702.100

 : L sul raggruppamento e la permuta dei terreni - 23 novembre 1970

 

Legge

sul raggruppamento e la permuta dei terreni

(del 23 novembre 1970)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 20 maggio 1969 n. 1586 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I

Il raggruppamento

Capitolo I

Principi generali

 

Scopo

Art. 11Il raggruppamento ha principalmente per scopo:

a.la migliore utilizzazione del suolo in generale;

b.la sistemazione e la formazione di aziende agricole razionali e l’organizzazione della produzione agraria e dell’economia forestale e pastorizia;

c.la misurazione dei fondi e l’impianto del registro fondiario.

2Il raggruppamento è inoltre, ove occorre, strumento per l’attuazione dei piani regolatori, dei piani particolareggiati o dei piani di utilizzazione. Esso deve, in ogni caso, concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.[1]

 

Pubblica utilità

Art. 2Le opere di raggruppamento sono riconosciute di pubblica utilità.

 

Promovimento

Art. 2a[2]Gli enti pubblici o i proprietari interessati che intendono promuovere opere di raggruppamento devono presentare domanda motivata al Consiglio di Stato.

 

Decisione

Art. 2b[3]1Il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni quando:

- su domanda

a.la domanda è accompagnata dall’adesione della maggioranza dei proprietari o dei proprietari che rappresentano la maggioranza dei valori ufficiali di stima delle superfici da raggruppare, e se la migliore utilizzazione del suolo lo giustifica;

b.il Municipio lo richiede per l’attuazione del piano regolatore o di uno particolareggiato;

- d’ufficio

c.è necessario per l’eccessivo frazionamento del terreno, come pure per un’inadeguata configurazione dei fondi;

d.è previsto da un piano regolatore, da un piano particolareggiato o da un piano d’utilizzazione;

e.si tratta di risolvere il problema del raggruppamento dei terreni con annesse reti stradali combinato con la misurazione catastale esteso a intere regioni comprendenti diversi Comuni;

f.occorre completare o estendere l’opera di raggruppamento in uno o più Comuni;

g.è necessario eseguire la misurazione catastale o l’impianto del registro fondiario.

2Il Consiglio di Stato, nell’ambito della procedura d’approvazione del piano regolatore o del piano particolareggiato, può inoltre ordinare al Municipio l’esecuzione del raggruppamento terreni quando lo reputi necessario per l’attuazione del piano.

 

Attuazioni

Art. 2c[4]Il raggruppamento viene attuato conformemente a una delle seguenti procedure:

a.raggruppamento terreni a carattere generale;

b.ricomposizione particellare;

c)[5]

L’assetto fondiario può inoltre venire migliorato mediante permuta generale e rettifica dei confini.

 

Art. 2d[6]Il Consiglio di Stato, qualora non siano date le premesse per una permuta generale, dopo aver valutato i pubblici interessi e uditi gli Enti interessati, stabilisce il tipo di procedura tenendo conto dei seguenti criteri:[7]

a.RT a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente problemi agricolo-forestali che richiedono pure la costruzione di strade e altre opere di miglioria fondiaria.

Se nel comprensorio sono inclusi anche terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante questa procedura;

b.ricomposizione particellare quando si tratta di risolvere principalmente problemi legati alle zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante.

 

Comprensorio provvisorio[8]

Art. 2e[9]1In base alla procedura stabilita dall’art. 2d il Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati, fissa il comprensorio provvisorio.

2-4[10]

 

Art. 3[11]

 

Art. 4[12]

 

Mutazioni di proprietà

Art. 51Il Dipartimento è autorizzato a stabilire una data dopo la quale, fino all’immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi, mutazioni di proprietà non sono più prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto dei fondi se in contrasto con le previsioni del raggruppamento terreni.[13]

2[14]

3[15]

 

Modificazioni dello stato fisico dei fondi

Art. 61Le modificazioni dello stato fisico dei fondi nel periodo intercorrente fra l’approvazione del progetto di massima e la definitiva approvazione del nuovo riparto, sono vietate, salvo autorizzazione del Dipartimento.

2L’autorizzazione è rifiutata se le modificazioni pregiudicano notevolmente la realizzazione del progetto.[16]

3Il taglio delle piante e dei boschi nel comprensorio di raggruppamento è vietato salvo autorizzazione del Dipartimento competente.[17]

4Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con una multa fino a fr. 30'000.-- da applicare a norma della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[18]

 

Iscrizione nel registro fondiario[19]

Art. 7[20]Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro fondiario, la costituzione e la trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme in materia di registro fondiario.

