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 Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP)

Legge

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

(LCSP)[1]

del 26 giugno 1996 (stato 1° dicembre 2022)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

-la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;

-il messaggio 14 marzo 1995 n. 4388 del Consiglio di Stato;

-il rapporto 31 maggio 1996 n. 4388R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Scopo

Art. 11La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa ordinanza federale di esecuzione.

2Essa ha inoltre lo scopo di:

a)garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;

b)assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;

c)favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale;

d)promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;

e)definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.

 

Campo di applicazione

Art. 21La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.

2L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa ordinanza federale.

3La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

 

Diritti di pesca

Art. 31Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.

2Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione.

 

TITOLO II

Esercizio della pesca

 

Definizione

Art. 4L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

 

Cattura

Art. 5È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.

 

Attrezzi e sistemi

Art. 61Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento.

2E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.

 

Natanti

Art. 7[2]L’uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

 

Statistica

Art. 8[3]Le catture devono essere iscritte nell’apposito libretto di statistica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

Gare

Art. 91Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.

2L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1000.-- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.

3Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

 

Polizia della pesca e collaboratori

Art. 101La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.

2Alla polizia della pesca collaborano:

a)agenti della polizia comunale;

b)personale forestale cantonale;

c)guardie volontarie della natura e del paesaggio;

d)guardie svizzere di confine.

3Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.[4]

 

Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca

Art. 11[5]1Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.

2Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:

a)procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo;

b)in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.

3Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all’Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l’eventuale patente ritirata.

4Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.[6]

5Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

 

Controlli

Art. 121Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.

2Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.

3Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.

4Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.

 

TITOLO III

Patenti

 

Patente

Art. 13[7]1L’esercizio della pesca presuppone l’ottenimento della patente.

2[8]

3Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

4Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiuta, ad eccezione di quanto previsto all’art. 15 cpv. 1 lett. a).[9]

 

Bambini sotto sorveglianza, ragazzi e persone in sedia a rotelle

Art. 13a[10]1I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e libretto di statistica, alle seguenti condizioni cumulative:

a)il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante;

b)i pesci catturati vanno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le catture nel proprio contingente;

c)il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia di pesca.

2I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere le catture nell’apposito libretto di statistica conformemente all’art. 8.

 

Condizioni per l’ottenimento della patente

Art. 14[11]1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale ai sensi dell’art. 5a dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (certificato SaNa o equipollente).[12]

2L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.

 

Diniego della patente

Art. 151Il rilascio della patente è negato a chi:

a)non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti;

b)ha meno di 14 anni e non è in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale, per la pesca dilettantistica;[13]

c)è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;[14]

d)è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;

e)è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato;[15]

f)non ottempera alle condizioni previste dall’art. 14.[16]

2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

 

Categorie di patenti e tasse

Art. 16[17]1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

a)Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:

-Categoria P1, professionalefr. 1200.–

-Categoria P2, semiprofessionalefr. 1000.–

b)Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:

Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone,

compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo

sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantonefr. 170.–

- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’esterofr. 350.–

- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzerafr. 600.–

Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e

Ceresio senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri

in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticinofr.   80.–

- per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantonefr. 100.–

Categoria D3, per la pesca del temolo:

- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantonefr. 100.–

- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri

all’esterofr. 180.–

- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzerafr. 350.–[18]

c)Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:

Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:

- valevole per la durata di 2 giornifr.   60.–

- valevole per la durata di 7 giornifr. 120.–

Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio

senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi:

- valevole per la durata di 2 giornifr.   30.–

- valevole per la durata di 7 giornifr.   50.–[19]

2Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

Categoria D1, indistintamente:fr.   50.–

Categoria D3, indistintamente:fr.   20.–

Categoria T1

- valevole per la durata di 2 giornifr.   20.–

- valevole per la durata di 7 giornifr.   30.–[20]

3L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):

-al prezzo di fr. 20.-- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;

-al prezzo di fr. 10.-- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.

4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno.[21]

5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal Consiglio di Stato a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa è devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.[22]

 

Obblighi del pescatore

Art. 17[23]1Il detentore della patente deve averla con sé nell’esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente al libretto di statistica e a un documento di legittimazione valido.

