910.110

 Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RAgr)

Regolamento

sull’agricoltura

(RAgr)[1]

del 23 dicembre 2003 (stato 15 dicembre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002,[2]

decreta:

Titolo I

Generalità

 

Competenza

Art. 1[3]L’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell’agricoltura (in seguito Sezione) del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

 

Art. 2 - 3[4]

 

Art. 4[5]

 

Titolo II

Miglioramenti strutturali

 

Art. 5[6]

 

Beneficiari e condizioni

Art. 6[7]1I beneficiari degli aiuti agli investimenti sono indicati all’art. 7 della legge sull’agricoltura.

2Per i provvedimenti di cui all’art. 6 della legge sull’agricoltura si applica un volume di lavoro aziendale corrispondente ad almeno 0,5 unità standard di manodopera (in seguito USM) per le aree a rischio.

3Gli oggetti già sussidiati in precedenza dal Cantone nell’ambito di miglioramenti strutturali possono beneficiare di ulteriori aiuti per l’acquisto o il risanamento di edifici di economia rurale a condizione che siano trascorsi 20 anni dal pagamento del saldo cantonale o che sia già stato rimborsato l’importo calcolato sulla base del rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva ai sensi dell’art.110.

4Il termine di 20 anni di cui al cpv. 3 non si applica agli ampliamenti aziendali o alle ricostruzioni di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono adempiute.

5Per i progetti di sviluppo regionale (di seguito PSR) si applicano le disposizioni dell’ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt).[8]

 

Piano finanziario

Art. 6a[9]1Il piano finanziario comprova prima della decisione di concessione del contributo la copertura dei costi per i provvedimenti per cui è richiesto il contributo.

2Per le corporazioni di diritto pubblico la copertura di cui al cpv. 1 è garantita prima del versamento del contributo.

 

Elenco delle opere

Art. 7[10]Sono considerati miglioramenti strutturali gli interventi atti a realizzare nel Cantone i seguenti provvedimenti:

a)la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, nonché per suini, pollame e volatili. In particolare:

stalle

fienili

rimesse

depositi

depositi per concimi aziendali ed eventuali relative coperture

recinti fissi presso il centro aziendale

impianti per la mungitura

gru fienile

impianti di essicazione foraggio

impianti di disidratazione dei concimi aziendali

impianto elettrico e sanitario

impianto di smaltimento del siero

corte per l’uscita regolare all’aperto di bovini limitatamente alle esigenze fissate dall’ordinanza sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD);

b)la costruzione, la trasformazione e il risanamento dell’abitazione per il capoazienda, al massimo un’abitazione per azienda, nelle regioni di montagna nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;

c)l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici in particolare movimenti di materiale, modellamenti dei terreni, opere di accesso ai fondi e di prosciugamento, seminagioni;

d)la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione, ove necessario, dei seguenti edifici e impianti alpestri:

abitazione dell’alpigiano e del personale

cantina per i prodotti caseari

stalla o ricovero per il bestiame

impianto per la gestione dei concimi aziendali incluso il miscelatore

locale e impianto per la lavorazione dei prodotti caseari

piazzali di attesa prima e dopo la mungitura

l’impianto per mungitura fisso o mobile adeguato alle necessità dell’alpe

porcile

deposito dei concimi aziendali ed eventuali relative coperture

deposito materiale

impianto di smaltimento di siero

lattodotto

recinti fissi nei pressi del centro dell’azienda alpestre;

e)l’acquisto da terzi, che non siano parenti in linea diretta o suoceri del beneficiario, da parte di un proprietario o affittuario di un’azienda, in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di edifici alpestri, di abitazioni per il capoa­zienda, di stabili per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita diretta della produzione agricola secondo le disposizioni pianificatorie. Possono essere finanziati eventuali risanamenti. L’oggetto di acquisto e la maggioranza della superficie agricola utile dell’azienda devono essere alla distanza di percorso dal centro aziendale stabilita nelle disposizioni sul calcolo del volume di lavoro di cui al capitolo 1 dell’OMSt;[11]

f)il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi, in particolare l’allontanamento della vegetazione indesiderata e del pietrame così come la seminagione;[12]

g)la costruzione, il risanamento e l’adeguamento di strade, sentieri, teleferiche e altri impianti di collegamento con interesse agricolo;

h)la costruzione, la trasformazione e il risanamento di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola, incluse l’impiantistica e le installazioni fisse;

i)l’approvvigionamento idrico limitatamente all’interessenza agricola:

acquedotti e abbeveratoi su alpi e maggenghi

allacciamenti alla rete dell’acqua potabile delle aziende gestite tutto l’anno (escluse le abitazioni), delle aziende d’estivazione e quelle site sui maggenghi;

j)l’approvvigionamento di energia limitatamente all’interessenza agricola (escluse le abitazioni) alle aziende gestite tutto l’anno, d’estivazione e site sui maggenghi per mezzo:

della costruzione di impianti fissi di produzione di energia rinnovabile e sugli alpeggi di generatori

degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia;

k)impianti fissi di irrigazione;

l)la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;

m)il ripristino e la protezione di opere del genio rurale, di terreni coltivi (prati e campi), di pascoli e vigneti danneggiati da eventi naturali. Vanno tenute in considerazione le prestazioni assicurative e quelle del Fondo Svizzero d’aiuto per danni non assicurabili causati dalle forze della natura. I contributi sono ridotti proporzionalmente;

n)il ripristino periodico inteso come intervento da eseguire a intervalli regolari di 8-12 anni, volto a preservare il valore e la sostanza di strade e sentieri a servizio di zone con interessenza agricola; i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti a brevi intervalli (una o più volte all’anno) non danno diritto ai contributi;

o)l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale, ritenuta una distanza stradale di 15 km al massimo;

p)nel caso di mancanza di collegamenti appropriati, le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti alpestri, del materiale necessario al carico e allo scarico dell’alpe (ritenute al massimo 3 giornate per stagione), come pure il trasporto del fieno dai maggenghi (ritenute al massimo 2 giornate per stagione);

q)il ripristino di opere rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico, in particolare muri a secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo e sistemazione dei corsi d’acqua al fine di un’ottimale utilizzazione dei fondi agricoli;

r)la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre con fondamenta fisse per l’orticoltura;

s)la costruzione, la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli per intraprendere un’attività accessoria agrituristica in stretto legame con l’attività svolta nell’azienda agricola, ritenuto al massimo una superficie utile di 100 mq. Le prestazioni offerte dall’azienda comprendono la ristorazione e il pernottamento nell’azienda. I prodotti venduti devono provenire prevalentemente dall’azienda rispettivamente dal territorio cantonale;

t)la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;

u)la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;

v)gli studi di fattibilità;[13]

w)l’acquisto di macchinari nuovi per la foraggicoltura a due assi semoventi e le relative attrezzature accessorie del valore minimo di fr. 50’000.–;

x)edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca e di evitare delle immissioni puntuali di prodotti fitosanitari, previsti nell’OMSt e nell’ordinanza dell’UFAG concernenti gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura del 26 novembre 2003 (OIMSC);[14]

y)progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione.[15]

 

Aliquote del contributo

Art. 8[16]1Per le opere di cui all’art. 7 lett. a) sono concessi i seguenti contributi:

a)per gli edifici di economia rurale compresi gli impianti fissi vengono concessi i seguenti contributi forfettari, ritenuto che il contributo cantonale non può superare il 50% del preventivo riconosciuto dell’opera e che, in caso di costruzione di singoli elementi, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio:

Centri aziendali comprendenti stalla, deposito concimi, fienili e rimesse

 

bovini

caprini

ovini

Contributo di base fr.

40’000.–

30’000.–

20’000.–

Contributo fr./UBG

  9’800.–

  9’000.–

  7’000.–

 

Per singoli elementi

stalle

Contributo di base fr.

25’000.–

17’000.–

13’000.–

Contributo fr./UBG

  6’600.–

  5’900.–

  4’600.–

 

deposito concimi aziendali

Contributo di base fr.

7’500.–

Contributo fr./mc

     69.–

 

fienili

Contributo di base fr.

20’000.–

Contributo fr./ mc

       55.–

 

rimesse

Contributo di base fr.

