Decreto esecutivo
concernente gli stabilimenti balneari
(del 31 marzo 1987)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 6 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 e successive modificazioni,
decreta:
Definizione
Art. 11È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l’area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.
2La presente regolamentazione non si applica segnatamente a:
a)piscine e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari e di altre attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell’ambito di prestazioni previste da specifico rapporto contrattuale;
b)…;[1]
c)piscine scolastiche;
d)piscine di istituti di cura.
3Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l’art. 17.[2]
Autorizzazione contenuto e allegati
Art. 21L’apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all’ottenimento dell’ autorizzazione da parte del municipio.
2La domanda deve contenere:
a)i dati personali del richiedente;
b)trattandosi di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il richiedente non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente;
c)un estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente;
d)l’indicazione del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e la superficie riservata a tale scopo;
e)l’indicazione del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi;
f)l’indicazione del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di raccolta degli scoli;
g)un piano quotato da cui risultino, in particolare, l’esatta ubicazione dello stabilimento balneare e la configurazione del terreno e della riva;
h)un attestato d’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, contemplante le prestazioni minime di cui all’art. 3.
Assicurazione
Art. 31Il titolare dello stabilimento balneare deve essere assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
2Le prestazioni devono essere le seguenti:
-capienza sino a 300 persone: fr. 1 000 000.- per sinistro;
-capienza da 301 a 1000 persone: fr. 2 000 000.- per sinistro;
-capienza oltre 1000 persone: fr. 3 000 000.- per sinistro.
Decisione
Art. 41Il Municipio decide dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.[3]
2Il municipio accerta periodicamente la esistenza dei requisiti che determinarono il rilascio dell’autorizzazione.
Titolare
Art. 5Il titolare dell’autorizzazione può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.
Requisiti del titolare
Art. 61Il titolare o titolari dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante della persona giuridica o unione di persone, deve essere maggiorenne, di buona condotta, solvibile, non privato dei diritti civili, e non avere iscritta nessuna condanna nel casellario giudiziale.
2Se straniero, il titolare deve essere in possesso del permesso di domicilio.
Gestione
Art. 7Il titolare può gestire personalmente lo stabilimento balneare oppure affidare, sotto la sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.
Requisiti del gerente
Art. 81Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve essere domiciliato nel Cantone, adempiere i requisiti indicati per il titolare e non risultare affetto da malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dello stabilimento.
2Il gerente per conto del titolare deve essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
3Il cambiamento di gerenza deve essere immediatamente notificato al municipio.
Cambiamento del titolare o del gerente
Art. 91Ogni cambiamento di titolare o di gerente deve essere preventivamente approvato dal municipio.
2Chi intende subentrare al titolare dell’autorizzazione deve presentare una dichiarazione di cessione.
3Il subingresso nella gerenza è concesso quando il subentrante provi di possedere i requisiti di cui all’art. 8.
Responsabilità del gerente
Art. 10Il gerente è responsabile della tutela dell’ordine, della moralità, dell’igiene e della sicurezza nello stabilimento balneare.
Chiusura
Art. 11La chiusura di uno stabilimento balneare deve essere tempestivamente notificata al municipio.
Estinzione dell’autorizzazione
Art. 12L’autorizzazione si estingue:
a)con la rinuncia del titolare;
b)con la morte del titolare, lo scioglimento della persona morale o la divisione dell’unione di persone;
c)la revoca.
Art. 13…[4]
Contenuto particolare dell’autorizzazione
Art. 14[5]Il Municipio stabilisce nell’autorizzazione:
a)il numero massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare;
b)il numero minimo di bagnini;
c)il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;
d)per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e al salvataggio.
Attrezzatura dello stabilimento
Art. 15Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
a)di un servizio di acqua potabile;
b)di adeguati impianti igienici;
c)di recipienti per la raccolta dei rifiuti, in proporzione al numero delle persone ospitate.
Installazioni sanitarie e acque residuali
Art. 161Lo stabilimento balneare deve essere dotato di installazioni sanitarie sufficienti.
2Le acque residuali provenienti dai servizi e dalle piscine devono essere trattate ed eliminate conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque.