 

Capitolo II

Raggruppamento a carattere generale[21]

 

Art. 8...[22]

Art. 9...[23]

Art. 10...[24]

 

Progetto di massima:

a) allestimento

Art. 11[25]1Decretata la procedura del raggruppamento terreni a carattere generale in base all’art. 2d lett. a), il Consiglio di Stato invita i promotori a presentare:

a.un progetto di massima allestito secondo le norme dell’Autorità cantonale e federale;

b.un progetto di regolamento consortile.

2Nel caso in cui il raggruppamento è deciso d’ufficio, il progetto di massima sarà fatto allestire dal Dipartimento in collaborazione con il Municipio dei Comuni interessati.

 

b) pubblicazione

Art. 121Il Consiglio di Stato, approvato in via preliminare il progetto di massima, ove occorresse d’intesa con l’Autorità federale, ordina la pubblicazione degli atti per un periodo di trenta giorni nella cancelleria dei Comuni interessati.

2Gli atti comprendono pure l’elenco degli enti pubblici e privati interessati, indicati genericamente se si trovano nel comprensorio e singolarmente se si trovano fuori dello stesso.

3Il decreto di approvazione, con la menzione dei termini di pubblicazione e di ricorso, è pubblicato dal Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale del Cantone.

 

c) ricorsi

Art. 131Il diritto di ricorso spetta agli enti pubblici ed ai titolari di diritti reali che giustificano un legittimo interesse.

2Il ricorso può essere diretto contro:

a.il comprensorio e l’elenco degli interessati;

b.le opere consortili ed il relativo costo;

c.l’ampliamento delle opere chieste da enti pubblici come all’art. 22.

3Il ricorso deve essere insinuato al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.[26]

4Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[27]

 

Art. 14[28]

 

Ente esecutore delle opere: Consorzio

Art. 15Il raggruppamento è attuato da un Consorzio ai sensi degli art. 56 segg., la cui costituzione è ordinata dal Consiglio di Stato dopo l’approvazione del progetto di massima e l’accertamento dell’elenco degli interessati.

 

Progetto particolareggiato:

a) allestimento

Art. 16Il Consorzio elabora il progetto particolareggiato, che comprende il progetto delle opere costruttive e quello del nuovo riparto.

 

b) …

Art. 17[29]

 

c) …

Art. 18[30]

 

d) criteri del nuovo riparto

Art. 191I proprietari hanno diritto all’equivalente in natura del loro terreno prima del raggruppamento. Un’indennità pecuniaria può essere corrisposta solo a conguaglio di piccole differenze di valore o di scorpori di limitata estensione.

2Tuttavia i fondi incolti e quelli che non sono normalmente utilizzabili secondo le finalità del raggruppamento o della pianificazione del territorio perché di superficie troppo piccola, possono essere espropriati in sede di nuovo riparto. La destinazione delle superfici espropriate sarà determinata dall’interesse pubblico prevalente.[31]

3Nelle zone agricole il nuovo riparto deve tendere alla massima concentrazione dei fondi ed assicurare all’agricoltura i terreni migliori.

4Nelle zone edificabili il nuovo riparto dei fondi deve tenere conto delle norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.[32]

 

e) soppressione o costituzione di diritti reali

Art. 201I proprietari interessati o gli aventi diritto devono notificare al progettista, in sede di accertamento della proprietà, i loro diritti reali.

2Le servitù, gli oneri fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l’esecuzione del raggruppamento terreni non hanno più ragione di sussistere, devono essere soppressi.

3Il progettista e la Commissione di ricorso possono istituire o sopprimere servitù per le esigenze del nuovo riparto.[33]

 

f) cessione collettiva

Art. 211I consorziati devono cedere gratuitamente, in proporzione del valore dei terreni di cui sono proprietari, l’equivalente del terreno necessario alla costruzione delle strade, dei canali e delle altre opere consortili.

2La percentuale da corrispondere è fissata in modo uniforme per tutto il comprensorio o per sezioni.

 

Espropriazione per opere di pubblica utilità

Art. 221Gli enti pubblici possono domandare al Dipartimento l’assegnazione di terreno per l’esecuzione di opere di pubblica utilità.

2Se l’assegnazione è richiesta per l’ampliamento di opere consortili, o per strade cantonali o comunali, la domanda motivata dev’essere, di regola, presentata prima della pubblicazione del progetto di massima.[34]

3Se concerne l’assegnazione di terreno per opere pubbliche di altro genere e comunque non strettamente legate alle finalità del raggruppamento (come ad esempio aree scolastiche, cimiteri, campi da gioco), la domanda deve essere presentata prima dello studio del progetto di nuovo riparto dei fondi.[35]

4Il terreno necessario per le opere menzionate ai capoversi 2 e 3 è risarcito in base al valore definito dai periti estimatori, di cui all’art. 106, nell’ambito della procedura di raggruppamento. Contro l’indennità offerta hanno facoltà di ricorso in prima e seconda istanza l’espropriato e l’ente pubblico autore dell’espropriazione.[36]