13’000.–

Contributo fr./mq

       92.–

b)per nuovi edifici inclusi i depositi di foraggio e gli impianti per il deposito dei concimi aziendali ritenuto un massimo di fr. 200’000.–:

per suini riproduttori, discendenti e verri compresi fr. 3’300.- per unità di bestiame grosso (UBG)

per suini da ingrasso e suinetti svezzati fr. 1’600.– per UBG

per galline ovaiole fr. 2’400.– per UBG

per pollame da allevamento e da ingrasso, tacchini compresi fr. 2’800.– per UBG;

c)sui forfait di cui alla lettera a) e b) sono concessi i seguenti supplementi:

nel caso di bovini, caprini, ovini, suini, ovaiole e pollame i contributi per unità sono aumentati del 10% nelle zone di montagna I e II, rispettivamente del 15% nelle zone di montagna III e IV

nel caso di bovini da latte i contributi per UBG sono del 20% e per gli ovini da latte e caprini da latte del 10%

nel caso di più supplementi l’aliquota da applicare corrisponde alla somma delle relative singole percentuali;

d)per gli altri animali da reddito, limitatamente alle zone di collina e montagna, può essere concesso al massimo il 50% del preventivo riconosciuto fino ad un massimo di fr. 100’000.–;

e)in caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi sono ridotti in modo adeguato;

f)un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze imposte legate alla protezione del paesaggio e degli edifici, qualora non vi siano alternative all’ubicazione dell’opera. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applica l’aliquota massima del 50% dei costi supplementari;

g)i contributi sono concessi per al massimo 65 UBG;

h)per gli impianti di economia rurale eseguiti singolarmente e non cumulabili viene concesso un contributo del 50% del preventivo riconosciuto.

2Per le opere di cui all’art. 7 lett. b), segnatamente l’abitazione per il capoazienda, sono concesse le seguenti aliquote di contributo:

per le nuove costruzioni in zona di montagna il 45% del preventivo riconosciuto ma al massimo fr. 150’000.–;

per la trasformazione o il risanamento il 45% del preventivo riconosciuto tenuto in considerazione il patrimonio edilizio esistente ma al massimo fr. 130’000.– per le zone di pianura e collina e fr. 150’000.– per le zone di montagna.

3Per l’aiuto concernente la lett. e) dell’art. 7 il contributo corrisponde al massimo all’80% dell’importo forfettario che verrebbe concesso per una nuova costruzione tenendo conto anche della svalutazione a causa della vetustà.

Se il prezzo d’acquisto fosse inferiore al contributo calcolato si applica l’aliquota del 50% del prezzo d’acquisto.

Nel caso in cui siano necessari dei lavori di risanamento può essere concesso un contributo del 50% del preventivo riconosciuto ma al massimo fino al 100% del contributo per la costruzione nuova.

4Per le opere di cui alle lettere sotto indicate dell’art. 7 vengono concesse le seguenti percentuali massime di contributo calcolate sul preventivo riconosciuto:

lett. c) e d)50%

lett. k), l), p)30%

lett. h), n) e s)40% con un massimo di fr. 200’000.–

per le cantine viticole aziendali

lett. f)50% ritenuto un contributo massimo di fr. 0.80/mq per l’allontanamento della                             vegetazione indesiderata e del pietrame nonché per la seminagione

lett. q) e r)30%, ritenuto un massimo per le serre di fr. 200’000.–/ha,

rispettivamente di fr. 400’000.– per azienda

lett. g), i), j) e m)45%

lett. v)50% con un massimo di fr. 20’000.–[17]

lett. y)si applicano le disposizioni dell’OMSt.[18]

5Per le opere di cui all’art. 7 lett. o) si applicano le aliquote di cui all’art. 9.

6Per le opere di cui all’art. 7 lett. w) si applicano le aliquote previste dall’art. 8 cpv. 1 lett. c della legge sull’agricoltura.

7In assenza di una modalità di stanziamento specifica di cui al presente regolamento, per i progetti di cui all’art. 7 lett. t) e u) si applicano le disposizioni dell’OMSt. Gli aumenti concernenti i PSR di cui al capitolo 2 sezione 1 dell’OMSt sono sempre applicabili.[19]

7bisPer i progetti di cui all’art. 7 lett. x) si applicano le disposizioni previste dall’OMSt e dall’OIMSC.[20]

8Il contributo cantonale non è subordinato alla concessione degli aiuti federali.

9Durante l’esecuzione dei lavori possono essere versati in base a un piano finanziario acconti fino ad un massimo del 90% dell’aiuto finanziario previsto. Il saldo è versato dopo l’approvazione della liquidazione finale.

10Tutti i contributi possono essere arrotondati per difetto al centinaio.

 

Tassi d’interesse per crediti agricoli

Art. 9[21]1Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) della legge sull’agricoltura, limitatamente alle aziende agricole, il Cantone assume l’1% del tasso d’interesse se il tasso è inferiore al 4%.

2Se il tasso d’interesse supera la soglia del 4% il Cantone assume pure la parte eccedente per un massimo di 3 punti percentuali.

3La richiesta deve essere inoltrata all’autorità competente all’apertura del credito di costruzione o del mutuo.

4Il tasso d’interesse dell’1% è concesso unicamente per il finanziamento delle opere e dei provvedimenti di cui all’art. 6 della legge sull’agricoltura.

 

Art. 10 - 11[22]

 

Ricostruzione di edifici rurali

Art. 121Sono concessi contributi a favore della ricostruzione di edifici rurali e alpestri distrutti dal fuoco o da altre forze della natura, se le condizioni previste dal presente regolamento sono adempite.

2Per il calcolo del contributo è determinante, tuttavia, solamente la parte della spesa non coperta dalle prestazioni assicurative o da altri contributi analoghi. Restano riservate le eccezioni a detta norma ove la ricostruzione contribuisce notevolmente a migliorare le strutture.

3Se l’interessato non si fosse valso della possibilità di assicurarsi o se ne fosse valso in modo insufficiente, l’ammontare sussidiabile sarà equamente ridotto.

 

Obbligo di manutenzione e coltivazione

Art. 131Le terre bonificate con l’aiuto del Cantone devono essere coltivate in modo adeguato e le strutture mantenute convenientemente. Per gli edifici rurali, l’obbligo di mantenere un’opera implica quello di assicurare un edificio contro gli incendi, e per quanto possibile, contro i danni cagionati da fenomeni naturali, in ragione del suo valore di costruzione.

2In caso di negligenza nella coltivazione o nella manutenzione, la Sezione diffida il proprietario del fondo a coltivare in modo adeguato le terre o a mantenere convenientemente le strutture assegnandogli un termine per il riassetto.

 

Titolo III

[23]

 

Art. 14 - 15 - 16[24]

 

Titolo IV

Promozione dello smercio

 

Rappresentatività delle organizzazioni

Art. 171Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria sono riconosciute in base ai criteri definiti dalle disposizioni relative alla rappresentatività dell’ordinanza federale sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP).

2Per prodotto o gruppo di prodotti può essere riconosciuta soltanto un’unica organizzazione dei produttori e un’unica organizzazione di categoria.

3Il riconoscimento è verificato almeno una volta ogni 8 anni.[25]

 

Domanda di riconoscimento

Art. 18[26]Le domande di riconoscimento sono inoltrate dalle organizzazioni alla Sezione e contengono la prova che i criteri di cui all’art. 17 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto e l’elenco aggiornato dei soci dell’organizzazione, il nome con relativa funzione e il domicilio dei rappresentanti in seno all’assemblea, nonché i dati statistici necessari.

 

Contributo cantonale

Art. 19[27]1Il contributo cantonale per le seguenti attività ammonta a:

a)promozione dei prodotti (pubblicità generale,

pubbliche relazioni, promozioni delle vendite)50%;

b)manifestazioni ed esposizioni50%;

c)studi di mercato40%.[28]

2Per le misure promozionali concernenti i prodotti di montagna e i prodotti d’alpe le aliquote di contributo di cui al cpv. 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali.

2bis...[29]

3Per stabilire il contributo vengono considerati i seguenti costi computabili:

a)costi pubblicitari, legati a pubbliche relazioni e alla promozione delle vendite;

b)costi sostenuti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel settore dell’impostazione grafica dell’imballaggio;

c)singoli oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto che sono ascritti nella misura del 15% dei costi computabili;

d)gli importi per le indennità di trasferta, pasti e pernottamento ai sensi del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

4Sono escluse le sponsorizzazioni.

 

Sostegno alle misure di promozione della qualità

Art. 19a[30]Il contributo per il sostegno all’istituzione e alla riqualifica di denominazioni di origine o di provenienza o marchi di garanzia o per l’adesione a tali iniziative di interesse generale per il settore ammonta al 50% delle spese indispensabili per la loro realizzazione, dedotti altri aiuti pubblici, ritenuto un massimo di fr. 50’000.–.

