Regolamento
sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti
del 10 luglio 2001 (3 febbraio 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 2 della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997,
decreta:
Comprensori e settori
Art. 11Il territorio del Cantone è organizzato secondo i seguenti 5 comprensori in cui operano altrettante Commissioni regionali dei trasporti (CRT):
a)Mendrisiotto: distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide;
b)Luganese: distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso quello di Isone;
c)Locarnese: distretti di Locarno e Vallemaggia;
d)Bellinzonese: distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isone;
e)Tre Valli: distretti di Leventina, Blenio e Riviera.[1]
2Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i Settori di trasporto (Settore), formati dai rispettivi Comuni, dalle Associazioni dei Comuni (Associazione) e dagli Enti regionali per lo sviluppo (ERS).[2]
3Ogni Settore costituisce di regola una propria Assemblea ed è rappresentato nella CRT con un numero proporzionale di membri.
4È data facoltà ai diversi Settori di costituire un’unica Assemblea.
Assemblea del settore
a) composizione e funzionamento
Art. 21L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del Settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.
2Dove il Settore coincide con un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dal Municipio.
3Dove il Settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.[3]
4L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.[4]
b) compiti
Art. 3L’Assemblea ha il compito di:
a)nominare il proprio Presidente;
b)designare i suoi rappresentanti nella CRT;
c)individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre la priorità degli interventi;
d)esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
e)provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.
Associazione dei Comuni come Settore
a) funzionamento
Art. 4[5]1Se il comprensorio dell’Associazione dei Comuni coincide con quello del Settore, l’Associazione può assumere i compiti e le funzioni dell’Assemblea del Settore per i Comuni che la costituiscono.
2Gli organi dell’Associazione deliberano secondo i propri statuti.
b) compiti
Art. 5L’Associazione ha il compito di:[6]
a)designare i suoi rappresentanti nella CRT entro due mesi dal rinnovo dei propri organi;[7]
b)individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre le priorità degli interventi;
c)esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
d)provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.
Commissioni regionali dei trasporti
a) composizione
Art. 6[8]1CRT del Mendrisiotto composta da 17 membri, in rappresentanza dei 15 Comuni e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB):
a)Mendrisio: 2 membri
b)Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio, Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, Val Mara: un membro ciascuno, per un totale di 14 membri
c)Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro[9]
2CRT del Luganese composta da 15 membri, in rappresentanza di 5 Settori di trasporto:
a)Lugano: 3 membri
b)Ceresio Centrale: Muzzano, Collina d’Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso, Sorengo e Vico Morcote: 3 membri
c)Ceresio Nord: Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Porza e Vezia: 3 membri
d)Malcantone: Agno, Aranno, Alto Malcantone, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Curio, Magliaso, Manno, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa e Vernate: 3 membri[10]
e)Valli di Lugano: Bedano, Capriasca, Gravesano, Isone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origlio, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne: 3 membri[11]
3CRT del Locarnese composta da 17 membri, in rappresentanza di 9 Settori di trasporto e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM):
a)Locarno: 3 membri
b)Verbano Est: Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-Contra: 2 membri[12]
c)Verbano Centro: Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina: 3 membri
d)Comune di Verzasca: 1 membro[13]
e)Comune di Onsernone: 1 membro[14]
f)Associazione dei Comuni della Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia: 1 membro
g)Circolo della Melezza: Centovalli e Terre di Pedemonte: 1 membro
h)Verbano Ovest: Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona: 3 membri
i)Gambarogno: 1 membro
l)Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro
4CRT del Bellinzonese composta da 9 membri, in rappresentanza dei Comuni sottoelencati:
–Bellinzona: 5 membri
–Arbedo-Castione: 1 membro
–Lumino: 1 membro
–S. Antonino: 1 membro
–Cadenazzo: 1 membro.[15]
5CRT delle Tre Valli composta da quattro membri, di cui almeno tre dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV), in rappresentanza dei distretti di Leventina, Blenio e Riviera.[16]
b) designazione dei rappresentanti nella CRT
Art. 7[17]1I Municipi dei Comuni con più rappresentanti nella CRT designano almeno uno di essi tra i propri membri.
2I delegati dei Settori di trasporto formati da due Comuni sono scelti di regola tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.
3I delegati dei Settori di trasporto formati da più Comuni sono scelti tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.
4I delegati delle Associazioni dei Comuni devono di regola far parte di un esecutivo comunale.
