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 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992

Regolamento

di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

del 1° dicembre 1992 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sulle imposte e tasse di circolazione del 9 febbraio 1977 e relative modifiche,

decreta:

TITOLO I

Imposte di circolazione

 

Autorità competente

Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (in seguito: Sezione circolazione) è l’autorità competente a prelevare le imposte di circolazione.

 

Art. 1a, 1b[1]

 

Art. 1c, 1d, 1e[2]

 

Art. 1f[3]

 

Esonero dall’imposta di circolazione

Art. 2La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti:[4]

a)dello Stato

b)dei Corpi pompieri

c)destinati alla protezione civile

d)dei Corpi di polizia comunale

e)dei posti consolari

dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera

degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri

f)degli infermi di modeste condizioni finanziarie

g)delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze

h)delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso

i)di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità

l)mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.[5]

 

Tecniche di trazione o combustibile alternativi

Art. 2a[6]1I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione:[7]

a)i veicoli elettrici, al 100%;

b)i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;

c)i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25%.[8]

2

3L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata.[9]

4

 

Infermi di modeste condizioni finanziarie:

a) Definizione

Art. 3Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

b) Istanza e documentazione

Art. 4Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando:

a)un certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l’esonero;

b)una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

Targhe temporanee

a) Imposta di circolazione

Art. 4a[10]1Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.--, le seguenti imposte di circolazione:

Per la durata di

Motoveicoli /

macchine da lavoro

Autoveicoli peso sino a 35 q a pieno carico

Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico

24 ore

fr. 10.-

fr. 25.-

fr. 30.-

48 ore

fr. 15.-

fr. 30.-

fr. 45.-

72 ore

fr. 20.-

fr. 35.-

fr. 60.-

96 ore

fr. 25.-

fr. 40.-

fr. 75.-

Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore

 

fr. 15.-

fr. 30.-

fr. 45.-

2Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l’assicurazione responsabilità civile.

3Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.

 

b) Deposito di garanzia

Art. 4b[11]1Chi chiede la licenza temporanea deve depositare fr. 200.– a titolo di garanzia:[12]

a)fr. 200.-- se si tratta di viaggi in Svizzera;

b)fr. 500.-- se si tratta di viaggi all’estero.

2La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.

 

c) Supplementi

Art. 4c[13]1Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.

2Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.

 

d) Perdita o furto

Art. 4d[14]1In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all’autorità di rilascio.

2Dall’importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100.-- per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.

 

TITOLO II

Tasse di circolazione

Capitolo I

Disposizioni concernenti i conducenti

 

Tasse concernenti i conducenti, competenza e importi

Art. 5[15]La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)

 

Esami di guida

Fr.

 

1.

Esame teorico

 

 

 

- scritto

  30.–

 

 

- scritto (OAut)

  60.–

 

 

- in forma singola[16]

  60.–

 

2.

Esame pratico

 

 

 

- cat. A, A1

  80.--

 

 

- cat. B, BE, B1, C1E, DE, D1E, F,

 

 

 

trasporto professionale di persone con veicolo leggero

100.--

 

 

- cat. C, C1, D, D1, CE, Filobus[17]

180.--

 

3.

Esame di guida di controllo:

 

 

 

supplemento in aggiunta alla tassa base prevista alla cifra 2

  20.--

 

4.

Supplemento per esame effettuato fuori sede, in aggiunta alla tassa base prevista ai punti 2 e 3

da 20.-- a 100.--

 

5.

Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami

130.–[18]

b)

Licenze di condurre[19]

 

 

1.

Apertura incarto:

  20.--

 

2.

Rilascio:[20]

 

 

 

– della licenza per allievo conducente

   50.–

 

 

– della licenza di condurre

   60.–

 

 

– del permesso internazionale di condurre o rinnovo

   50.–

 

 

– della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale

   30.–

 

 

– del certificato di capacità per conducenti

   35.–

 

3.