 

Mercati del bestiame da macello

Art. 20[31]1L’Unione dei contadini ticinesi (in seguito UCT) è l’associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori a cui è assegnato il contributo per l’organizzazione dei mercati del bestiame da macello.

2Sono segnatamente considerati costi organizzativi dei mercati:

a)la logistica per l’allestimento delle piazze di mercato;

b)il trasporto organizzato degli animali alle piazze di mercato;

c)gli stipendi del personale impiegato nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’evento;

d)le spese di cancelleria.

3L’UCT emana un regolamento relativo ai mercati del bestiame da macello che è approvato dal Dipartimento.

4Per il bestiame da macello venduto a terzi sulla piazza di mercato e in seguito macellato è versato un premio unico secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al cpv. 3.

5L’UCT presenta alla Sezione entro il 31 marzo un rendiconto finanziario sull’esercizio dell’anno precedente e il rapporto di attività, che comprende in particolare il numero dei mercati, dei capi presentati e sussidiati suddivisi per specie.

 

Misure di solidarietà

Art. 21[32]1Solo le organizzazioni dei produttori e di categoria riconosciute possono domandare l’estensione dell’obbligo del pagamento dei contributi (in seguito estensione) giusta l’art. 14 della legge sull’agricoltura.

2Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione dei produttori o dell’organizzazione di categoria accettare le misure promozionali e chiedere al Consiglio di Stato la sua estensione.

3Possono essere estese le misure di solidarietà per le attività di cui all’art. 10 cpv. 3 della legge sull’agricoltura.

 

Domanda di estensione

Art. 221Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria inoltrano le domande alla Sezione.

2Le domande devono contenere:

a)una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi;

b)un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico;

c)il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;

d)i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare;

e)la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura;[33]

f)un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.

3La Sezione pubblica nel Foglio ufficiale le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni di categoria.

4Chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione dell’agricoltura nei 15 giorni successivi alla pubblicazione.[34]

 

Contributi versati dai non membri

Art. 23[35]1Nell’allegato 1 sono fissati:[36]

a)i contributi che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;

b)l’utilizzazione dei contributi;

c)la trasmissione dei dati;

d)l’incasso dei contributi;

e)la durata dell’obbligo contributivo dei non membri;

f)le vie di ricorso.

2Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce l’importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell’obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente.

3L’organizzazione informa il Dipartimento sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento adegua l’allegato 1 in modo corrispondente.[37]

 

Obbligo di rendere conto

Art. 23a[38]Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria, le cui misure promozionali beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare alla Sezione entro il 31 marzo un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia delle misure dell’anno precedente.

 

Conferenza agro-alimentare

Art. 241La Conferenza agro-alimentare è nominata ogni 4 anni dal Consiglio di Stato ed è composta da 20 membri in rappresentanza di:

a)Dipartimento delle finanze e dell’economia3 rappresentanti

b)Agricoltura produttiva5 rappresentanti

c)Trasformatori di prodotti agricoli3 rappresentanti

d)Commercianti di prodotti agricoli2 rappresentanti

e)Turismo1 rappresentante

f)Formazione professionale agricola1 rappresentante

g)Associazioni1 rappresentante

h)Servizi finanziari1 rappresentante

i)Ristorazione1 rappresentante

l)Albergheria1 rappresentante

m)Consumatrici1 rappresentante.

2Il presidente della Conferenza è il capo della Sezione dell’agricoltura.[39]

3La Conferenza nomina tra i suoi membri il segretario.[40]

 

Compiti della Conferenza agro-alimentare

Art. 25[41]1La Conferenza agro-alimentare ha i seguenti compiti:

a)nominare al suo interno un comitato operativo formato da 5 membri;

b)adottare un proprio regolamento interno;

c)elaborare le strategie per la promozione dei prodotti dell’agricoltura ticinese;

d)ricercare e attivare collaborazioni tra i settori economici e le organizzazioni che hanno attività collegate all’agricoltura;

e)favorire il coordinamento e preavvisare alla Sezione dell’agricoltura i progetti di promozione presentati dalle diverse organizzazioni dei produttori e di categoria e dalla Conferenza stessa identificando obiettivi e risorse comuni;

f)decidere i contributi a sostegno di singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge sull’agricoltura.

2Il comitato operativo, per assolvere i propri compiti, può avvalersi di specialisti esterni.

 

Titolo V

Avvicendamento generazionale

 

Contributo

Art. 26[42]1I contributi per l’avvicendamento generazionale vanno richiesti nell’ambito della procedura per l’ottenimento dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt.

2Per chi ha superato il limite di età di cui all’OMSt, la domanda deve contemplare i medesimi documenti richiesti nell’ambito dell’aiuto iniziale secondo l’art. 43 OMSt.

3Il contributo è versato nell’ambito della procedura di iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario.

 

Credito di formazione[43]

Art. 27[44]1Il credito di formazione per la riqualifica professionale di cui all’art. 19 della legge sull’agricoltura ammonta a:

a)fr. 20’000.– all’anno per 2 anni per persone che seguono un apprendistato nel settore agricolo;

b)fr. 20’000.– complessivi (o per il primo anno) per persone che seguono una formazione sulla base della procedura di qualificazione ai sensi dell’art. 33 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) ottenendo l’attestato federale di capacità giusta l’art. 38 LFPr.

2Il credito di formazione per la riqualifica professionale va richiesto prima dell’inizio della formazione tramite domanda scritta alla Sezione, alla quale vanno allegati il progetto di avvicendamento aziendale, il piano finanziario e un accordo di principio tra le parti sulla ripresa dell’azienda ubicata nel Cantone Ticino. Nel caso di richiesta dopo l’inizio della formazione, l’aiuto è ridotto di 1/12 per ogni mese intero trascorso, ritenuto un massimo di 6 mesi.

2bisNel caso di mancata conclusione della formazione la Sezione revoca il credito concesso, rispettivamente ne ordina la restituzione.

3Se le trattative per la ripresa dell’azienda non fossero concluse in tempo utile i documenti richiesti al cpv. 2 possono essere presentati dopo l’inizio della formazione; in ogni caso il rilevamento dell’azienda deve avvenire entro 5 anni dalla conclusione della formazione.

4Per le aziende rilevate all’interno della famiglia ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 della legge sull’agricoltura, il credito può essere convertito in sussidio se il trapasso avviene entro 5 anni dalla conclusione della formazione.

 

Art. 28 - 29[45]

 

Titolo VI

Conversione delle aziende all’agricoltura biologica

 

Definizione

Art. 30[46]1Per agricoltura biologica si intende la forma di produzione giusta l’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD).

2La conversione è considerata compiuta con l’ottenimento del certificato di azienda biologica dopo la prima valutazione aziendale sull’agricoltura biologica da parte dell’ente di certificazione riconosciuto dalla Confederazione.

 

Beneficiari

Art. 31[47]Il contributo è concesso alle aziende agricole di gestori domiciliati nel Cantone che:

a)già hanno diritto ai pagamenti diretti federali;

b)sono in possesso del certificato di cui all’art. 30 cpv. 2;

c)hanno convertito l’intera azienda alla produzione biologica. Per le aziende ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm) che non convertono alla produzione biologica il settore viticolo, il contributo è ridotto proporzionalmente in funzione delle USM richieste dal settore viticolo.

 

Contributo

Art. 32[48]1Il contributo unico iniziale è calcolato proporzionalmente al numero delle USM necessarie all’azienda agricola, ritenuto un minimo di 0,2 e un massimo di 2.

2Il contributo è concesso per i settori della produzione di latte, di carne, della campicoltura, delle colture speciali; per la produzione estensiva di carne e l’allevamento estensivo di animali da reddito è concesso il 50% del contributo.

3Il contributo è versato dietro presentazione del rapporto relativo al controllo e alla certificazione quale azienda biologica.

4Le USM corrispondono a quelle determinate per la concessione dei pagamenti diretti dell’anno di contribuzione.

5Dopo la riconversione il fabbisogno in USM dell’azienda utilizzato per il calcolo dell’aiuto finanziario non può diminuire più del 30% in media su tre anni, durante i 10 anni dopo l’ottenimento del contributo pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.

