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 : R sull’ eliminazione dei rifiuti di origine animale - 11 febbraio 1998

 

Regolamento

sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

(dell’11 febbraio 1998)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 17 cpv. 3 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA),

decreta:

Competenze

Art. 1[1]Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.

 

Notifica di infrazioni

Art. 21La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.

2Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.

 

Entrata in vigore

Art. 3Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

[2]  Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.