5La procedura per l’evasione dei ricorsi contro gli indennizzi per fabbricati o eventuali diritti espropriati e per eventuali pregiudizi recati ai fondi è regolata dall’art. 28 cpv. 3.[37]

 

Art. 23[38]

 

Sussidi:

a) ammontare

Art. 241Il Cantone, nei limiti dei crediti in bilancio, sussidia i raggruppamenti a carattere generale, e le opere di adattamento dei terreni per la lavorazione meccanica fatte eseguire dal Consorzio entro due anni dal nuovo riparto, nella misura dal 30% al 35%, ed in casi particolari fino ad un massimo del 40%, tenuto conto dell’importanza agricola del raggruppamento, della regione in cui si trova il Comune e delle sue condizioni finanziarie.[39]

2Nelle zone edificabili il sussidio di regola è limitato alle operazioni geometriche.[40]

3...[41]

 

b) decisione

Art. 251Il progetto delle opere costruttive, previa approvazione degli uffici tecnici cantonali e federali, è trasmesso dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio per l’approvazione e la decisione sul sussidiamento.

2Il progetto è quindi sottoposto all’autorità federale per lo stanziamento dei sussidi della Confederazione.

 

Art. 26[42]

 

a) ricorsi

Art. 271Contro gli atti del progetto delle opere costruttive e le indennità offerte, è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

2Il ricorso dev’essere presentato in due copie entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[43]

 

b) decisione sui ricorsi ed approvazione

Art. 281[44]

2I ricorsi contro le indennità per le colture espropriate sono decisi dal perito distrettuale, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[45]

3I ricorsi contro le indennità per l’espropriazione di fabbricati o di eventuali diritti come pure per eventuali pregiudizi arrecati ai fondi delle opere costruttive sono decisi secondo la legge di espropriazione.[46]

 

Immissione in possesso

Art. 29Decorso il termine di pubblicazione il Consiglio di Stato può ordinare l’immissione in possesso del sedime necessario per le opere consortili, a meno che al ricorso sia stato concesso effetto sospensivo ad opera dell’autorità giudicante.

 

Pubblicazione del vecchio particellare

Art. 301Prima dello studio del nuovo riparto, i documenti del vecchio particellare devono essere pubblicati secondo la procedura prevista delle normative sulla misurazione ufficiale.[47]

2Non si procede alla pubblicazione dove esiste la misurazione ufficiale o la misurazione aerofotogrammetrica approvata dal Consiglio di Stato.[48]

3I proprietari interessati e gli aventi diritto devono notificare al progettista, in sede di accertamento delle proprietà, i loro diritti ed oneri reali.

4Il Consiglio di Stato fissa le modalità ed i termini di notifica.

 

Pubblicazione del progetto di nuovo riparto

Art. 311Il Consiglio di Stato, uditi ove occorra gli uffici tecnici federali, approva in via preliminare il nuovo riparto.[49]

2[50]

 

a) ricorsi

Art. 321Ogni proprietario può presentare ricorso al Consiglio di Stato, entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, contro il contenuto del progetto di nuovo riparto di cui all’art. 18 e seguenti.

2-3[51]

 

b) contestazioni di natura civile

Art. 331Se un ricorso involge una questione di diritto civile, il Consiglio di Stato assegna alla parte interessata un termine perentorio per proporre la lite davanti al foro giudiziario competente.

2L’interessato deve produrre all’autorità di ricorso la prova di aver proposto la lite nel termine assegnatogli.

3Quest’azione non sospende le opere di nuovo riparto, a meno che sia stato concesso effetto sospensivo.

 

c) decisione dei ricorsi in prima istanza

Art. 341La decisione dei ricorsi è affidata alla Commissione di ricorso prevista dall’art. 107 della presente legge.[52]

2-5[53]

 

d) terminazione ed immissione

provvisoria in possesso

Art. 351Il Consiglio di Stato, sulla base delle decisioni dei ricorsi di prima istanza, ordina la terminazione provvisoria dei fondi e l’immissione provvisoria in possesso, riservato l’esito dei ricorsi in seconda istanza.

2Il decreto stabilisce le modalità della consegna ed il termine di ricorso in seconda istanza non inferiore ai trenta giorni.

3Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione del progetto di nuovo riparto modificato.

 

e) ricorsi in seconda istanza

Art. 361Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.[54]

2-3[55]

 

f) …

Art. 37[56]

 

g) approvazione definitiva del nuovo riparto

Art. 38Esaurita la procedura di ricorso, il Consiglio di Stato dichiara definitivo il nuovo riparto dei fondi.