 

Art. 33[49]

 

Titolo VII

Pagamenti diretti

 

Declività

Art. 341Quale base per la determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività fanno stato i dati rilevati nell’ambito della concessione dei contributi di declività federali.[50]

2[51]

 

Contributi cantonali di declività

Art. 35[52]1I contributi cantonali di declività ammontano per ettaro e anno a:

a)terreni con una declività tra il 18 e il 35% fr. 100.–;

b)terreni con una declività tra il 35 e il 50% fr. 250.–;

c)terreni con una declività superiore al 50% fr. 250.–;

d)vigneti con una declività tra il 30 e il 50% fr. 1’000.–;[53]

e)vigneti con una declività superiore al 50% fr. 2’000.–;[54]

f)vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30% fr. 2'000.–.[55]

2Le condizioni per la concessione dei contributi di cui al cpv. 1 sono uguali a quelle previste per i contributi di declività e per i contributi di declività per vigneti dell’ordinanza federale sui pagamenti diretti del 23 ottobre 2013 (OPD).

3I contributi di declività per i vigneti sono ridotti in analogia alle norme sulla limitazione del contributo di transizione previste dall’OPD.

 

Contributi d’estivazione

Art. 36[56]1Ai beneficiari dei contributi d’alpeggio previsti dall’OPD è concesso un contributo massimo di fr. 30.– per carico normale di bestiame munto.

2Per le aziende di estivazione con trasformazione del latte prive di accesso stradale e al beneficio dei corrispondenti contributi federali è concesso un contributo massimo di fr. 30.– per carico normale di bestiame munto.

3Per le aziende d’estivazione con bestiame munto e una durata d’alpeggio tra i 56 e i 91 giorni può essere versato un contributo proporzionale fino a concorrenza della differenza tra il sistema federale dei pagamenti diretti che fino al 2018 considerava anche il carico usuale in unità di bestiame grosso munte e quello attuale.[57]

 

Art. 37 - 38 - 39[58]

 

Titolo VIII

Biodiversità e qualità del paesaggio[59]

Capitolo primo

[60]

 

Art. 40[61]

 

Condizioni e oneri

Art. 41[62]1Le basi cantonali per valutare il livello qualitativo II della biodiversità, rispettivamente per l’interconnessione, approvate dall’UFAG, sono emanate quali direttive dalla Sezione dell’agricoltura.

2

3

 

Capitolo secondo

Interconnessione

 

Promotori

Art. 42[63]1I promotori sottopongono preliminarmente l’impostazione del progetto d’interconnessione alla Sezione, che si esprime sulla sua fattibilità dopo avere sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP).

2

3

4

 

Art. 43[64]

 

Approvazione del progetto d’interconnessione

Art. 44[65]1Il progetto d’interconnessione è inviato alla Sezione che, sentito l’UNP, lo approva.

2

 

Capitolo terzo

[66]

 

Importo dei contributi

Art. 45[67]I costi computabili per i progetti di qualità del paesaggio corrispondono a fr. 50.–/ha di superficie agricola utile (SAU) per la preparazione del progetto e fr. 10.–/ha di SAU una tantum per l’accompagnamento durante gli 8 anni previsti.

 

Titolo IX

Agriturismo[68]

 

Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo

Art. 46[69]1Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell’albergheria e della ristorazione.

2L’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo tratta le seguenti materie:

a)igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari;

b)nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili all’esercente;

c)conoscenze del servizio e psicologia di vendita.

3Per il resto l’esame avviene secondo il regolamento d’esame di cui all’art. 67 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) ed è ritenuto superato con il rilascio dell’attestazione da parte della Commissione d’esame secondo l’art. 67 cpv. 2 lett. e) RLear.

4È prelevata la tassa d’esame prevista dal regolamento d’esame di cui al cpv. 3.

 

Richiesta di autorizzazione

Art. 47[70]La richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno un mese prima dell’apertura dell’attività alla Sezione dell’agricoltura, corredata dai seguenti documenti e informazioni:

a)nome del gestore dell’azienda agricola;

b)attestazione di superamento d’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo o certificati ad essi parificati secondo l’art. 45 della legge sull’agricoltura;

c)copia della licenza edilizia;

d)attestazione del municipio sull’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;

e)dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l’inesistenza di attestati di carenza beni o procedure fallimentari a carico del gestore;

f)prova di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività;

g)estratto del casellario giudiziale;

h)indicazione del genere d’offerta agrituristica e del numero complessivo dei giorni di apertura all’anno.

 

Offerta minima di prodotti indigeni

Art. 48[71]1I prodotti aziendali completati da quelli cantonali costituiscono l’offerta principale di un agriturismo.

2L’offerta rimanente è completata preferibilmente con prodotti regionali svizzeri.

 

Responsabilità del gestore

Art. 49[72]Il gestore è responsabile per una corretta e conforme conduzione dell’agriturismo anche durante le sue assenze.

 

Registro

Art. 50[73]1La Sezione polizia amministrativa assume la gestione del registro elettronico per gli agriturismi per conto della Sezione dell’agricoltura, che rimane proprietaria dei dati.

2Il gestore dell’agriturismo può delegare a terzi i diritti di accesso al registro elettronico; egli resta comunque responsabile per l’aggiornamento tempestivo delle informazioni riguardanti la sua struttura.

3Il genere d’offerta annunciato nel registro elettronico è precisato nel modo seguente:

a)pernottamento;

b)colazione, pranzo, cena;

c)offerta riservata a gruppi o aperta al pubblico.

4La richiesta di correzioni a posteriori dei dati iscritti nel registro vanno inoltrate alla Sezione polizia amministrativa tramite il supporto informatico messo a disposizione del sistema informatico ad hoc (segnalazione anomalie).

5La Sezione polizia amministrativa valuta le richieste di correzioni di cui al cpv. 4 e decide se sono ammissibili; se del caso sente il preavviso della Sezione dell’agricoltura.

6Per ogni richiesta di modifica di cui al cpv. 4 la Sezione polizia amministrativa fattura una tassa amministrativa di fr. 50.–.

 

Controllo

Art. 50a[74]Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti da loro offerti.

 

Revoca dell’autorizzazione

Art. 51[75]1La decisione di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è presa dalla Sezione dell’agricoltura, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore dell’agriturismo.

2Con la comminatoria il gestore viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.

3La durata minima della revoca è di 15 giorni.

4La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura del locale e la sospensione dell’attività del gestore.

 

Comunicazione

Art. 52[76]Le decisioni di revoca dell’autorizzazione sono comunicate al Municipio interessato, alla Sezione polizia amministrativa e al Laboratorio cantonale, quest’ultimo nel caso di esercizi con attività alimentare.

 

Art. 53 - 64[77]

 

Titolo X

Protezione dei vegetali

 

Servizio fitosanitario

Art. 65La Sezione, tramite il Servizio fitosanitario, applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dei vegetali.

 

Osservanza

Art. 66[78]1Tutte le persone sono tenute a rispettare le misure di lotta o di prevenzione contro gli organismi nocivi di cui all’art. 29 cpv. 1 e 3 della legge sull’agricoltura e ad agevolare i controlli della Sezione.

2In particolare il gestore di particelle o di vegetali contaminati o, in assenza di un gestore il loro proprietario:

a)effettuano un monitoraggio costante di tali particelle o vegetali;

b)segnalano immediatamente al Servizio fitosanitario casi sospetti o comprovati della presenza di organismi di cui al cpv. 1;

c)seguono le indicazioni date dal Servizio fitosanitario per evitare l’introduzione, la diffusione e la moltiplicazione degli organismi di cui al cpv. 1.

 

Organismi nocivi per il settore agricolo

Art. 67[79]La Sezione dell’agricoltura tiene l’elenco aggiornato degli organismi nocivi per il settore agricolo ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 della legge sull’agricoltura.

 

Adeguate misure di lotta o di prevenzione

Art. 68[80]Sono in particolare considerate adeguate misure di lotta o di prevenzione:

a)la pulizia dei macchinari;

b)la disinfezione;

c)la potatura;

d)lo sfalcio;

e)l’eliminazione di infiorescenze o dei frutti;

f)la raccolta e l’eliminazione adeguata del materiale vegetale;

g)lo smaltimento corretto del suolo contaminato;

h)la rotazione;

i)il divieto di coltivazione di particolari varietà;

j)il posizionamento di trappole;

k)il trattamento termico;

l)i trattamenti fitosanitari;

m)l’estirpazione di piante o di una coltura.

 

Focolai d’infezione

Art. 69[81]1Il gestore di particelle o di vegetali contaminati, o, in assenza di un gestore, il loro proprietario, procedono alle misure di lotta o di prevenzione loro notificate dalla Sezione entro 10 giorni dall’intimazione.

2La potatura dei platani, come pure l’eliminazione delle piante colpite dal cancro colorato, devono essere effettuate esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante (completa caduta delle foglie).

