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 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006

Regolamento

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

dell’11 luglio 2006 (stato 24 novembre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (di seguito LCC);

richiamate la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e l’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP),[1]

decreta:

Capitolo I

Norme generali

 

Competenze

a) Dipartimento

(LCC art. 2)

Art. 1Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).

 

b) Consiglio di Stato

Art. 2Rimane di competenza del Consiglio di Stato:

a)il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;

b)il mantenimento di un’adeguata superficie cacciabile con l’allestimento di misure di pianificazione della caccia;

c)la tutela degli habitat e della fauna.

 

Collaborazione

Art. 3Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati:

a)all’allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna;

b)alla definizione delle specie cacciabili;

c)alla tutela delle zone protette.

 

Pianificazione della caccia

(LCC art. 4)

Art. 41Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per:

a)la valorizzazione degli habitat per i selvatici;

b)l’esercizio della caccia.

2Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.

 

Linee direttive

a) Habitat

Art. 51Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.

b) Esercizio della caccia

2Le linee direttive per l’esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l’ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.

3Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

4A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire:

a)censimenti regolari della selvaggina;

b)studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio.

 

c) Piani di protezione

Art. 61L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.

2Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.

 

Zone di tranquillità

Art. 6a[2]Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.

 

Bandite di caccia

a) Istituzione

(LCC art. 23)

Art. 71Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.[3]

2Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

 

b) Contenuto

Art. 81Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.

2Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere.

3Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.

4Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la foresta.

 

c) Proposte

Art. 9Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.

 

d) Sorveglianza

Art. 101All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.

2Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).

3L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio.[4]

 

Animali randagi

(LCC art. 27)

Art. 11[5]1I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

2Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento.

 

Selvaggina in cattività

(LCC art. 25)

Art. 121La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale.

a) Autorizzazioni

2Questo decide, sentito il preavviso dell’Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall’art. 25 LCC e dall’art. 12 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali.

3Nei casi contemplati esclusivamente dall’art. 25 LCC, l’Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente.

4Di regola non viene rilasciata l’autorizzazione:

a)per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;

b)per la detenzione di animali provenienti dall’ambiente naturale.

 

b) Modifiche

Art. 13Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

 

c) Controllo

Art. 14Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

 

d) Animali selvatici che recuperano la libertà

Art. 151Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario cantonale.

2Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.

3Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura.[6]

 

Messa in libertà di selvaggina

(LCC art. 26)

Art. 161La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca.

2Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

 

Capitolo II

Presupposti per l’esercizio della caccia

 

Patente

a) Presentazione

(LCC art. 5)

Art. 17Durante l’esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.

 

b) Contenuto

Art. 181Sono parte integrante della patente:

a)Tessera d’identità cacciatore contenente:

-le generalità;

-una fotografia recente;

-l’anno di emissione;[7]

b)Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:

-le generalità;

-il foglio di controllo;

-il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell’autorizzazione annuale per la caccia alta);

-le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;[8]

c)Copia del presente regolamento.

2La tessera d’identità cacciatore dev’essere rinnovata dopo quindici anni.[9]

 

Rilascio della patente

a) Autorità competente

(LCC art. 5)

Art. 19[10]1La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca.

2L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca.

 

b) Documenti necessari

Art. 20[11]1Il richiedente per la patente deve presentare:

a)per la tessera d’identità cacciatore:

-un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità);

-una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità;

b)per l’autorizzazione annuale:

-la tessera d’identità cacciatore;

-la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 14 OCP;

-la prova di aver pagato la tassa d’affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento;

-una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per l’arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta.[12]

c) Tasse

2La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d’identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.

 

Rimborso della tassa di autorizzazione

(LCC art. 13)

Art. 21La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima dell’apertura della caccia.

 

Sostituzione della patente

a) Autorità

(LCC art. 5)

Art. 22[13]1Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è competente l’Ufficio della caccia e della pesca.

2Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.

3

 

b) Perdita

Art. 23[14]1In caso di perdita:

a)della tessera d’identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;[15]

b)dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all’Ufficio della caccia e della pesca.

2In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Giubiasco durante il periodo venatorio di caccia alta.[16]

 

Esami di abilitazione

Art. 24Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:

a)gli esami di abilitazione;

b)lo svolgimento della formazione;

c)lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;

d)i compiti della Commissione esaminatrice.