 

Piano di finanziamento:

1. Allestimento e pubblicazione

Art. 391Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito il fabbisogno del Consorzio, la delegazione consortile sottopone al Consiglio di Stato, per approvazione, il piano definitivo di finanziamento per il prelevamento dei contributi a carico degli enti pubblici e privati interessati.[57]

2[58]

 

2. Contributi

a) principio

Art. 401Ogni interessato è tenuto al pagamento al Consorzio di un contributo fissato in proporzione al vantaggio derivantegli dal raggruppamento o da singole opere.

2La delegazione consortile provvede all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei crediti risultanti dal conguaglio, nonché al pagamento dei debiti per lo stesso titolo.

 

b) …

Art. 41[59]

 

c) ricorsi

Art. 42[60]1Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

2I ricorsi sono decisi dalla Commissione di ricorso, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.[61]

 

d) acconti

Art. 431Costituito il Consorzio, la delegazione consortile può decidere il prelevamento di acconti sui contributi stabilendone l’importo e la scadenza.

2Il prelevamento può essere iniziato con l’autorizzazione del Consiglio di Stato non appena approvato il progetto di massima.

 

e) prescrizione

Art. 441Il credito per i contributi ed i conguagli si prescrive in dieci anni; il termine decorre dal giorno in cui il credito è esigibile.

2Alla prescrizione sono del resto applicabili per analogia le norme del Codice delle obbligazioni.

 

f) ipoteca legale

Art. 451È riconosciuta l’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al Consorzio per il pagamento dei contributi e dei conguagli.

2L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.[62]

3L’iscrizione, finché il consuntivo non è accertato, si fa in base al piano provvisorio di finanziamento approvato dal Consiglio di Stato.

4Il credito accertato in forma definitiva dipendente dai contributi e dai conguagli, con il diritto di ipoteca che l’assiste, può essere ceduto o costituito in pegno.

 

g) titolo esecutivo

Art. 46Le bollette d’incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli sono parificate alle sentenze esecutive secondo l’art. 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.

 

Obblighi dei proprietari

Art. 471I proprietari hanno l’obbligo di tollerare sulle loro proprietà tutti i lavori necessari allo studio e all’esecuzione delle opere; l’esecuzione temporanea e l’estrazione di materiali per l’esecuzione dei lavori possono tuttavia avvenire solo dietro equo compenso; deve pure essere risarcito ogni danno alle proprietà.

2Eventuali controversie sono decise dal perito distrettuale, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.[63]

 

Capitolo III

Ricomposizione particellare[64]

 

Scopo

Art. 48[65]La ricomposizione particellare ha per scopo:

a.la migliore utilizzazione del suolo in generale e di quello edificabile in particolare;

b.la misurazione ufficiale dei fondi e l’impianto del Registro fondiario.

Essa dev’essere attuata in consonanza con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.

 

Art. 49...[66]

 

Procedura

Art. 50[67]Il Consiglio di Stato decide sull’esecuzione della ricomposizione particellare e ne determina la procedura nell’ambito delle norme generali stabilite dalla presente legge, le disposizioni del Capo II sono applicabili per analogia nella misura che il Consiglio di Stato non abbia stabilito diversamente.

 

Ente esecutore[68]

Art. 51[69]Per la ricomposizione particellare il Consiglio di Stato, di regola, prescinde dalla costituzione del Consorzio, obbligando gli interessati a partecipare in equa misura alle spese occorrenti, conformemente a quanto previsto dal piano di finanziamento.

In questo caso il Comune sarà designato quale ente esecutore.

 

Sussidiamento

Art. 52[70]1Per le opere di ricomposizione particellare il sussidio cantonale è del 40% al massimo ed è fissato tenendo conto della forza finanziaria del Comune.

2[71]

 

Capitolo IV

Raggruppamento volontario

 

Art. 53-55[72]

 

Capitolo V

Costituzione e organizzazione del Consorzio

 

Natura del Consorzio

Art. 561Il consorzio per il raggruppamento dei terreni è costituito come persona giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’art. 36 LAC.

2Esso acquista la personalità giuridica con l’approvazione del regolamento consortile da parte del Consiglio di Stato.

3Se il Consorzio si estende al territorio di più Comuni, il Consiglio di Stato ne designa la sede.

 

Membri del Consorzio

Art. 571Del Consorzio fanno parte i privati e gli enti di diritto pubblico aventi proprietà o interessi nel comprensorio.

2Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte del Consorzio anche i privati e gli enti di diritto pubblico aventi proprietà o interessi fuori del comprensorio quando dalle opere di raggruppamento derivi loro un vantaggio particolare.

 

Art. 58[73]

 

Assemblea

a) attributi

Art. 59L’assemblea ha i seguenti attributi:

a.nomina della delegazione consortile e del suo presidente;

b.nomina dei revisori dei conti;

c.approvazione del regolamento consortile e delle sue modificazioni, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato;

d.esame ed approvazione della gestione annuale e dei conti del consorzio;

e)ratifica di eventuali accordi sull’espropriazione collettiva secondo l’art. 22 cpv. 2 e 3;[74]

f.decisione sull’eventuale scioglimento del Consorzio, riservata la norma dell’art. 72;

g.decisione sull’alienazione di particelle assegnate al Consorzio.[75]

 

b) diritto di voto

Art. 601Ogni consorziato ha diritto a un numero di voti in ragione della sua interessenza. L’unità è fissata dal Dipartimento.