3Nel caso della flavescenza dorata le misure di lotta o di prevenzione ordinate sono eseguite secondo i termini fissati nelle relative decisioni della Sezione.

4Scaduti i termini di cui ai capoversi 1, 2 e 3, la Sezione applica l’esecuzione forzata tramite esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, ai sensi dell’art. 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm).

 

Autorizzazione

Art. 70[82]1Il Servizio fitosanitario è l’autorità preposta per assumere i compiti previsti per gli organi d’esame contemplati dall’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio del 28 giugno 2005 (OASAOG).

2Per l’esecuzione dei compiti di cui al cpv. 1 il Servizio fitosanitario si avvale della collaborazione del Centro professionale del verde.

 

Contributi

Art. 70a[83]1Il Consiglio di Stato può accordare contributi alle aziende agricole beneficiarie dei pagamenti diretti per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).[84]

2I contributi riguardano esclusivamente l’estirpazione di piante o di una coltura e la loro sostituzione.

3Il loro ammontare è fissato nell’allegato 3.

4Il contributo è riferito all’area soggetta alla misura di lotta imposta.

5Il Cantone non concede contributi:

a)se il loro importo risulta inferiore a fr. 2’000.–;

b)se l’ordine di estirpazione è stato dato a seguito di un’inosservanza delle prescrizioni dell’OSalV o delle istruzioni o decisioni emanate dalla Sezione in base alla legislazione cantonale in materia agricola.[85]

 

Procedura

Art. 70b[86]Per ottenere i contributi, il richiedente:

a)segnala tempestivamente al Servizio fitosanitario la presenza dell’organismo nocivo particolarmente pericoloso;

b)attende l’intimazione dell’ordine della misura di lotta da parte del Servizio fitosanitario;

c)invia al Servizio fitosanitario una domanda di contributo cantonale allegando il preventivo di spesa per l’intervento, comprensivo del numero di piante e della superficie interessati dal provvedimento;

d)procede all’esecuzione delle misure di lotta ordinate;

e)invia al Servizio fitosanitario il resoconto delle spese e dei relativi giustificativi.

 

Costi trattamenti obbligatori[87]

Art. 70c[88]Il Consiglio di Stato può sostenere le misure di lotta imposte in virtù dell’OSalV assumendo in tutto o in parte i costi dei trattamenti obbligatori.

 

Titolo XI

Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

 

Procedura

Art. 711Chi intende gestire un terreno incolto, nell’impossibilità di giungere ad un accordo su base privata con il proprietario, inoltra la domanda motivata al Comune ove è situato il terreno precisando il tipo di gestione agricola che intende praticare.

2Il Municipio notifica la domanda al proprietario del terreno assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare opposizione. L’opposizione deve essere motivata.

3Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Sezione, al richiedente e al proprietario.

 

Decisione

Art. 721La Sezione decide tenendo conto del preavviso del Municipio e dell’interesse pubblico.

2Se più domande concernono lo stesso terreno, la Sezione considera la domanda del richiedente per il quale la gestione del terreno è di maggior utilità per una gestione razionale della propria azienda.[89]

 

Rilascio dell’autorizzazione

Art. 731Se la domanda è accolta, la Sezione rilascia l’autorizzazione di coltivare che implica per il proprietario l’obbligo di tollerare.

2La Sezione può fissare condizioni relative alla gestione del terreno tenendo conto delle sue particolarità.

3L’autorizzazione è personale e non è trasferibile senza il consenso della Sezione.

 

Durata

Art. 741L’autorizzazione è data a tempo indeterminato.

2Il proprietario che, scaduto il periodo minimo iniziale di tre anni, intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, lo comunica in forma scritta al gestore e alla Sezione almeno sei mesi prima, rispettando i termini dell’uso cantonale.

3La Sezione, se sussistono le condizioni di cui al cpv. 2, dichiara decaduta l’autorizzazione.

 

Titolo XII

Allevamento di animali

 

Art. 75[90]

 

Art. 76[91]

 

Art. 77[92]

 

Esposizioni bestiame[93]

Art. 78[94]1Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale dei riproduttori maschi e delle esposizioni regionali consortili del bestiame ovino e caprino è versato alla Federazione ticinese consorzi allevamento caprino e ovino un contributo annuo di fr. 7’000.–. Per l’organizzazione dell’esposizione cantonale delle pecore e delle capre può essere concesso un contributo di fr. 6’000.– per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni 4 anni. Nel caso in cui l’esposizione è organizzata per una sola specie, il contributo è dimezzato.

2Per le esposizioni bovine il contributo agli organizzatori è concesso in funzione del numero di capi presentati iscritti al libro genealogico, segnatamente per le esposizioni regionali:

da 50 a 100 capifr. 3’000.– per esposizione

da 101 a 150 capifr. 4’000.– per esposizione

oltre 150 capifr. 5’000.– per esposizione.

Nel caso di esposizioni cantonali il contributo agli organizzatori è di fr. 6’000.– per esposizione, ritenuta una frequenza di un’esposizione ogni 4 anni.

3Per l’esposizione di carattere nazionale Gotthard Open il contributo agli organizzatori è di fr. 15’000.– per esposizione.

4Per le esposizioni equine per il rilascio dei certificati d’origine è versato agli organizzatori un contributo di fr. 500.– per esposizione, ritenuta una frequenza massima di due esposizioni all’anno.

5I contributi vanno richiesti entro il 15 novembre con i dati degli animali esposti e i giustificativi delle spese sostenute.

 

Art. 79[95]

 

Titolo XIII

Condotte veterinarie

 

Condotta veterinaria

Art. 80[96]1La Condotta veterinaria (in seguito Condotta) è un’associazione di utilità pubblica ai sensi dell’art. 37 della legge di applicazione e complemento al codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC).

2Gli statuti della Condotta soggiacciono all’approvazione della Sezione.[97]

3Le Condotte sono tenute a collaborare tra di loro, in particolare quelle confinanti.

4La vigilanza sulle Condotte spetta alla Sezione.

 

Circoscrizione

Art. 811Il territorio del Cantone è suddiviso nelle seguenti Condotte:

a)Condotta veterinaria del Mendrisiotto

b)Condotta veterinaria del Luganese

c)Condotta veterinaria Piano di Magadino

d)Condotta veterinaria del Locarnese

e)Condotta veterinaria di Vallemaggia

f)Condotta veterinaria della Verzasca

g)Condotta veterinaria Riviera e Bassa Leventina

h)Condotta veterinaria di Blenio

i)Condotta veterinaria di Leventina.

2Il Dipartimento designa i Comuni facenti parte delle singole Condotte.

 

Soci

Art. 821Ogni gestore di azienda agricola con bestiame residente nel comprensorio è socio della Condotta.

2All’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro socio o da un membro maggiorenne della propria economia domestica. Nessuno può rappresentare più di un socio.

 

Mandato di prestazione

Art. 83[98]1Il mandato di prestazione disciplina il rapporto fra la Condotta e il veterinario, stabilendo segnatamente l’indennità versata al titolare.

2Le tariffe professionali proposte dall’Ordine dei veterinari ticinesi e approvate dal Dipartimento sono parte integrante del mandato di prestazione.

3Il mandato di prestazione soggiace all’approvazione della Sezione.[99]

 

Veterinario di condotta

Art. 841Il veterinario di Condotta deve essere in possesso del diploma federale in medicina veterinaria e disporre dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone.

2Il concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.

3Il veterinario di Condotta può essere chiamato a svolgere, su incarico dell’Ufficio del veterinario cantonale, le mansioni ufficiali in conformità alla legislazione federale e cantonale sulla lotta contro le epizoozie e l’igiene delle carni.

4Il veterinario di Condotta collabora nelle campagne cantonali per migliorare la sanità del bestiame e per ridurre i costi di cura e attua possibilmente una strategia di cura preventiva.[100]

 

Competenze della condotta

Art. 85[101]1La Condotta stabilisce annualmente la propria tariffa per UBG tenendo conto del proprio fabbisogno finanziario e delle UBG presenti nel comprensorio.

2La tariffa di Condotta soggiace all’approvazione della Sezione.[102]

3Per il calcolo delle UBG fanno stato i coefficienti che figurano nell’allegato all’OTerm.

 

Specie animali

Art. 861Al finanziamento delle Condotte concorrono i gestori di aziende agricole con animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina.

2Per la determinazione degli effettivi del bestiame la Condotta fa capo ai dati del censimento ai fini dei pagamenti diretti.