 

Capitolo III

Esercizio della caccia

 

Specie cacciabili

Art. 251Le seguenti specie sono cacciabili:

a)caccia alta:

mammiferi

cervo (Cervus elaphus)

capriolo (Capreolus capreolus)

camoscio (Rupicapra rupicapra)

cinghiale (Sus scrofa)

marmotta (Marmota marmota)

volpe (Vulpes vulpes)

tasso (Meles meles)[17]

b)caccia bassa:

mammiferi

volpe (Vulpes vulpes)

faina (Martes foina)

tasso (Meles meles)

lepre comune (Lepus capensis)

lepre variabile (Lepus timidus)

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

uccelli

fagiano di monte (Lyrurus tetrix)

fagiano comune (Phasianus colchicus)

beccaccia (Scolopax rusticola)

piccione domestico inselvatichito

colombaccio (Columba palumbus)

tortora dal collare or. (Streptopelia decacto)

ghiandaia (Garrulus glandarius)

cornacchia nera (Corvus corone corone)

cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

corvo imperiale (Corvus corax)

germano reale (Anas platyrhynchos)

cormorano (Phalacrocorax carbo)[18]

c)caccia acquatica:

alzavola (Anas crecca)

germano reale (Anas platyrhynchos)

moriglione (Aythya ferina)

moretta (Aythya fuligula)

folaga (Fulica atra)

Numero massimo e genere dei capi e periodi

2Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall’art. 42 del presente regolamento.

 

Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo

(LCC art. 17)

Art. 26[19]In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

 

Caccia speciale al cinghiale

(LCC art. 17)

Art. 27[20]In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

 

Caccia speciale alla volpe

(LCC art. 17)

Art. 28[21]In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.

 

Controllo della selvaggina

a) Iscrizione

(LCC art. 11)

Art. 29[22]1Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

a)Iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.

L’iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile.

In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione;[23]

b)Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all’art. 31 cpv. 3;[24]

c)Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell’animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;

d)Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);

e)Per i capi da autodenunciare:

– caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale:

ai posti di controllo entro 24 ore;

– caccia bassa e caccia acquatica:

segnalarli immediatamente all’Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;[25]

f)Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all’Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

2L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.[26]

 

b) Posti di controllo

Art. 30I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione annuale di caccia.

 

c) Termine e modalità di controllo

Art. 31[27]1Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall’abbattimento del piccolo.

2I cervi e i cinghiali abbattuti il 16 e il 26 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.[28]

3I cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal 2 al 13 settembre sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura, ad eccezione di quelli catturati il 13 settembre che possono essere registrati online solo fino alle ore 24:00 del giorno stesso.[29]

4I capi di cervo maschio adulto e i fusoni registrati online devono essere:

contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nella casella “osservazioni”;

conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.[30]

 

Messa in commercio e consumo

Art. 32[31]1Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.

2L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.

3È vietato il consumo di cormorani.

 

Art. 33[32]

Art. 34[33]

 

Cani

a) Uso dei cani

Art. 35[34]1È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.

2È vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.[35]

 

b) Bandite e zone protette

Art. 36Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca).

 

c) Sorveglianza

Art. 371Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione:

-per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l’esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento;

-per quanto previsto al cpv. 3.

2I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.

3L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.

 

d) Prova

Art. 38[36]1La prova per i cani da caccia è permessa:

a)martedì 8, sabato 12, domenica 13, martedì 15, sabato 19 e domenica 20 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;

b)dal 30 settembre al 12 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;

c)dal 17 ottobre al 23 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale, dove la prova è vietata sabato 18 novembre.[37]

2Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.

3Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa.

 

Periodi e giorni di caccia

(LCC art. 16 e 17)[38]

Art. 39Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

a)caccia alta:

dal 2 settembre al 16 settembre e dal 22 al 26 settembre, tutti i giorni.[39]

b)caccia bassa:

dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d’apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune.[40]

c)caccia acquatica:

dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).

Il giorno d’apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

 

Spostamento sul luogo di caccia

Art. 401La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.

2Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.

3Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

 

Orari di caccia

Art. 411Orari di caccia:

a)caccia alta al di sopra dei 400 m di quota:

-dal 2 settembre al 16 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;

-dal 22 al 26 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;

b)caccia alta al di sotto dei 400 m di quota:

-dal 2 settembre al 16 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;

-dal 22 al 26 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;

c)caccia bassa:

-dal 16 ottobre al 28 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;

-dal 29 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;

d)caccia acquatica:

in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.[41]

2[42]

 

Numero massimo e genere dei capi e periodi

Art. 42[43]1L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.

