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 : Lc sulle foreste (LCFo) - 21 aprile 1998

 

Legge

cantonale sulle foreste

(LCFo)

(del 21 aprile 1998)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-in applicazione della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell’Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;

-visto il messaggio 3 giugno 1997 no. 4653 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 27 marzo 1998 no. 4653 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Scopo (art. 1 LFo)

Art. 11Lo scopo della presente legge è quello di:

a)proteggere la foresta (sinonimo usato: bosco) come ambiente naturale di vita

b)garantire e valorizzare le funzioni del bosco

c)contribuire alla prevenzione dei pericoli naturali e degli incendi;

d)sostenere i proprietari nella gestione del bosco e promuoverne l’utilizzazione dei prodotti;

e)conservare le specificità del bosco ticinese e favorirne la diversità biologica.

f)definire i doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati.

2Essa applica e completa la legislazione forestale federale.

 

Servizio forestale (art. 51 LFo)

Art. 21Per raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, il Cantone si dota di un Servizio forestale distribuito sul territorio.

2Al personale forestale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, compete pure la vigilanza sulla conservazione dell’area forestale, nonchè sulla protezione della natura e del paesaggio.

 

Definizione di bosco (art. 2 LFo)

Art. 31Una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta:

-un’estensione di almeno 800 mq,

-una larghezza di almeno 12 m,

-un’età di almeno 20 anni.

2Qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d’acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili.

3All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.

 

TITOLO II

Conservazione del bosco

 

Accertamento (art. 10 LFo)

Art. 41Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.

2Il Consiglio di Stato può procedere d’ufficio.

3Nell’ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.

4Salvo diverse disposizioni dell’autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell’accertamento.

 

 

 

Dissodamento (art. 4 LFo)

Art. 51Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.

2Il permesso di dissodamento non modifica l’azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.

3Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l’eventuale contributo di compensazione.

4[1]

 

Distanza dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo)

Art. 6[2]1Costruzioni di superficie, interrate e sotterranee (in seguito: costruzioni), devono rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale (avviso vincolante), il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal bosco.

2Il Consiglio di Stato può definire distanze minime dal bosco inferiori e inderogabili per determinate costruzioni minori o accessorie.

 

Provvedimenti equivalenti a favore della

protezione della natura e del paesaggio

(art. 7 cpv. 2 LFo)[3]

Art. 7[4]Di regola i provvedimenti ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LFo sono eseguiti sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.

 

Contributo finanziario

(art. 7 LFo)[5]

Art. 8[6]1In situazioni particolari, nel caso di dissodamenti definitivi, invece di provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio di Stato può procedere al prelievo totale o parziale di un contributo finanziario.

2L’ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Consiglio di Stato mediante un importo forfetario.

3Il contributo finanziario è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. Con il versamento di tale contributo il compenso del dissodamento è da ritenersi eseguito.

4Il contributo finanziario alimenta il Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 33 LCFo).

 

Contributo di compensazione (art. 9 LFo)

Art. 91Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell’articolo 9 LFo definendone le modalità.

2Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.

3Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

4A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un’ipoteca legale a carico del fondo dissodato. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.[7]

 

Accessibilità (art. 14 LFo)

Art. 101L’area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l’accesso.

2Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l’accesso al bosco.

 

 

 

 

Manifestazioni organizzate

(art. 14 cpv. 2 lett. b LFo)

Art. 111Il Comune può autorizzare l’organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.

2Il Comune, nel limite del possibile, è tenuto ad informare i proprietari mediante pubblico avviso.

3L’autorizzazione è rifiutata se la manifestazione:

a)è in contrasto con le finalità della presente legge;

b)lede in altro modo interessi privati o pubblici degni di protezione.

4Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.

 

Attività nel bosco (art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)

Art. 121Il Consiglio di Stato può limitare l’attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.

2Il ciclismo, l’equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.

3Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all’interno di comprensori prestabiliti e segnalati.

 

Circolazione con veicoli a motore (art. 15 LFo)

Art. 131Sulle strade forestali è ammesso il traffico di veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli o di interesse pubblico.[8]

2Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato.

3Il beneficiario di un’autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.

4Il proprietario provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.

 

Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo)

Art. 141Sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal Regolamento.

2Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LFo.

3La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.

4Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.

 

Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)

Art. 151L’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.

2Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale.

 

TITOLO III

Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi

 

Misure di prevenzione (art. 19 LFo)

Art. 16Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante:

a)la gestione continua del bosco di particolare funzione protettiva e di quello situato nei bacini imbriferi dei torrenti;

b)l’esecuzione di opere di premunizione;

c)la sistemazione dei torrenti in bosco;

d)la predisposizione di sistemi di preallarme.

 

 

 

 

 

Interventi urgenti

Art. 171In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie. Per quanto possibile sono utilizzati metodi e tecnologie rispettose dell’ambiente.

2In caso di inadempienza il Consiglio di Stato interviene d’ufficio.

3Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.

 

Responsabilità (art. 19 LFo)

Art. 181Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti contro i pericoli naturali accertati.

2In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato.

 

TITOLO IV

Gestione del bosco

 

Principi della gestione (art. 20 LFo)

Art. 19La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni.

Nell’allestimento delle necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, il Cantone terrà conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.

 

Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo)

Art. 201Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l’area forestale.

2Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.

3Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.

 

Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo)

Art. 211Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.

2Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.

3Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.

 

Gestione (art. 20 LFo)

Art. 221La gestione del bosco spetta al proprietario.

2Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.

3Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.

4Nell’interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.

 

Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo)

Art. 231Per garantire la conservazione della molteplicità delle speci animali e vegetali, nell’ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.

2Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

 

Bosco di particolare pregio

Art. 24Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.