 

Contributo cantonale

Art. 87[103]1La chiave di riparto per il contributo complementare considera:

a)il numero delle aziende, con fattore di ponderazione 1;

b)il numero ponderato delle UBG al beneficio dei pagamenti diretti, con fattore di ponderazione 4. Per il calcolo del numero ponderato delle UBG si tiene conto di un fattore 4 per le UBG da latte e di un fattore 1 per le altre;

c)la distanza chilometrica delle aziende dal domicilio del veterinario di Condotta, con fattore di ponderazione 2;

d)la durata del tragitto dal domicilio del veterinario di Condotta all’azienda, con fattore di ponderazione 3.

2Il contributo complessivo per Condotta è versato annualmente entro il 30 giugno.

3La chiave di riparto di cui al cpv. 1 viene aggiornata ogni 4 anni sulla base dei dati delle aziende e UBG al beneficio dei pagamenti diretti federali, la prima volta nel 2016.

 

Trasloco del bestiame

Art. 88Il bestiame di una Condotta che temporaneamente viene trasferito in un’altra (alpeggio, pascolo, sverno, ecc.), può beneficiare del servizio veterinario della Condotta in cui si trova alle stesse condizioni.

 

Titolo XIV

Assicurazione del bestiame

 

Casse di assicurazione del bestiame

Art. 891L’assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino è gestita dalle Casse di assicurazione del bestiame (in seguito Casse).

2Gli statuti della Cassa soggiacciono all’approvazione della Sezione.[104]

3La vigilanza sulle Casse spetta alla Sezione.[105]

 

Costituzione delle Casse

Art. 901Il Dipartimento è competente a decretare la costituzione, la modifica del comprensorio o la fusione di una o più Casse.

2Qualora il Dipartimento, nei casi previsti dalla legge, decreta la costituzione di una Cassa, la Sezione convoca l’assemblea preliminare dei possessori di bestiame per la nomina di una commissione, che elabori un progetto di Statuto da presentare all’assemblea costitutiva.

3L’assemblea costitutiva è convocata dalla Sezione entro 60 giorni dall’assemblea preliminare.

 

Soci

Art. 91[106]1Ogni detentore di bestiame con bestiame residente nel comprensorio è socio della Cassa.

2Il centro aziendale determina l’affiliazione alla Cassa; in caso di contestazione decide la Sezione.

 

Statuto

Art. 921La Cassa è retta da uno Statuto che definisce:

a)il comprensorio e la sede della Cassa;

b)le condizioni di ammissione degli animali da assicurare, il valore massimo di stima, il tasso per il calcolo dei premi, che non può essere inferiore all’1,5% del valore di stima;

c)i limiti di età del bestiame assicurabile, ritenuto l’obbligo di assicurazione dei capi dal sesto mese di età;

d)la percentuale per il calcolo dell’indennizzo in caso di morte o macellazione ordinata dal comitato o dal suo delegato;

e)la modalità di valutazione e di vendita dell’animale da macellare o macellato;

f)a chi spetta il ricavo dalla macellazione;

g)le eventuali prestazioni supplementari della Cassa, quali la partecipazione alle spese di visita e cura veterinaria, pareggio delle unghie, ecc.;

h)le condizioni assicurative per il bestiame venduto o di nuovo acquisto;

i)le norme disciplinari verso soci che non rispettano lo Statuto o si rendono colpevoli di atti dannosi alla Cassa;

l)la nomina di una commissione per l’evasione dei ricorsi proponibili contro le decisioni degli organi della Cassa;

m)lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio sociale.

2Per quanto non stabilito dal presente regolamento sono applicabili le normative sulle società cooperative del CO.

 

Art. 93[107]

 

Bestiame non assicurabile

Art. 94Non è assicurabile il bestiame:

a)d’età inferiore a 2 mesi;

b)d’età superiore a 14 anni;

c)ammalato al momento della prima stima;

d)da commercio o da macello di proprietà dei commercianti di bestiame o dei macellai.

 

Stima

Art. 951Nella valutazione del bestiame i periti tengono conto dei pregi e difetti dell’animale. Ogni capo stimato deve essere identificato con marche auricolari, conformemente alla legislazione sulle epizoozie.

2Il detentore è tenuto a dare ai periti indicazioni ed aiuto utili a definire il valore di stima. Periti e detentore firmano il verbale di stima. Se vi è accordo gli effetti assicurativi entrano immediatamente in vigore.[108]

3La stima può essere effettuata annualmente o semestralmente.

 

Indennizzo

Art. 961La Cassa indennizza i danni derivanti dalla morte o macellazione dell’animale ordinata dal comitato o dal suo delegato, esclusi i casi di epizoozia indennizzati dallo Stato. L’indennizzo è calcolato fra il 50 e l’80% del valore di stima.

2L’indennizzo può essere ridotto o negato quando il danno è causato od aggravato da colpa del possessore di bestiame. In caso di dolo è riservata la procedura penale.

3Se il ricavo dalla macellazione o dalla vendita, eccede l’indennizzo statutario, la somma eccedente è da versare al socio, deduzione fatta di eventuali spese sopportate dalla Cassa nell’intento di realizzare un ragionevole utile.

 

Danni della natura

Art. 971La Cassa stipula con una società privata del ramo un’assicurazione collettiva per la copertura di almeno l’80% del valore di stima per danni causati dagli elementi della natura e dall’incendio.

2L’obbligo di stipulare un’assicurazione collettiva decade nel caso in cui tutti i membri della Cassa risultano coperti nella stessa misura da un’assicurazione privata.

 

Fondo di riserva

Art. 981La Cassa costituisce gradualmente un fondo di riserva, depositato presso un Istituto di credito, in modo che dopo 10 anni esso sia almeno pari al 5% del capitale assicurato.

2I proventi del fondo di riserva della cassa sono da impiegare a copertura dei rischi aziendali quali i risultati d’esercizio annuali negativi oppure l’esecuzione di spese eccezionali relative ai compiti stabiliti dalla legge sull’agricoltura.[109]

 

Obbligo di informare

Art. 99Le Casse al beneficio del contributo cantonale trasmettono annualmente alla Sezione:

a)il rendiconto finanziario;

b)l’ammontare dei contributi versati dai detentori;[110]

c)il numero dei detentori di bestiame affiliati;[111]

d)il numero dei capi e delle unità di bestiame grosso (UBG) assicurati;

e)il numero dei capi di bestiame indennizzati.

 

Contributo cantonale

Art. 100[112]1Per il calcolo del contributo annuo alle Casse fanno stato i contributi annui versati alla singola Cassa dai loro detentori di bestiame nell’anno precedente.

2Nel caso di costituzione di una nuova Cassa il calcolo del contributo annuo avviene sulla base dei contributi annui versati dai detentori di bestiame della nuova Cassa nell’anno della sua costituzione.

 

Titolo XV

Organizzazioni agricole

 

Incasso quota per l’UCT

Art. 1011Su richiesta dell’UCT, la Sezione trattiene dall’ammontare dei pagamenti diretti le quote volontarie di cui all’art. 31 della legge sull’agricoltura. Nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali la Sezione mette a disposizione dell’UCT annualmente entro il 30 giugno l’elenco delle aziende richiedenti i pagamenti diretti. L’UCT fornisce annualmente entro il 30 settembre l’elenco delle aziende disposte a versare la quota volontaria.

2Contestazioni sulla trattenuta di cui al cpv. 1 sono intimate direttamente all’UCT, la quale riversa all’avente diritto la trattenuta.

 

Organizzazioni agricole nazionali

Art. 102[113]1Sono considerati di interesse generale per il settore agricolo gli enti e le associazioni intercantonali o nazionali seguenti:

a)Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA);

b)Associazione svizzera per il miglioramento aziendale nell’agricoltura di montagna (SVVB);

c)Associazione svizzera industria+agricoltura (SVIL);

d)Associazione svizzera per la costruzione agricola (ALB-CH);

e)Agriviva;

f)Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture speciali (CSO);

g)Organismo intercantonale di certificazione Sagl (OIC - Sagl);

h)Società svizzera di economia alpestre (SAV);

i)Conferenza svizzera delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC) e Conferenza dei capi delle sezioni dell’agricoltura romande e del Ticino (CCSAR);

j)Associazione svizzera per lo sviluppo rurale (Suissemelio);

k)Alpinavera;

l)Beratungsforum Schweiz (BFS);

m)Agricola-PoolPLUS.

2Alle organizzazioni di cui al cpv. 1 è data adesione e sono assegnati i contributi finanziari richiesti ai rispettivi membri.