2Nessuno può avere meno di un voto intero, né disporre in proprio o per rappresentanza di oltre dieci voti.

3In nessun caso un consorziato può esprimere un numero di voti eccedente la somma degli altri voti presenti.

4Il rappresentante dev’essere munito di procura: egli può essere anche un non consorziato.

 

c) deliberazioni

Art. 611L’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

2Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; gli organi sono tuttavia nominati a maggioranza relativa.

3Gli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono computati. Non possono essere prese deliberazioni su proposte non contenute nell’avviso di convocazione.

 

Art. 62[76]

 

Delegazione:

a) attributi

Art. 631La delegazione amministra il Consorzio, lo rappresenta di fronte ai terzi e provvede alla delibera delle opere.

2Essa può prendere deliberazioni sopra tutte le materie che non sono rimesse o riservate all’assemblea consortile o ad altro organo.

3Ogni anno sottopone all’approvazione dell’assemblea la gestione annuale ed i conti e presenta il rendiconto al Dipartimento. Il Consorzio è vincolato di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del presidente o di chi ne fa le veci assieme ad un altro membro della delegazione.

 

b) composizione

Art. 641La delegazione consortile si compone da cinque a undici membri e di due o tre supplenti.

2Quando per l’esecuzione delle opere è corrisposto un sussidio cantonale, il Consiglio di Stato designa uno o due rappresentanti.

3I Comuni interessati hanno parimenti diritto ad un rappresentante designato dal Municipio.

4I membri di nomina assembleare devono formare la maggioranza della delegazione.

 

c) eleggibilità

Art. 651Il presidente, i membri ed i supplenti della delegazione devono avere la qualità di consorziati, ad eccezione dei rappresentanti dello Stato e dei Comuni interessati.

2Sono eleggibili anche gli amministratori o i dipendenti di società, enti pubblici e persone giuridiche consorziate.

 

d) deliberazioni

Art. 66Per le deliberazioni della delegazione vale quanto segue:

a.le sedute sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta la gestione del Consorzio lo richiede o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri con cinque giorni di preavviso indicando le trattande;

b.salvo i casi di assenza dal Cantone e per motivi gravi, i membri sono tenuti a presenziare alle sedute della delegazione;

c.la delegazione può deliberare se almeno la metà dei membri è presente; le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni membro ha un solo voto;

d.delle sedute della delegazione deve essere tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

 

e) durata in carica

Art. 671I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

2I membri nominati nel corso del quadriennio stanno in carica fino alla scadenza dello stesso.

 

Finanziamento: prestiti

Art. 681Per far fronte alle spese del raggruppamento la delegazione consortile è autorizzata a prendere a mutuo le somme necessarie.

2I mutui devono essere estinti secondo un piano di ammortamento stabilito dalla delegazione, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato.

 

Sezioni amministrative

Art. 69I Consorzi che hanno un comprensorio molto vasto possono essere divisi in sezioni amministrative dal Consiglio di Stato secondo le norme del decreto legislativo 2 giugno 1921 in aggiunta ed a complemento della legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

 

Ricorsi contro le decisioni degli organi consortili

Art. 70[77]1Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato:

a)entro trenta giorni dal giorno dell’assemblea;

b)entro trenta giorni da quando è nota la decisione della delegazione. Tale diritto decade in tutti i casi con l’approvazione della gestione annuale da parte dell’assemblea.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra istanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, in applicazione per analogia delle norme della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

Intervento del Consiglio di Stato

Art. 711Se l’Assemblea non si costituisce o non provvede ai propri incombenti, il Consiglio di Stato provvede alla nomina della delegazione consortile e prende le deliberazioni che spettano al Consorzio.

2Se la delegazione consortile non provvede ai propri compiti, il Consiglio di Stato può infliggere multe e prendere in sua vece le necessarie deliberazioni; in casi gravi può anche procedere alla destituzione, nominando uno o più gerenti del Consorzio, fino all’elezione della nuova delegazione.

 

 

Scioglimento del Consorzio

Art. 721Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.

2Lo scioglimento può avvenire solo dopo la completa esecuzione delle opere, estinti i debiti consortili e assicurata la manutenzione delle opere.

 

Capitolo VI

Manutenzione delle opere consortili - Divieto di frazionamento -

Rimborso dei sussidi

 

Obbligo di manutenzione

Art. 731I Consorzi devono provvedere alla costante manutenzione delle opere.