2Al cacciatore è permessa la cattura:

a)Caccia alta:

1. CAMOSCIO:

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 5 ed eventualmente l’11 settembre;

oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;

oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);

2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 2 al 14 settembre;

1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 2 al 14 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d’età e viceversa.

2. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 5 ed eventualmente l’11 settembre;

oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni;

1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 2 al 14 settembre.

3. CERVO:

1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 2 al 16 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino al 13 settembre;

e 3 femmine non allattanti dal 2 al 16 settembre, inoltre dal 22 al 26 settembre;

e 1 femmina allattante dal 22 al 26 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;

e 1 femmina allattante dal 22 al 26 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il comprensorio del sottoceneri e 1500 mslm per il comprensorio del sopraceneri;

e 2 cerbiatti (cervi dell’anno) dal 22 al 26 settembre;

e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 2 al 4 settembre e dal 22 al 23 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 2 settembre al 16 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino al 13 settembre.

4. CINGHIALE TASSO VOLPE:

Numero di capi illimitato dal 2 al 16 settembre, inoltre dal 22 al 26 settembre.

5. MARMOTTA:

2 marmotte dal 6 all’8 settembre.

b)Caccia bassa:

1. LEPRE (comune o variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5 novembre;

2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 11, 12, 19, 26 e 30 novembre.

2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 11, 12, 19, 26 e 30 novembre.

3. BECCACCIA:

15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

 

Divieti speciali

Art. 43[44]Al cacciatore è vietata l’uccisione:

a)Caccia alta:

del piccolo dell’anno di camoscio e di capriolo;

delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;

dei cervi e camosci marcati con collare o con marche auricolari.[45]

b)Caccia bassa:

di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;

della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;

della femmina di fagiano di monte;

di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;

del fagiano di monte in pianta.[46]

 

Zone aperte alla caccia

Art. 44[47]Zone di caccia:

a)caccia alta:

1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A)Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue quest’ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in direzione sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

B)Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all’altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.

2. CAMOSCIO:[48]

Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell’autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

3. CERVO:

A)Nel distretto di Leventina.

B)Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

C)Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

D)Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

E)Nel distretto di Locarno.

F)Nel distretto di Lugano.

G)Nel distretto di Mendrisio.

H)Nel distretto di Vallemaggia.

4. CAPRIOLO:

A)Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

B)Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.

C)Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell’autostrada.

5. CINGHIALE:

Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N. 42 Lodano-Maggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

6. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno.[49]

b)caccia bassa:

su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue quest’ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in direzione sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all’altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza;

la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.[50]

c)caccia acquatica:

sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

 

Armi e munizioni

a) Armi utilizzabili

(LCC art. 18, cpv. 2)

Art. 45Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato:

a)caccia alta:

fucile a palla giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;

b)caccia bassa e acquatica:

fucile a pallini, giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

 

b) Idoneità

Art. 461Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.

2Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l’arma.

 

c) Detenzione

Art. 47[51]1Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.

2Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50.

3Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile deve essere trasportato nell’apposito fodero chiuso.[52]

 

d) Impiego

Art. 48[53]È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma.

 

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Art. 49Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:

a)cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;

b)la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;

c)organizzare battute rumorose;

d)sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;

e)portare con sé munizioni proibite, richiami per l’adescamento di selvaggina, apparecchi per l’intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d’osservazione con funzioni equiparabili, fototrappole ed altri strumenti d’osservazione remota con funzioni equiparabili;[54]

f)far uso di più di 3 cani per cacciatore;

g)far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;

h)la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell’esercizio della caccia acquatica;

i)l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche;

l)l’impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1’600 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.[55]

 

Veicoli a motore, ciclomotori

a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni

(LCC art. 20)

Art. 50[56]L’uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 54:

a)        strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;

b)

  1

Malvaglia/Caslou;

 

  2

Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;

 

  3

Rodaglio/Legri;

 

  4

Chironico/Barolgiasco;

 

  5

Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);

 

  6

Monte Piottino/Freggio/Osco;

 

  7

Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;

 

  8

Personico/Diga Val d’Ambra;

 

  9

Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);

 

10

Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;

 

11

Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;