 

Art. 103[114]

 

Titolo XVI

Dati delle aziende agricole

 

Rilevazioni complementari

Art. 1041La Sezione può estendere la cerchia delle persone e delle aziende sottoposte ai rilevamenti rispetto alle disposizioni federali o cantonali.

2La Sezione può inoltre condurre indagini statistiche supplementari.

 

Forma delle rilevazioni e trasmissioni dei dati

Art. 105[115]1La Sezione può impiegare questionari propri o altri mezzi per l’esecuzione delle rilevazioni. In particolare può rendere obbligatorio l’interscambio dei dati tramite sistemi elettronici.

2I dati rilevati dalla Sezione possono essere utilizzati per l’applicazione di disposizioni federali e cantonali nell’ambito agricolo, veterinario, fitosanitario e statistico.

3La Sezione trasmette ai servizi dell’amministrazione cantonale i dati indispensabili all’adempimento dei loro compiti legali, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

 

Titolo XVII

Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

Capitolo primo

Protezione giuridica

 

Reclamo

Art. 106[116]Contro le decisioni della Sezione relative a contributi e a tasse è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall’intimazione.

 

Opposizione

Art. 107[117]Contro le decisioni della Sezione che modificano il carico usuale è data facoltà di opposizione entro 30 giorni conformemente all’OPD.

 

Capitolo secondo

Misure amministrative

 

In generale

Art. 108[118] 1La Sezione è l’autorità competente per pronunciare le misure amministrative secondo le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’agricoltura e della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

2La Sezione revoca il riconoscimento delle forme di azienda qualora le condizioni definite dall’OTerm non siano più date e stabilisce la data in cui la revoca prende effetto, di regola dal momento in cui le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute.

3Le spese causate da provvedimenti presi a seguito di indicazioni false, inesatte o mancanti sono a carico dell’ente o della persona responsabile.

 

Art. 109[119]

 

Restituzione dei contributi

Art. 110[120]1Per l’importo della restituzione è determinante il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva.

2La durata di utilizzazione conforme è di:

a)40 anni nel caso di bonifiche fondiarie;

b)30 anni per gli edifici agricoli;

c)20 anni per le aziende di trasformazione dell’economia lattiera e gli impianti meccanici come teleferiche;

d)10 anni per le installazioni, le macchine e i veicoli.

 

Art. 111[121]

 

Capitolo terzo

[122]

 

Art. 112[123]

 

Titolo XVIII

Disposizioni finali

Capitolo primo

Esecuzione

 

Collaborazione

Art. 1131I Municipi, le Cancellerie comunali, le Amministrazioni patriziali, gli enti, le associazioni di categoria e gli Uffici dell’Amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con la Sezione.

2La Sezione può delegare le rilevazioni dei dati delle aziende agricole giusta il Titolo XVI ai Comuni o a altri Enti, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

3La Sezione trasmette all’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT), alle Condotte, all’UCT e al Servizio di cui all’art. 16 cpv. 2 OPD i dati indispensabili allo svolgimento dei propri compiti legali, conformemente alle disposizioni della LPDP.[124]

 

Obbligo di informare

Art. 114[125]Il richiedente è tenuto a fornire alle autorità e agli organi competenti per l’applicazione della legislazione in materia di agricoltura tutte le informazioni necessarie, a presentare i documenti giustificativi e a permettere l’accesso agli edifici e alle superfici e l’esame dei libri contabili e della corrispondenza come pure il prelievo di campioni.

 

Domanda

Art. 1151Le domande di riconoscimento delle forme di azienda o di contributi sono inoltrate all’autorità competente su modulo ufficiale, corredate dalla documentazione richiesta.

2Per l’esame della domanda l’autorità competente può ricorrere ad attestati obiettivi e imparziali emanati da organizzazioni.

3[126]

 

Rifiuto della domanda

Art. 116L’autorità competente può respingere la domanda se le informazioni richieste non vengono fornite in tempo utile, sono incomplete o tendenziose oppure se non vengono concessi gli accessi agli edifici o alle superfici.

 

Decisioni

Art. 117L’autorità competente esamina la domanda, determina l’ammontare di un eventuale contributo e comunica la decisione al gestore che ha fatto la domanda.

 

Direttive e istruzioni

Art. 1181Le autorità e gli organi competenti per l’applicazione della legislazione in materia agricola emanano regolamenti, direttive o istruzioni e conducono rilevamenti relativi ai compiti di loro competenza.[127]

2I regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate da enti e associazioni dei produttori o di categoria entrano in vigore con l’approvazione del Dipartimento.

 

Art. 119[128]

 

Capitolo secondo

Tasse

 

In generale

Art. 120[129]1A copertura delle spese, la Sezione può prelevare una tassa corrispondente ad un massimo di fr. 1’000.–.

2I richiami di documenti o informazioni riguardanti rilevamenti nel settore agricolo rimasti inevasi per inattività e responsabilità dell’interessato sono soggetti alle seguenti tasse:

1° richiamo fr. 30.–

2° richiamo fr. 50.–

e in seguito tutte le spese per l’acquisizione dei dati non forniti, ritenuta una tariffa di fr. 40.– all’ora.

3Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione la Sezione riscuote, a copertura dei costi, una tassa in conformità dell’OSalV.[130]

4Per il rilascio delle autorizzazioni o delle revoche per l’esercizio dell’agriturismo fr. 50.–.

5Per ogni controllo e nel caso di irregolarità riscontrate nell’ambito dell’agriturismo è prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.–.

 

Prestazioni di controllo del Servizio cantonale d’ispezione e controllo

Art. 121[131]1Le prestazioni di controllo del Servizio cantonale d’ispezione e controllo sono retribuite come segue:

lett.

Tipo prestazione

fr.

a)

Tassa di base annuale

140.–/anno

b)

Controllo in azienda

  40.–/ora

c)

Marchi di qualità

  50.–/programma

2Le prestazioni di controllo sono fatturate dalla Sezione.

3Nel caso in cui la diffida rimanesse inevasa, la Sezione procede alla compensazione dell’importo dovuto dai gestori per le prestazioni di controllo con il credito generato dalle decisioni di concessione dei pagamenti diretti.[132]

 

Autorizzazione utilizzazione di prodotti per il trattamento delle piante

Art. 122[133]La Sezione, a copertura dei costi per i compiti di cui all’art. 70, preleva le seguenti tasse:

a)per l’esame e il rilascio dell’autorizzazione:  fr. 50.–;

b)per ogni giornata di corso di preparazione: fr. 100.–;

c)per il materiale didattico del corso di preparazione: fr. 50.–.

 

Prestazioni di consulenza

Art. 123[134]1Le prestazioni di consulenza alle aziende agricole sono retribuite come segue:

lett.

Tipo prestazione

fr.

a)

Piano di concimazione per azienda

100.–

b)

Piano di concimazione per parcella

  20.–

c)

Piano dei trattamenti

100.–

d)

Bilancio nutritivo (Suisse-Bilanz)

  50.–

e)

Bilancio foraggero (per PLCSI)

  20.–

f)

Tariffa forfetaria per trasferta

  30.–

g)

Tariffa oraria

  40.–/ora

h)

Abbonamento annuale

200.–/anno

2Con l’abbonamento annuale le aziende agricole hanno diritto a prestazioni gratuite. Non sono inclusi i bilanci nutritivi e foraggeri. Per perizie, stime e rapporti agronomici si applica la tariffa oraria.

3Le prestazioni fornite a enti pubblici, organizzazioni, privati e ditte private sono retribuite secondo la tariffa oraria di  fr. 80.–/ora.

4Le prestazioni di consulenza sono fatturate dalla Sezione.

 

Capitolo terzo

Disposizioni transitorie

 

Art. 124[135]

 

Art. 125[136]

 

Condotte veterinarie

Art. 126Gli Statuti delle Condotte sono da adeguare alle normative del presente regolamento entro 1 anno dall’entrata in vigore dello stesso.

 

Capitolo quarto

Abrogazione

 

Abrogazione

Art. 127Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

a)regolamento sulla terminologia agricola del 7 febbraio 1995;

b)regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura del 4 maggio 1994;

c)regolamento sulla promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura del 2 luglio 2003;

d)regolamento sui dati delle aziende agricole del 28 marzo 1995;

e)regolamento sulla consulenza agricola del 3 dicembre 1996;

f)regolamento sull’obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti del 17 aprile 1996;

g)regolamento sui crediti agricoli d’investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 17 aprile 1996;

h)regolamento concernente l’edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23 marzo 1983;

i)regolamento concernente l’adesione ed il finanziamento alle organizzazioni agricole nazionali di interesse generale del 17 aprile 1996;

l)regolamento sulla viticoltura del 28 maggio 1997;

m)regolamento sulla protezione dei vegetali del 4 febbraio 1998;

n)regolamento sull’allevamento e sulla vendita del bestiame del 2 giugno 1993;

o)regolamento sulle condotte veterinarie del 19 novembre 1985;

p)regolamento sull’assicurazione del bestiame del 20 settembre 1983;

q)decreto esecutivo sui contributi di superficie cantonali per la gestione del suolo agricolo del 17 aprile 1996;

r)decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi del 24 settembre 2002.