2Le spese saranno ripartite fra i membri del Consorzio, rispettivamente fra i proprietari dei singoli fondi del comprensorio.

 

Obbligo di coltivazione

Art. 741I terreni raggruppati e bonificati con i sussidi dello Stato devono essere coltivati in modo razionale.

2Se il proprietario non ottempera nel termine prescritto alla ingiunzione impartitagli a questo scopo, l’autorità cantonale o quella comunale possono provvedervi a spese dello stesso; per le spese causate da queste misure e per il rimborso dei sussidi, è data l’ipoteca legale, senza iscrizione a registro fondiario. Può inoltre essere chiesto il rimborso totale o parziale dei sussidi corrisposti.

 

Divieto di frazionamento

Art. 75[78]1Il frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato è in principio vietato.

2Sono riservate le eccezioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.

3Nelle zone edificabili, definite dal piano regolatore in vigore il frazionamento è ammesso.

4Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento se:

a)la parte da separare contiene edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola. La superficie annessa agli edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola deve essere limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo;

b)il frazionamento avviene in corrispondenza dell’accertamento del limite boschivo, previo preavviso favorevole da parte della competente autorità.[79]

 

Modificazione d’uso e di godimento

Art. 761Il consenso del Dipartimento è necessario per sottrarre terreni raggruppati allo sfruttamento agricolo prima che siano trascorsi venti anni dall’ultimo versamento dei sussidi e può essere accordato solo per motivi gravi conciliabili con l’interesse generale del Comune; esso è subordinato alla restituzione dei sussidi.

2Per sottrazione di un fondo alla sua destinazione si intende segnatamente l’utilizzazione come terreno da costruzione o per altri scopi non agricoli, il nuovo frazionamento di terreni raggruppati come pure il rimboschimento di terreni dissodati o disboscati, in quanto siano stati concessi dall’autorità competente.

 

Rimboschimento di terreni dissodati

Art. 771Il rimboschimento di terreni dissodati con sussidi federali è permesso solo con l’autorizzazione del Dipartimento federale dell’economia pubblica.

2L’autorizzazione può essere concessa solo per motivi gravi; essa dà diritto al rimborso dei sussidi versati.

 

Fondi che non hanno destinazione agricola

Art. 78Non soggiacciono alle restrizioni circa la modificazione d’uso i fondi che prima del raggruppamento non avevano una destinazione agricola o forestale.

 

Rimborso dei sussidi

Art. 791Il rimborso dei sussidi cantonali e federali deve essere di regola imposto dall’autorità sussidiante:

a.quando i terreni raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola o quando vengono frazionati;

b.quando terreni disboscati o dissodati vengono rimboscati;

c.quando sono trascurate la coltivazione dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere.

2L’obbligo di rimborso ha effetto a partire dalla data della consegna definitiva dei fondi del nuovo riparto. Prima di questa data l’obbligo di rimborso sarà fatto valere solo per le nuove costruzioni che traggono beneficio immediato dalle opere sussidiate.

3La decisione sul rimborso spetta al Dipartimento competente; è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.[80]

4Il Consiglio di Stato fissa le condizioni e i modi del rimborso.

5Sono riservate le disposizioni della legislazione federale.

 

Menzioni nel registro fondiario

Art. 801Tutte le limitazioni di disporre, e in particolare il divieto di modificare la destinazione dei fondi, il divieto di frazionamento, l’obbligo di manutenzione delle opere, l’obbligo di coltivazione e l’obbligo di rimborso dei sussidi, sono menzionati a registro fondiario.

2Le limitazioni di cui agli art. 73, 74, 75, 77 e 79 hanno durata illimitata. Quelle di cui all’art. 76 hanno una durata di venti anni.

3Il divieto di modificare la destinazione di un fondo o di un’opera entra in vigore non appena iscritta la menzione.

4Se è concessa l’autorizzazione di modificare la destinazione, la menzione nel registro fondiario sarà cancellata, per la parte liberata, dopo la rifusione dei sussidi.

5L’iscrizione delle menzioni a registro fondiario è ordinata d’ufficio dal Dipartimento.

 

Assunzione delle opere

Art. 81Il Consiglio di Stato, uditi gli enti interessati, può decidere:

a.l’assunzione da parte dei Comuni e dei Patriziati delle opere eseguite da un Consorzio di raggruppamento sul loro territorio;

b.la trasformazione di uno o più Consorzi in Consorzio di enti pubblici e persone con interessi rilevanti per la proprietà e la manutenzione delle opere.

 

Riserva del diritto federale

Art. 82Sono riservate le norme della legislazione federale in materia.

 

TITOLO II

La permuta

 

Scopo e condizioni

Art. 831Allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta del fondo confinante o di parte di esso, a condizione che non ne risulti un danno al proprietario di quest’ultimo.[81]

2La permuta può avere anche lo scopo di eliminare i diritti promiscui nei fabbricati civili e rurali.