 

12

Brione/Val Resa (località Resa);

 

13

Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;

 

14

Monte Brè/Miranda;

 

15

16

Palagnedra/Bordei;

Moneto/Monadello;

 

17

Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;

 

18

Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);

 

19

Vergeletto/Zardin;

 

20

21

Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;

Aurigeno/Dunzio;

 

22

Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);

 

23

Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;

 

24

Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);

 

25

Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);

 

26

Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;

 

27

Fontanelle/Borla/Canedo;

 

28

 

Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);

 

29

Villa Luganese/Monti di Creda;

 

30

Cadro/grotto Alpe Vallà;

 

31

Lugano/Bré paese;

 

32

Novaggio/Alpe Paz;

 

33

Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);

 

34

Meride/Serpiano (funivia);[57]

c)nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;

d)tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:

il 1 settembre (vigilia di caccia alta) e il 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;

dal 15 al 16 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;

dal 22 al 26 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.[58]

 

b) Posteggio

Art. 51[59]1Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.

2Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli):

All’Acqua, Ciurei di Mezzo e Nufenen;

Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;

Campra, Pian Segno e Lucomagno.

 

Disturbi

(LCC art. 24)

Art. 521L’impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 e nel regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada dell’8 gennaio 2008.[60]

2Durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:

a)usare i mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina;

b)posare lecche saline;

c)adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;

d)foraggiare la selvaggina;

e)usare narcotici o sostanze simili.[61]

3È vietato ricercare palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile.[62]

 

Divieti vari

Art. 53[63]È vietato:

a)esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall’area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;[64]

b)appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.

Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;

c)sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;

d)effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;[65]

e)l’uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all’art. 54. L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (1 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 15 al 16 settembre e dal 21 al 26 settembre;[66]

f)usare apparecchi per l’intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l’osservazione della selvaggina dal 1 settembre al 15 febbraio dell’anno successivo;[67]

g)usare fototrappole ed altri strumenti d’osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio;[68]

h)cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l’ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l’ausilio del cane da seguita.[69]

 

Ricerca e recupero della cacciagione

Art. 54[70]1Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.

2Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

3Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca.

4Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall’abbattimento.[71]

 

Capitolo IV

Polizia della caccia

 

Carnivori

(LCC art. 28)

Art. 551L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.

2La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.

3L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

 

Tassidermia

a) Autorizzazione

(LCC art. 29)

Art. 56L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:

a)le generalità del richiedente;

b)l’ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;

c)il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

 

b) Registro e marcatura

Art. 571È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

2L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.

3A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

 

c) Animali protetti

Art. 581Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5 dell’ordinanza federale sulla caccia.

2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

 

Selvaggina perita

(LCC art. 30)

Art. 591In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

2L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della pesca.

 

Capitolo V

Danni causati dalla selvaggina

 

Prevenzione danni

(LCC art. 34)

a) Autodifesa

Art. 601I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:

a)volpi,

b)faine,

c)tassi,

d)piccioni domestici inselvatichiti,

e)tortore dal collare,

f)cornacchie grigie e nere,

g)corvi imperiali,

h)merli,

i)storni,[72]

l)passeri europei.[73]

b) Capi viziosi

2L’Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l’autorizzazione per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti.

Fanno eccezione le specie protette elencate all’art. 10 OCP.

Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili

3L’Ufficio della caccia e della pesca può accordare l’autorizzazione per l’uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.

 

d) Procedura

Art. 611La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

a)recinzioni metalliche escluso l’impiego di fili spinati;

b)recinzioni con corrente elettrica;

c)protezione individuale di piante o arbusti;

d)prodotti repellenti compatibili con l’ambiente.

2Il permesso può essere concesso a chi:

a)è abilitato alla caccia e ha ottenuto un’autorizzazione di caccia durante l’ultima stagione venatoria;

b)non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

 

Sussidi per l’acquisto di materiale protettivo

a) Oggetto

(LCC art. 34)

Art. 62[74]1Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

2Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

3Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.--, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.-- al metro lineare (ml).

4Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.

5L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

6L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

 

b) Procedura

Art. 631La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.

2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.

3I sussidi sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.-- dalla Divisione.

4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

 

Risarcimento danni

a) Colture forestali

(LCC art. 35)

Art. 641Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.

2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.--.

3Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.

4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

 

b) Colture agricole e animali da reddito

Art. 651Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.

2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.--.[75]

3Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.