 

Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)

Art. 251Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina nell’ottica della conservazione del bosco.

2Nell’ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.

 

 

 

TITOLO V

Provvedimenti promozionali e prestazioni finanziarie[9]

 

Formazione (art. 30 LFo)

Art. 261Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.

2Nell’ambito dell’aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l’organizzazione di corsi obbligatori.

 

Indagine, ricerca e informazione

Art. 27Il Consiglio di Stato:

a)fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese;

b)promuove e sostiene ricerche su tematiche inerenti il bosco ticinese;

c)provvede ad un’adeguata informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle autorità ai sensi dell’articolo 34 LFo.

 

Uso del legno

Art. 281Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l’utilizzazione del legno indigeno.

2In particolare essa è favorita nel settore dell’edilizia pubblica e dell’approvvigionamento energetico.

 

Competenze[10]

Art. 29[11]1[12]

2Il Consiglio di Stato designa nel Regolamento le autorità competenti in materia di prestazioni finanziarie e di controllo di qualità.

3I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall’art. 27 da addebitare al conto di gestione corrente.

 

Provvedimenti sussidiabili[13]

Art. 30[14]1Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone, conformemente al diritto federale, accorda sussidi per i seguenti provvedimenti:

a)la protezione dai pericoli naturali (art. 36 LFo);

b)il bosco di protezione (art. 37 LFo);

c)la diversità biologica del bosco (art. 38 LFo);

d)l’economia forestale (art. 38a LFo).

2Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone accorda inoltre sussidi per i seguenti provvedimenti:

a)l’accessibilità in bosco;

b)la gestione dei boschi di svago;

c)i provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale (misure operative) approvato dal Consiglio di Stato.

 

Fornitori di prestazioni[15]

Art. 31[16]I fornitori di prestazioni beneficiari dei sussidi di cui all’art. 30 sono segnatamente:

a)i proprietari di bosco;

b)i proprietari di beni minacciati da pericoli naturali:

c)i Comuni;

d)i consorzi di costruzione e/o manutenzione;

e)le aziende, le imprese forestali e le associazioni della filiera bosco-legno.

 

 

Costi riconosciuti

Art. 31a[17]Il Consiglio di Stato definisce nel Regolamento i costi riconosciuti per il calcolo del sussidio.

 

Commisurazione del sussidio

Art. 31b[18]Dal punto di vista finanziario, il sussidio è stabilito tenuto conto segnatamente:

a)dell’importanza del provvedimento dal profilo dell’interesse pubblico;

b)della capacità finanziaria del fornitore di prestazioni.

 

Ammontare del sussidio

Art. 31c[19]1Per i provvedimenti riguardanti la protezione dai pericoli naturali e il bosco di protezione, il sussidio complessivo massimo è dell’80% dei costi riconosciuti.

2Per i provvedimenti riguardanti la costruzione, la gestione e la manutenzione di stazioni nivometereologiche d’importanza cantonale e/o nazionale il sussidio complessivo massimo è del 100% dei costi riconosciuti.

3Per i provvedimenti riguardanti la diversità biologica del bosco e l’economia forestale, il sussidio complessivo massimo è del 70% dei costi riconosciuti.

4In ogni caso il sussidio cantonale (senza partecipazione federale) o la partecipazione cantonale al sussidio complessivo ammonta al massimo al 60% dei costi riconosciuti.

 

Diritto suppletorio

Art. 31d[20]Per quanto la presente legge non dispone diversamente, è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Mutuo di investimento (art. 40 LFo)

Art. 321Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.

2Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un’adeguata garanzia.

 

Fondo cantonale per la

conservazione della foresta

Art. 331È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.

2Esso è alimentato:

a)dai contributi finanziari di cui all’art. 8 LCFo;

b)dai contributi di compensazione di cui all’art. 9 LCFo;

c)da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco.[21]

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

 

Collaborazione e delega

Art. 341Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.

2Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l’informazione.

3Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.

 

Espropriazione

Art. 35Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.

 

 

 

 

Demanio forestale

Art. 361Il demanio forestale è costituito:

-dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;

-dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;

-dal vivaio forestale.

2Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo 1986.

 

Prestazioni a terzi

Art. 37Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi.

 

TITOLO VII

Disposizioni penali

 

Contravvenzioni (art. 43 LFo)

Art. 381Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20’000.--.

2Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10’000.--.

 

Procedura e competenze

Art. 391I reati elencati all’articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall’autorità giudiziaria.

2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall’autorità competente in applicazione della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[22]

3Se l’autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l’incarto all’autorità giudiziaria.

 

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 401Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l’esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.

2L’ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’articolo 292 CPS e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato.

 

Ripristino e risarcimento

Art. 41Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato.

 

TITOLO VIII

Rimedi giuridici

 

Ricorsi

Art. 42[23]1Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

 

Applicazione diretta (art. 50 cpv. 1 LFo)

Art. 43Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l’applicazione della legislazione federale sulle foreste.

 

 

 

 

Norme transitorie

Art. 441Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

2I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Entrata in vigore

Art. 451Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[24]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 1999, 67.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

[2]  Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591; precedenti modifiche: BU 1999, 75; BU 2001, 65.

[3]  Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

[4]  Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

[6]  Art. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

[7]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

[8]  Cpv. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 435.

[9]  Titolo modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[10]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[11]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715; precedente modifica: BU 2006, 528.

[12]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

[13]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[14]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[15]  Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[16]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[17]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[18]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[19]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[20]  Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[21]  Cpv. modificato dalla L 23.3.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 591.

[22]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

[23]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU 2006, 435.

[24]  Entrata in vigore: 1° marzo 1999 - BU 1999, 75.
Approvazione federale: 23 marzo 1999 - BU 2003, 2.