2È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell’esercizio della pesca devono portare con sé unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.

3La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 13a cpv. 1.

 

Ripartizione degli introiti

Art. 18[24]1Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato:

a)il 7% ai Comuni, in base all’importo delle patenti da loro rilasciate;

b)il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;

c)il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

 

TITOLO IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

 

Destinazione

Art. 191E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa:

a)le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale;

b)la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge;

c)il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi;

d)gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;

e)l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento;

f)le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco;

g)l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.

2È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.[25]

 

Finanziamento

Art. 20Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

a)dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente legge;[26]

b)dalla sovrattassa, giusta l’art. 16 cpv. 5;[27]

c)dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;

d)dalle multe e dai risarcimenti;

e)da sussidi e proventi vari;

f)da eventuali devoluzioni del Cantone.

 

TITOLO V

Protezione e valorizzazione

 

Protezione delle specie

Art. 21Il Consiglio di Stato:

a)stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale;

b)regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita;

c)istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

 

Corsi, formazione, studi di base

Art. 22[28]1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei guardapesca e dei funzionari dell’Ufficio della caccia e della pesca.

2Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

 

Ripopolamento

Art. 23Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.

 

Valorizzazione biotopi

Art. 24Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

 

Interventi sui corpi d'acqua

Art. 251Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.

2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.

3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

 

Catture eccezionali

Art. 26Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

 

Attività moleste

Art. 271In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.

2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.

 

TITOLO VI

Associazioni e commissioni

 

Associazioni

Art. 281Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.

3...[29]

 

Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale[30]

Art. 29[31]1Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di abilitazione per l’ottenimento dell’attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’organizzazione di tali compiti.[32]

2L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della patente di tipo P.

 

Commissione consultiva

Art. 301La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.

2Essa in particolare:

a)esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale;

b)formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.

 

TITOLO VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

 

Esecuzione coattiva

Art. 31[33]Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CP e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

 

Contravvenzioni

Art. 321Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.--.

2Il tentativo e la complicità sono punibili.

3Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.[34]

 

Multe disciplinari: principio, competenza e procedura

Art. 32a[35]1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe.

2Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della pesca.

3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

 

Divieto di esercitare la pesca

Art. 33Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

 

Competenze e procedure

Art. 341I reati elencati all'art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale.

2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni.[36]

 

Risarcimento danni

Art. 351Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.

2L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

 

Confisca

Art. 361Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.

2L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

 

Prestazioni dell’Amministrazione

Art. 37[37]Le prestazioni dell’Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell’esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d’acqua a seguito di danni alluvionali.

 

Ricorso

Art. 38Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

Applicazione diretta

Art. 39Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca.

 

Art. 40[38]

 

Esami per patenti di categoria P

Art. 41[39]Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.

 

Raggiungimento del contingente

Art. 42Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento.

 

Art. 43[40]

 

Abrogazione

Art. 44La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.

 

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 451Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale[41] in conformità con l'art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[42]

 

 

Disposizione transitoria della modifica dell’8 novembre 2021[43]

 

Abilitazione alla pesca dilettantistica

1I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a partire da quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi all’anno di entrata in vigore della presente modifica per conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1.

2Limitatamente al periodo indicato al cpv. 1, la patente annuale per la pesca dilettantistica può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente annuale in Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone.

 

 

Pubblicata nel BU 1996, 419.


[1]  Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[2]  Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[3]  Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

[4]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[5]  Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

[6]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[7]  Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

[8]  Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[9]  Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[10]  Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[11]  Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[12]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2010, 43.

[13]  Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[14]  Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

[15]  Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[16]  Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[17]  Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81.

[18]  Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[19]  Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[20]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[21]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[22]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[23]  Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2010, 43.

[24]  Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2004, 42; BU 2009, 81.

[25]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[26]  Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente modifica: BU 2001, 63.

[27]  Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2001, 63.

[28]  Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[29]  Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[30]  Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[31]  Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[32]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2010, 43.

[33]  Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

[34]  Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.

[35]  Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51.

[36]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.

[37]  Art. modificato dalla L 16.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 411.

[38]  Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43.

[39]  Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[40]  Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

[41]  Approvazione federale: 13 novembre 1996.

[42]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426.

[43]  Disposizione transitoria introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.