 

Capitolo quinto

Entrata in vigore

 

Entrata in vigore

Art. 128Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[137]

 

 

Pubblicato nel BU 2004, 3.

 

 

Allegato 1[138]

Contributi che i non membri interessati dalle misure di solidarietà sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 23:

1.Importo dei contributi

1.1I produttori che non sono membri devono versare all’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 della legge sull’agricoltura, riconosciuta con risoluzione n. 3174 del 13 luglio 2004 dal Consiglio di Stato quale «organizzazione di categoria» per il prodotto «vino», i seguenti contributi annuali massimi per quintale di uve trasformate in vino commerciale nel Cantone Ticino, per finanziare la propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi:

a)fr. 10.–/q per tutte le uve, fatta eccezione per le uve citate alle lett. b), c) e d);

b)fr. 5.–/q per le uve di varietà non definite, destinate alla produzione di vini a indicazione geografica tipica o di vini da tavola ai sensi degli art. 22, 23 e 24 dell’ordinanza sulla viticoltura e l’importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino);

c)fr. 5.–/q per le uve dei vitigni che figurano nell’elenco dei vitigni non ammessi per il taglio dei vini DOC;

d)fr. 5.–/q per le uve destinate alla produzione di vini da tavola ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 dell’ordinanza sul vino.

1.2L’uso proprio annunciato nell’ambito della dichiarazione della vendemmia, inteso come consumo in famiglia, è esentato da queste tasse fino al quantitativo massimo previsto dall’art. 39 cpv. 1 bis dell’ordinanza sul vino del 14 novembre 2007.

 

2.Misure di solidarietà

2.1Il contributo da versare secondo il numero 1 può essere impiegato solo per:

a)promozioni delle vendite mirate, con creazione di eventi e degustazioni;

b)manifestazioni ed esposizioni (partecipazione coordinata con i produttori);

c)pubblicità e sponsoring di manifestazioni legate al vino;

d)misure di marketing e comunicazione.

 

3.Trasmissione di dati

3.1La Sezione dell’agricoltura è autorizzata a trasmettere all’IVVT i dati relativi ai quantitativi di uve ufficialmente tassate e alla corrispondente classificazione.

 

4.Incasso dei contributi

4.1L’Interprofessione della vite e del vino ticinese procede all’imposizione ed al prelevamento annuale in base ai quantitativi ufficialmente controllati.

4.2Le tasse sono dovute dai vinificatori; essi sono responsabili del versamento dell’intera tassa dovuta all’Interprofessione.

 

5.Validità

5.1La misura è applicabile a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al 31 dicembre 2026 e sostituisce le risoluzioni del Consiglio di Stato n. 4009 del 7 settembre 2004 e n. 5565 del 5 novembre 2008.

 

6.Ricorsi

6.1.Contro le singole decisioni di imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Allegato 2[139]

Organismi nocivi per il settore agricolo ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 della legge sull’agricoltura:

a)Animali:

Arvicole

Drosophila suzukii (moscerino del ciliegio)

Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno)

Halyomorpha halys (cimice marmorizzata)

Harmonia axyridis (coccinella asiatica)

b)Piante:

Abutilon teophrasti (cencio molle)

Asclepias syriaca (albero della seta)

Aster lanceolatus, A. novi-belgii (aster americani)

Buddleja davidii (albero delle farfalle)

Cyperus esculentus (zigolo dolce)

Erigeron annuus (cespica annua)

Heliantus tuberosus (topinambur)

Heracleum mantegazzianum (panace di Mantegazzi)

Impatiens glandulifera, I. balfourii (balsamine)

Parthenocissus inserta (vite canadese)

Phytolacca americana (uva turca)

Poligoni asiatici (Reynountria spp., Polygonum polystachyum e ibridi)

Prunus laurocerasus (lauroceraso)

Pueraria lobata (pueraria)

Senecio inaequidens (senecione sudafricano)

Sicyos angulatus (zucca spinosa)

Solidago canadensis, S. gigantea (verghe d’oro nordamericane)

c)Funghi:

Complesso del mal dell’esca

Armillaria

Phytophtora spp. (fitoftora)

d)Fitoplasmi:

Legno nero

Scopazzi del melo

 

Allegato 3[140]

Contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’OSalV ai sensi dell’art. 70a:

 

Organismo

Essenza

Contributo forfettario per il solo estirpo

Contributo forfettario per sostituzione

Flavescenza dorata

Vite

-.–

2.–/mq

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[2]  Ingresso modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[3]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[4]  Art. abrogati dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2010, 169.

[5]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[6]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[7]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[8]  Cpv. modificato dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372; precedente modifica: BU 2021, 323.

[9]  Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[10]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[11]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[12]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[13]  Lett. modificata dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.

[14]  Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[15]  Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.

[16]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[17]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[18]  Lett. introdotta dal R 13.12.2023; in vigore dal 15.12.2023 - BU 2023, 372.

[19]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[20]  Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[21]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[22]  Art. abrogati dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[23]  Titolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[24]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[25]  Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[26]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[27]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[28]  Cpv. modificato dal R 13.11.2019; in vigore dal 15.11.2019 - BU 2019, 382.

[29]  Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2021, 323.

[30]  Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[31]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedente modifica: BU 2007, 615.

[32]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[33]  Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[34]  Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[35]  Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[36]  Frase modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[37]  Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[38]  Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 391.

[39]  Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[40]  Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[41]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[42]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[43]  Nota marginale modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[44]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedenti modifiche: BU 2013, 435; BU 2015, 528.

[45]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[46]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[47]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[48]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[49]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[50]  Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[51]  Cpv. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[52]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[53]  Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

[54]  Lett. modificata dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

[55]  Lett. introdotta dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 248.

[56]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[57]  Cpv. introdotto dal R 28.10.2020; in vigore dal 30.10.2020 - BU 2020, 317.

[58]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[59]  Titolo modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[60]  Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[61]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[62]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[63]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[64]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[65]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[66]  Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[67]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[68]  Titolo introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[69]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[70]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[71]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[72]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[73]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[74]  Art. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[75]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[76]  Art. reintrodotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[77]  Art. abrogati dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedenti modifiche: BU 2004, 409; BU 2008, 582; BU 2010, 169.

[78]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[79]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[80]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[81]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[82]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[83]  Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[84]  Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[85]  Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[86]  Art. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[87]  Nota marginale introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 323.

[88]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[89]  Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[90]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[91]  Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 731.

[92]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[93]  Nota marginale modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[94]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[95]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[96]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[97]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[98]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[99]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[100]  Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[101]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[102]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[103]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[104]  Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454; precedente modifica: BU 2015, 528.

[105]  Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[106]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[107]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[108]  Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[109]  Cpv. introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[110]  Lett. modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[111]  Lett. modificata dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[112]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[113]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[114]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[115]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[116]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU 2014, 119; BU 2015, 528.

[117]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[118]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[119]  Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421.

[120]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[121]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[122]  Capitolo abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[123]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[124]  Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421.

[125]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[126]  Cpv. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[127]  Cpv. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[128]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[129]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU 2015, 421; BU 2015, 528.

[130]  Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177.

[131]  Art. reintrodotto dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedenti modifiche: BU 2010, 169; BU 2015, 421.

[132]  Cpv. introdotto dal R 7.12.2017; in vigore dal 15.12.2017 - BU 2017, 454.

[133]  Art. modificato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[134]  Art. modificato dal R 18.5.2016; in vigore dal 20.5.2016 - BU 2016, 234; precedente modifica: BU 2015, 528.

[135]  Art. abrogato dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[136]  Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 10.7.2015 - BU 2015, 421; precedente modifica: BU 2004, 409.

[137]  Entrata in vigore: 2 gennaio 2004 - BU 2004, 3.

[138]  Allegato modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 121; precedenti modifiche: BU 2014, 391; BU 2015, 528; BU 2018, 298; BU 2021, 177.

[139]  Allegato introdotto dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 528.

[140]  Allegato modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 177; precedente modifica: BU 2015, 528.