 

Permuta generale

Art. 83a[82]1Allo scopo di una migliore utilizzazione del terreno edificabile, l’esecuzione della permuta può essere inoltre decisa dal Consiglio di Stato d’ufficio o su proposta dei Comuni interessati e concernere più particelle confinanti, ritenuto che in ogni caso il relativo comprensorio sarà d’estensione limitata, ossia tale da non richiedere l’adozione delle procedure di cui all’art. 2d.

Il Municipio fungerà da ente esecutore.

2Il comprensorio interessato dalla permuta generale è fissato dal Consiglio di Stato e di regola può estendersi a qualsiasi fondo inserito nella zona edificabile.

3Il valore dei terreni oggetto di permuta generale è fissato da uno o più periti estimatori, di cui all’art. 106, nominati dal Municipio, riservata la ratifica del Dipartimento.

 

Diritto applicabile

Art. 84[83]La permuta può avvenire durante la misurazione catastale o all’infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell’8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme della presente legge.

 

Estensione

Art. 851Se la permuta concerne o si estende a fondi edili, il proprietario del fondo richiesto in permuta può esigere in cambio un altro fondo edile.

2...[84]

 

Controprestazione

Art. 861Chi domanda un fondo in permuta è tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore.

2Eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

3Ossequiati i requisiti del capoverso precedente, il proprietario può chiedere un fondo del proponente diverso da quello offertogli, oppure esigere il prezzo commerciale del fondo chiesto in permuta.

 

Offerta in denaro

Art. 87[85]1Basterà l’offerta del compenso in denaro:

a.se il fondo è in zona edificabile quando non supera i 30 mq;

b.se il fondo non è in zona edificabile quando non supera i 200 mq se è campivo, 300 mq se è prativo, 400 mq se è zerbivo o boscato.

2È pure sufficiente l’offerta del compenso in denaro per le parti di proprietà di stalle e fabbricati rurali promiscui sino a valori di fr. 5000.- o se si tratta di diroccati.

 

Riscatto

Art. 88[86]1Stalle e fabbricati rurali costruiti da privati su terreni di proprietà patriziale o comunale, se abbandonati o diroccati, possono essere riscattati dal Patriziato o dal Comune per far luogo alla loro ricostruzione o alla migliore destinazione del terreno.

2Il perito distrettuale giudica sul riscatto e sull’indennità se è dovuta.

3Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Procedura:

a) domanda

Art. 891La domanda di permuta dev’essere presentata al perito distrettuale del luogo in cui si trova il fondo chiesto in permuta.

2-3[87]

 

b) notifica alla controparte

Art. 901Il perito distrettuale notifica immediatamente la domanda al proprietario o ai proprietari del fondo richiesto, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la risposta. Il termine può essere prorogato dal perito, su domanda scritta, di altri trenta giorni.

2Una copia della domanda viene contemporaneamente restituita al richiedente, con la menzione dell’avvenuta notificazione; una copia è notificata all’ufficio dei registri per l’annotazione a registro fondiario dell’avvenuta domanda di permuta.

 

c) risposta

Art. 911Nella risposta il proprietario del fondo richiesto deve dichiarare:

a.se contesta l’ammissibilità della permuta;

b.se contesta i valori;

c.se intende chiedere un altro fondo;

d.se richiede solo il compenso in denaro;

e.se contrappone una sua richiesta di permuta.

2In caso di mancata risposta la domanda di permuta si ritiene contestata.

 

d) citazione delle parti

Art. 921Con la notificazione della risposta, o decorso infruttuosamente il termine, il perito cita entro quindici giorni le parti per l’esperimento di conciliazione ed il contraddittorio.

2-3[88]

4La citazione può essere omessa se non esistono punti in contestazione; in tal caso il perito emana immediatamente la decisione.

 

e) decisione del perito

Art. 931Entro un mese dall’ultima udienza il perito pronuncia la decisione motivata.

2Egli decide anche sulle spese, che di regola sono a carico del richiedente. Nel caso di permuta generale le stesse sono assunte dal Comune che potrà ripartirle fra i proprietari interessati in base ai benefici derivanti dall’opera.[89]

 

f) ricorso

Art. 94Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Procedura di permuta generale

Art. 94a[90]1Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al perito distrettuale entro il termine di 30 giorni; la decisione del perito è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.[91]

2Sono applicabili per analogia gli articoli 91-94.

3Il Consiglio di Stato comunica all’Ufficio dei registri l’apertura della procedura per l’annotazione nel Registro fondiario della restrizione “permuta generale”.

 

Rilievo dei fondi

Art. 95Le operazioni di terminazione e rilievo dei fondi permutati devono essere eseguite dal geometra revisore del circondario.