Conversione di una licenza estera ed emissione:[21]

 

 

 

– della licenza di condurre

150.–

 

 

– della licenza di condurre (categorie professionali)

200.–

 

4.[22]

 

 

 

5.

Rilascio di un’ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)

 

  30.--

 

6.

Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente

 

  30.--

 

7.

Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo

 

 

  10.--

 

8.

Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera

 

  60.--

 

9. [23]

 

 

c)

Libretti di lavoro

 

 

1.

Rilascio del libretto di lavoro[24]

  20.--

 

2.

Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR)

 

  30.--

 

Capitolo II

Disposizioni concernenti i veicoli

 

Tasse concernenti i veicoli, competenza e importi

a) Sezione circolazione

Art. 6La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)[25]

Esami dei veicoli

Fr.

 

1.

Ciclomotore

  20.--

 

2.

Motoveicolo

  35.--

 

3.

Motoleggera

  35.--

 

3a.

Triciclo e quadriciclo a motore

  40.--

 

3b.

Slitta a motore

  60.--

 

4.

Monoasse

  30.--

 

5.

Monoasse agricolo

  30.--

 

6.

Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)

  80.–

 

7.

Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)

150.–

 

8.

Automobile

  80.–

 

9.

Furgoncino

  80.–

 

10.

Autobus

150.–

 

11.

Autofurgone

  80.–

 

12.

Autocarro

150.–

 

13.

Carro a motore

  70.–

 

14.

Carro a motore agricolo

  40.–

 

15.

Trattore

150.–

 

16.

Trattore agricolo

  40.–

 

17.

Trattore a sella leggero

  80.–

 

18.

Trattore a sella pesante

150.–

 

19.

Autoarticolato leggero

170.–

 

20.

Autoarticolato pesante

210.–

 

21.

Autosnodato

210.–

 

22.

Macchina semovente

130.–

 

23.

Carro di lavoro

  90.–

 

24.

Carro di lavoro agricolo

  90.–

 

25.

Veicolo agricolo combinato

  40.–

 

26.

Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera

  30.--

 

27.

Rimorchio trainato da veicolo leggero

  50.--

 

28.

Rimorchio trainato da veicolo pesante

  80.--

 

29.

Semirimorchio

  80.--

 

30.

Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo consacrato

 

 

 

da 20.--

 

 

 

a 500.--

 

30a

Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo importato, esonerato dall’approvazione del tipo, non al beneficio di privilegi doganali, secondo il genere del veicolo e il tempo consacrato

da 20.--

a 500.--

 

31.

Supplemento di tassa per il collaudo di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose

 

 

50.--

 

31a

Supplemento per collaudo effettuato fuori sede, in aggiunta alla tassa base prevista ai punti da 1 a 29

 

da 20.--

 

a 100.--

 

32.

Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo consacrato

 

 

da 20.--

 

 

a 500.--

 

33.

Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato

 

 

 

 

da 20.--

 

 

 

 

a 500.--

 

34.

Ogni pesatura di controllo

  10.--

 

35.

Conferma di riparazione[26]

20.--

 

36.

Conversione tardiva della conferma di riparazione in collaudo[27]

20.--

 

 

 

b)

Licenza di circolazione[28]

 

 

1.

Rilascio:

 

 

 

-

della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva o della licenza di circolazione per un veicolo di riserva

 

  50.--

 

 

-

del certificato internazionale per autoveicolo, rimorchio, semirimorchio o rinnovo

 

  40.--

 

 

-

della licenza di circolazione per ciclomotori[29]

  20.--

 

2.

Rilascio:

 

 

 

-

del certificato di capacità per conducenti[30]

  35.--

 

3.

Sostituzione o emissione di un duplicato:

 

 

 

-

della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva

 

  30.--

 

 

-

della licenza di circolazione per ciclomotori

  15.--

 

4.

Modifica della licenza di circolazione, della licenza di circolazione collettiva, della licenza di circolazione per un veicolo di riserva o della licenza di circolazione per ciclomotori ad eccezione del cambiamento di indirizzo.[31]

 

 

 

  20.–

c)

Targhe

 

 

1.