4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

 

c) Colture viticole

Art. 65a[76]1Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.

2Il risarcimento corrisponde a fr. 10.-- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).

3Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

 

d) Procedura[77]

Art. 661Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.[78]

2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.[79]

2bisIn caso di danni causati da grandi predatori, l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti, tranne la verifica della presenza di misure di protezione, che viene eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti sono svolti alla presenza del richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante.[80]

3I risarcimenti sino a fr. 10'000.-- sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.-- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.[81]

 

Capitolo VI

Norme penali

 

Contravvenzioni[82]

Art. 671Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

2Le contravvenzioni di competenza dell’Ufficio della caccia e della pesca (art. 26 e 27) relative al fatto di indossare indumenti ad alta visibilità durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale sono punite con multa disciplinare.[83]

 

Multe disciplinari

Art. 67a[84]Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 1.

 

Capitolo VII

Norme transitorie

 

Tassidermia

Art. 68Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Capitolo VIII

Norme finali

 

Entrata in vigore

Art. 691Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.

2Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005.

 

 

Pubblicato nel BU 2006, 263.

 

 

Allegato 1[85]

 

1

Esercizio della caccia

 

C1.1

Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della selvaggina (fino a un giorno di ritardo)

(art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)

fr. 50.00

C1.2

Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite cantonali

(art. 36)

fr. 150.00

C1.3

Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte salve le eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1

fr. 100.00

C1.4

Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni durante il periodo di caccia

(art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)

fr. 100.00

C1.5

Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate

(art. 20 LCC, art. 50)

fr. 200.00

C1.6

Posteggio non consentito

(art. 51)

fr. 70.00

C1.7

Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio

(art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a)

fr. 50.00

C1.8

Posa di lecche saline

(art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b)

fr. 200.00

C1.9

Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti

(art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c)

fr. 200.00

C1.10

Foraggiare la selvaggina

(art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d)

fr. 50.00

C1.11

Uso di fototrappole a scopo venatorio

(art. 53 lett. g)

fr. 100.00

C1.12

Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina (art. 54 cpv. 2)

fr. 200.00

C1.13

Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina

(art. 54 cpv. 3)

fr. 50.00

C1.14

Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento da indossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale

(art. 26, art. 27, art. 67 cpv. 2)

fr. 150.00

 


[1]  Ingresso modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[2]  Art. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203.

[3]  Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210.

[4]  Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[5]  Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

[6]  Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

[7]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[8]  Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[9]  Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[10]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[11]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008, 473.

[12]  Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021, 198.

[13]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016, 351.

[14]  Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[15]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[16]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

[17]  Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.

[18]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012, 348.

[19]  Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

[20]  Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194.

[21]  Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2013, 346.

[22]  Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.

[23]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2015, 421-429; BU 2019, 255.

[24]  Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[25]  Lett. modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2014, 403.

[26]  Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351.

[27]  Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421.

[28]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[29]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[30]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[31]  Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007, 521.

[32]  Art. abrogato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

[33]  Art. abrogato dal R 1.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 220; precedente modifica: BU 2008, 473.

[34]  Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351.

[35]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[36]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266.

[37]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[38]  Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.

[39]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[40]  Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008, 473.

[41]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[42]  Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250.

[43]  Art. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[44]  Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473; precedente modifica: BU 2007, 521.

[45]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403.

[46]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[47]  Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266.

[48]  Cifra modificata dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2020, 220.

[49]  Cifra modificata dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

[50]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[51]  Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.

[52]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

[53]  Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.

[54]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2017, 203; BU 2021, 198.

[55]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2012, 348; BU 2013, 346.

[56]  Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203.

[57]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2022, 194.

[58]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[59]  Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021, 198.

[60]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2008, 473.

[61]  Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348.

[62]  Cpv. introdotto dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[63]  Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009, 321.

[64]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255.

[65]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

[66]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194.

[67]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2020, 220; BU 2021, 198.

[68]  Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2016, 351; BU 2017, 203.

[69]  Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017, 203.

[70]  Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2016, 351.

[71]  Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.

[72]  Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[73]  Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

[74]  Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.

[75]  Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

[76]  Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

[77]  Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

[78]  Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.

[79]  Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.

[80]  Cpv. introdotto dal R 22.11.2023; in vigore dal 24.11.2023 - BU 2023, 316.

[81]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

[82]  Nota marginale modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.

[83]  Cpv. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.

[84]  Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.

[85]  Allegato introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.