Bagnino
Art. 171Durante le ore di apertura, nello stabilimento balneare devono essere costantemente presenti, qualora previsto nell’autorizzazione, uno o più bagnini facilmente riconoscibili dal pubblico.
2Il bagnino deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e appropriato secondo il suo compito di sorveglianza.[6]
3Il municipio può riconoscere la validità di certificati o brevetti equivalenti rilasciati all’estero.
Balneabilità delle acque
Art. 18[7]I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011.
Art. 19...[8]
Inquinamento
Art. 20[9]Il titolare dell’autorizzazione, il gerente, i municipi nonché gli agenti delle polizie cantonali e comunali devono segnalare alla Divisione dell’ambiente ogni caso di inquinamento.
Delimitazioni e segnali
Art. 211La zona in cui i bagnanti dello stabilimento balneare ubicato lungo la riva di un lago possono esercitare il nuoto senza pericolo deve essere delimitata mediante boe e ghirlande di colore giallo.
2Ad eccezione di quelli destinati al salvataggio, ogni altro natante è escluso da questo specchio d’acqua.
3Il municipio può imporre appropriate misure di sicurezza quando ragioni di opportunità lo esigono.
Regolamento interno
Art. 221In ogni stabilimento balneare deve essere esposto un regolamento contenente le norme di ordine interno, richiamante in particolare agli ospiti la prudenza e le principali precauzioni da prendere prima di inoltrarsi nell’acqua o in occasione di infortuni.
2Il regolamento deve essere redatto nelle lingue ufficiali e, se del caso, in altre lingue straniere.
Obblighi dei bagnanti
Art. 23I bagnanti sono tenuti:
a)a conformarsi alle limitazioni e ai divieti stabiliti dall’autorità competente;
b)a non nuotare oltre le zone di sicurezza stabilite nell’area degli stabilimenti balneari.
Modificazione dello stabilimento balneare
Art. 24Qualsiasi modificazione dello stabilimento balneare (aumento dell’area utilizzabile, trasformazione o riduzione dei servizi igienici, ecc.) deve essere preventivamente approvata dal municipio.
Tassa di rilascio
Art. 25Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5’000.- secondo il genere e l’importanza dello stabilimento balneare.
Tassa annuale
Art. 26Per l’esercizio dello stabilimento balneare è inoltre prelevata una tassa annuale da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1000.- secondo il genere, l’importanza e durata dell’apertura dello stabilimento balneare.
Multa
Art. 27Le infrazioni al presente decreto sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 5000.- conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.
Sospensione
Art. 28L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di un mese:
a)quando viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dal presente decreto;
b)quando il titolare o il gerente contravviene gravemente o ripetutamente alle norme del presente decreto;
c)quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.
Revoca
Art. 29L’autorizzazione deve essere revocata:
a)quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b)quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione;
c)quando viene meno per un periodo superiore a un mese, uno dei requisiti previsti dal presente decreto.
Autorità di ricorso
Art. 30[10]Contro le decisioni del municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Norma transitoria
Art. 311Per gli stabilimenti balneari esistenti deve essere presentata al municipio, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione conformemente al nuovo diritto.
2Sino alla decisione sulla nuova istanza l’esistente autorizzazione mantiene la sua validità.
Revoca dell’autorizzazione
Art. 32Il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 31 comporta la revoca dell’autorizzazione.
Abrogazione
Art. 33Sono abrogati gli art. 81-110 del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico dell’8 novembre 1966.
Entrata in vigore
Art. 34Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[11]
Pubblicato nel BU 1987, 99.
[1] Lett. abrogata dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
[2] Cpv. introdotto dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
[3] Cpv. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
[4] Art. abrogato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedente modifica: BU 2004, 209.
[5] Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
[6] Cpv. modificato dal DE 25.8.2021; in vigore dal 27.8.2021 - BU 2021, 266.
[7] Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedenti modifiche: BU 1994, 117; BU 2004, 209.
[8] Art. abrogato dal R 13.4.1994; in vigore dal 19.4.1994 - BU 1994, 117.
[9] Art. modificato dal DE 13.11.1995; in vigore dal 17.11.1995 - BU 1995, 560.
[10] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
[11] Entrata in vigore: 7 aprile 1987 - BU 1987, 99.