5I Consigli direttivi degli Enti regionali per lo sviluppo designano i loro rappresentanti, delegando almeno un membro che, di regola, deve far parte di un esecutivo comunale.[18]
c) funzionamento
Art. 81La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
2Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3La CRT può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.
d) compiti
Art. 91I compiti della CRT sono:
a)nominare il proprio Presidente e vice-presidente;
b)allestire il progetto di Piano cantonale dei trasporti (PCT) relativo agli aspetti regionali (compresa la valutazione dei costi, le priorità e la chiave di riparto intercomunale);
c)allestire, se incaricata dal Dipartimento del territorio, il progetto di PCT relativo agli aspetti interregionali;
d)proporre al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’art. 10 della legge sui trasporti pubblici;
e)formulare i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (art. 37 cpv. 1 legge sui trasporti pubblici);
f)preventivare una valutazione dei costi necessari all’attuazione delle opere previste dal PCT e la cronologia temporale degli interventi;
g)definire l’organizzazione interna e le modalità d’informazione;
h)garantire il coordinamento e l’integrazione delle procedure speciali rese necessarie dal PCT;
i)collaborare con il Cantone nel coordinamento delle procedure attuative;
l)rappresentare tutti i Comuni della CRT verso l’esterno per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività.
2A tal fine la CRT deve preventivamente:
a)individuare i problemi, stabilire le priorità ed allestire un programma di lavoro e relativo preventivo, secondo modalità e procedure proprie;
b)valutare, sentita l’Autorità cantonale, l’opportunità di formare uno o più gruppi tecnici composti da:
1.operatori incaricati di elaborare gli studi pianificatori necessari;
2.rappresentanti dei Servizi competenti dell’Amministrazione cantonale, della Confederazione, dei Comuni, degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), delle Imprese di trasporto ed altri Enti interessati;[19]
c)controllare e coordinare l’avanzamento dei lavori degli operatori;
d)verificare la fattibilità delle proposte elaborate, ricercando l’adesione dei Comuni e del Cantone e consultando Enti e Associazioni;
e)elaborare ed adottare i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e trasmetterli ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione;
f)curare e coordinare l’informazione dell’opinione pubblica.
3La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.
Ruolo dell’Autorità cantonale
Art. 10Il Consiglio di Stato, tramite i propri Servizi competenti:
a)partecipa nel quadro dei gruppi tecnici all’elaborazione del PCT;
b)assicura il coordinamento con gli altri Piani regionali dei trasporti e con il livello interregionale;
c)esamina ed approva il programma di lavoro proposto dalla CRT ed assicura la quota di finanziamento cantonale per gli studi di base e l’elaborazione del PCT;
d)può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei Settori di trasporto;
e)dirime definitivamente eventuali divergenze.
Finanziamento delle CRT
Art. 111Le spese di funzionamento delle CRT e della sua Segreteria sono a carico dei Comuni membri, che su proposta della rispettiva CRT, se le ripartono consensualmente.
2In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.
Durata in carica delle CRT e dei loro membri
Art. 121Le CRT restano in funzione a tempo indeterminato.
2La durata in carica dei loro membri, sempre rieleggibili, coincide con quella della legislatura comunale, ritenuto che i singoli membri restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
Norma abrogativa
Art. 13Le convenzioni già sottoscritte per la costituzione delle Commissioni intercomunali dei trasporti sono abrogate e vengono sostituite dal presente regolamento.
Entrata in vigore
Art. 141Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[20]
2È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 giugno 2001.
Pubblicato nel BU 2001, 210.
[1] Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137; precedente modifica: BU 2016, 421.
[2] Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[3] Cpv. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
[4] Cpv. introdotto dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
[5] Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[6] Frase modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[7] Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[8] Art. modificato dal R 12.10.2016; in vigore dal 14.10.2016 - BU 2016, 421; precedenti modifiche: BU 2004, 217; BU 2010, 181; BU 2014, 184.
[9] Cpv. modificato dal R 1.2.2023; in vigore dal 3.2.2023 - BU 2023, 26.
[10] Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
[11] Cpv. modificato dal R 8.5.2018; in vigore dal 11.5.2018 - BU 2018, 175.
[12] Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
[13] Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
[14] Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.
[15] Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.
[16] Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.
[17] Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.
[18] Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[19] Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
[20] Entrata in vigore: 13 luglio 2001 - BU 2001, 210.