosservanza delle disposizioni relative all’uso di pesci vivi quale esca

(art. 23 cpv. 2)

fr.   50.00

2.4

Inosservanza delle limitazioni concernenti la pesca di fondo (art. 3)

fr. 100.00

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.

[2]  Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252; precedenti modifiche: BU 2012, 497; BU 2021, 282.

[3]  Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[4]  Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2003, 292; BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2008, 685; BU 2014; 570; BU 2016, 428.

[5]  Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedente modifica: BU 2020, 299.

[6]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2003, 292; BU 2005, 369.

[7]  Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.

[8]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[9]  Cpv. reintrodotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedente modifica: BU 2015, 495.

[10]  Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedente modifica: BU 1997, 567.

[11]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2014, 570; BU 2016, 428; BU 2019, 372.

[12]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2007, 732; BU 2010, 424.

[13]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[14]  Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001, 405.

[15]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[16]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[17]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[18]  Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[19]  Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.

[20]  Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[21]  Lett. modificata dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2008, 685.

[22]  Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[23]  Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[24]  Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.

[25]  Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.

[26]  Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[27]  Frase modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.

[28]  Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2006, 457; BU 2009, 598; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2015, 495.

[29]  Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[30]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.

[31]  Lett. modificata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.

[32]  Lett. modificata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.

[33]  Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.

[34]  Capitolo modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[35]  Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[36]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[37]  Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.

[38]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[39]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[40]  Cpv. introdotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.

[41]  Cpv. introdotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.

[42]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[43]  Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548; BU 2010, 424.

[44]  Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[45]  Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[46]  Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[47]  Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[48]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[49]  Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedente modifica: BU 2009, 548.

[50]  Art. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2005, 370.

[51]  Art. introdotto dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.

[52]  Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.

[53]  Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 366.

[54]  Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2001, 405; BU 2002, 23; BU 2004, 352 e 376; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570.

[55]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2018, 393; BU 2019, 372; BU 2021, 282.

[56]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[57]  Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[58]  Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

[59]  Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 370.

[60]  Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.

[61]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[62]  Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.

[63]  Nota marginale modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[64]  Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 5.

[65]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[66]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[67]  Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[68]  Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.

[69]  Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.

[70]  Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 597.

[71]  Art. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.

[72]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

[73]  Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.

[74]  Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.

[75]  Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.

[76]  Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732.

[77]  Nota marginale introdotta dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[78]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009, 225.

[79]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400.

[80]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2013, 429.

[81]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[82]  Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[83]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[84]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

[85]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2010, 424; BU 2013, 429.

[86]  Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[87]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[88]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[89]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.

[90]  Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570.

[91]  Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2008, 239; BU 2009, 186 e 548; BU 2010, 424; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570; BU 2018, 393.

[92]  Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.

[93]  Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; BU 2006, 459 e 478.

[94]  Nota marginale introdotta dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[95]  Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[96]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400.

[97]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2013, 429.

[98]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[99]  Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[100]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[101]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

[102]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2010, 424.

[103]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[104]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[105]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.

[106]  Art. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570.

[107]  Tabella modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedente modifica: BU 2016, 428.

[108]  Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.

[109]  Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.

[110]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[111]  Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

[112]  Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428; precedenti modifiche: BU 2009, 548; BU 2014, 570.

[113]  Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.

[114]  Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[115]  Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[116]  Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497; precedente modifica: BU 2008, 685.

[117]  Lett. introdotta dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[118]  Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU 2013, 429; BU 2014, 570.

[119]  Cpv. modificato dal R 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 400.

[120]  Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

[121]  Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.