Rilascio:

 

 

 

-

di una coppia di targhe o relativa ristampa

  40.--

 

 

-

di una targa singola o relativa ristampa

  20.--

 

 

-

di una targa di ciclomotore

  10.--

 

 

-

di targhe CC (tassa d’uso)

  30.--

 

 

-

di targhe depositate[32]

  15.--

 

1a

...[33]

 

 

1b

Per la ristampa urgente di una targa viene percepito un supplemento di fr.  30.--[34]

 

 

1c[35]

Cessione delle targhe, all’interno della famiglia (coniugi, partner registrati, fratelli, discendenti in linea retta) supplemento di

  50.–

 

 

Cessione delle targhe, negli altri casi supplemento di

120.-

 

1d

Proroga del periodo di deposito della targa, all’anno[36]

50.-

 

1e

Mancato ritiro di una targa acquistata all’asta o a prezzo fisso[37]

da 50.--

a 200.--

 

2.

Esame e decisione concernente il sequestro di targhe

100.--

 

 

 

 

d)

Tassa di prima immatricolazione

 

 

1.

Tassa per ogni veicolo alla prima immatricolazione[38]

   30.–

 

2.[39]

 

 

 

 

 

 

e)

Permessi speciali

Permesso unico Fr.

Permesso duraturo annuale Fr.

 

1.

Tassa base per l’emissione di un permesso speciale in deroga alle indicazioni stabilite dalle leggi o segnali

 

20.--

 

80.--

 

Nel caso si rendesse necessario un esame tecnico, la Divisione delle costruzioni preleva, per ogni singolo permesso:

 

 

 

 

- casi semplici (esame segnaletica, geometria, presenza cantieri)

100.--

 

 

 

- casi da approfondire (portanza strutture stradali)

300.--

2000.--

 

 

- in casi particolari e complicati, come pure per gli eventuali riesami tecnici in casi di permessi annuali, verranno fatturati i costi effettivi in base al tempo impiegato.[40]

 

 

 

2.

Alla tassa base sono aggiunte in modo cumulativo le seguenti tasse:

 

 

 

 

- per la lunghezza

  40.--

240.--

 

 

- per la larghezza

  50.--

300.--

 

 

- per l’altezza

  50.--

300.--

 

 

- per il peso

  50.--

300.--

 

 

- per la pressione sugli assi

100.--

 

 

 

- per lo sbalzo anteriore

  40.--

240.--

 

 

- per lo sbalzo posteriore

  40.--

240.--

 

 

- per il permesso festivo

  10.--

  60.--

 

 

- per il permesso notturno

  20.--

360.--

 

 

- per le altre eccezioni non elencate[41]

  10.--

  60.--

 

3.

Rilascio di un permesso speciale:

 

 

 

 

-

per gatto delle nevi o motoslitta

 

20.--

 

 

-

per veicoli agricoli equipaggiati di calla neve

 

20.--

 

 

-

per veicoli allegorici

 

20.--

 

 

-

per veicoli d’epoca

 

20.--

 

4.

Modifica, sostituzione del permesso speciale o emissione del duplicato durante la validità del permesso

 

 

 

30.--

 

b) Imprese o organizzazioni private

Art. 7Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento.

 

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

Tasse diverse, competenza e importi

Art. 8La Sezione circolazione riscuote le seguenti tasse:

a)

Maestri conducenti e scuole di guida

Fr.

 

1.[42]

 

 

 

2.

Esame di controllo per maestro conducente

300.--

 

3.[43]

 

 

 

4.

Omologazione di una sala di teoria

200.--

 

5.

Ispezione periodica o supplementare di una scuola di guida

fino a 200.--[44]

b)

Informazioni

 

 

1.

Informazioni sull’identità del detentore di una targa o del suo assicuratore

 

5.--

 

2.

Altre informazioni

10.--

 

3.

Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o professionali del ramo, secondo contratto

 

 

da 10.--

 

 

a 10000.--

 

4.

Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato

 

 

da 10.--

 

 

a 3000.--

 

 

 

 

c)

Tasse diverse

 

 

 

1.

Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un’autorizzazione secondo l’art. 52 LCS

 

 

da 50.--

 

 

a 1000.--

 

2.

Esame e decisione concernente il rilascio della licenza di circolazione collettiva con targhe professionali

 

 

100.--

 

3.

Sopralluogo alla sede di un’azienda che ha fatto richiesta della licenza di circolazione collettiva con targhe professionali o che è già titolare di tale licenza e targhe

 

 

 

 

100.--

 

4.

Perizia ordinata dall’autorità giudiziaria penale

da 100.--

a 10000.--

 

5.

Dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse

da 10.--

a 100.--

 

6.[45]

Tassa di richiamo

 

   20.–

 

7.

Fotocopie diverse, per pagina

-.50

 

8.

Corsi di formazione[46]

da 50.--

a 1000.--

 

Art. 8a[47]Per i compiti previsti all’art. 23 del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti:

a)una tassa di esame da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 2000.-- a dipendenza della complessità dell’incarto;

b)in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

 

Tassa per mancata presentazione

Art. 9[48]1Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida ed agli esami dei veicoli, può essere riscossa l’intera tassa dovuta.

2Nei casi in cui gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, può essere riscossa l’intera tassa dovuta.

 

Tassa per l’allestimento della licenza di condurre

Art. 101All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).

2Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.

 

Tassa per permessi speciali duraturi

Art. 111La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.

2Le frazioni di mese contano per mese intero.

 

Rimborso della tassa

Art. 121In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.

2La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.

 

Esonero dalle tasse

Art. 131È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli:

a)dello Stato;

b)dei Corpi pompieri;

c)destinati alla Protezione civile.

2È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

Norma abrogativa

Art. 14Il presente regolamento abroga il regolamento di applicazione alla legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 26 giugno 1984 e successive modifiche.

 

Entrata in vigore

Art. 15Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

 

 

Pubblicato nel BU 1992, 407.

 

 

ALLEGATO[49]


[1]  Art. abrogati dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548; BU 2022, 325.

[2]  Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

[3]  Art. abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2013, 548.

[4]  Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedente modifica: BU 2013, 548.

[5]  Lett. modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410; precedente modifica: BU 2008, 659.

[6]  Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

[7]  Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

[8]  Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.

[9]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

[10]  Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[11]  Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[12]  Frase modificata dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472.

[13]  Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[14]  Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[15]  Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 678; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120.

[16]  Cifra modificata dal R 12.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 586; precedente modifica: BU 2011, 515.

[17]  Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450; precedente modifica: BU 2011, 515.

[18]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[19]  Lett. modificata dal R 18.3.2003; in vigore dal 1.4.2003 - BU 2003, 120.

[20]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[21]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[22]  Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

[23]  Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

[24]  Cifra modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 678.

[25]  Lett. modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 596; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2008, 678; BU 2012, 586.

[26]  Cifra introdotta dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472.

[27]  Cifra introdotta dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472.

[28]  Lett. modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521; precedente modifica: BU 2011, 515.

[29]  Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

[30]  Cifra modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

[31]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521; precedente modifica: BU 2008, 678.

[32]  Cifra modificata dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

[33]  Cifra abrogata dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128; precedente modifica: BU 1996, 505.

[34]  Cifra modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 678; precedente modifica: BU 1996, 505.

[35]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521; precedente modifica: BU 1996, 505.

[36]  Cifra introdotta dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128.

[37]  Cifra modificata dal R 19.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 472; precedente modifica: BU 2017, 128.

[38]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[39]  Cifra abrogata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[40]  Cifra modificata dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

[41]  Cifra modificata dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

[42]  Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

[43]  Cifra abrogata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

[44]  Cifra modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548.

[45]  Cifra modificata dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 521.

[46]  Cifra introdotta dal R 19.10.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 515.

[47]  Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

[48]  Art. modificato dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 450.

[49]  Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.