 

Iscrizioni nel registro fondiario

Art. 961La decisione cresciuta in giudicato è trasmessa d’ufficio all’Ufficio del registro fondiario per l’iscrizione.

2L’iscrizione può tuttavia avvenire solo contro deposito presso l’Ufficio dei registri della somma dovuta a conguaglio o a compenso[92]

3Nel caso di permuta generale il Municipio è incaricato dell’incasso delle somme dovute e del relativo riversamento in deposito all’Ufficio dei registri il quale provvede in base all’art. 804 del Codice civile svizzero. Per conto dei beneficiari il Municipio è legittimato a procedere per via esecutiva.[93]

 

Trasferimento oneri

Art. 971I diritti reali limitati, le restrizioni della facoltà di disporre ed ogni altro onere si trasferiscono dai fondi dati ai fondi ricevuti conservando il loro grado.

2L’ufficiale dei registri provvede alle necessarie iscrizioni e cancellazioni nel registro fondiario.

3Nel caso in cui i beni permutati sono gravati da pegni, l’eventuale conguaglio è depositato all’Ufficio registri, il quale provvede secondo l’art. 804 del Codice civile svizzero.

 

TITOLO III

Rettifica dei confini

 

Scopo e condizione

Art. 98[94]Se un fondo ha confini irregolari, il proprietario o il Comune ne possono domandare la rettifica obbligatoria nei confronti dei confinanti interessati per conseguire un uso del suolo più razionale.

 

Estensione

Art. 99La rettifica si estende anche agli orti, ai giardini ed al terreno contiguo a costruzioni.

 

Diritto applicabile

Art. 100[95]La rettifica può avvenire durante la misurazione catastale o all’infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell’8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme concernenti la permuta.

 

TITOLO IV

Norme varie

 

Art. 101[96]

 

Costruzione di strade ed altri lavori:

a) sistemazione fondiaria

Art. 102In occasione della costruzione di strade e di altri lavori, è fatto obbligo agli enti pubblici ed ai privati per conto dei quali vengono eseguite le opere, di provvedere alla sistemazione fondiaria delle zone interessate, siano esse agricole, edilizie od urbane, mediante raggruppamento rettifica dei confini, permuta od espropriazione degli scorpori.

 

b) piani delle opere

Art. 103Per ogni opera di tale natura, l’ente esecutore deve presentare al Consiglio di Stato i piani della situazione indicanti il particellare interessato.

 

c) procedura

Art. 104Il Consiglio di Stato decide se la sistemazione fondiaria deve avvenire secondo la procedura della legge di espropriazione o secondo quella prevista dalla presente legge.

 

TITOLO V

Organi e norme generali di procedura

 

Perito distrettuale e supplente; nomina

Art. 1051Per ogni Distretto sono nominati, per un periodo di quattro anni, un perito distrettuale e un supplente. La nomina è fatta dal Consiglio di Stato entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello del rinnovo dei poteri cantonali.

2Il supplente sostituisce il perito in caso d’impedimento o di ricusa o su richiesta del Consiglio di Stato.[97]

 

Periti estimatori

Art. 1061Il collegio dei periti estimatori, composto al massimo di cinque membri, incaricato della stima dei terreni e delle colture, è designato dalla delegazione consortile, riservata la ratifica del Dipartimento.

2Devono far parte del collegio peritale, oltre a un perito della regione, persone esperte in materia.

 

Commissione di ricorso[98]

Art. 107[99]La Commissione di ricorso si compone di tre membri e di un supplente ed è nominata, volta per volta, dal Consiglio di Stato, che ne designa il presidente.

 

Art. 108[100]

Art. 109[101]

 

Onorari e spese; tasse di giudizio

Art. 1101Il Consiglio di Stato fissa la retribuzione del perito distrettuale, dei membri del collegio dei periti estimatori e dei membri della Commissione di ricorso.[102]

2Le spese e le retribuzioni sono a carico del Consorzio.

3Le tasse di giudizio spettano al Consorzio, che provvede al loro incasso.

 

Norme sussidiarie

Art. 111[103]Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Autorità di vigilanza

Art. 112Autorità di vigilanza sui raggruppamenti è il Consiglio di Stato.

 

Rimedi di diritto[104]

Art. 113[105]1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Restano riservate le procedure rette da altre leggi.

 

Iscrizioni nel registro fondiario

Art. 114[106]Le operazioni a registro fondiario dipendenti dalle procedure contemplate dalla presente legge sono gratuite. L’imposizione degli utili immobiliari è differita conformemente all’articolo 125 lettera d) della Legge tributaria.

 

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

 

Art. 115[107]

Art. 115a[108]

Art. 116[109]

 

Approvazione ed entrata in vigore

Art. 1171Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale[110], la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[111]

 

 

Pubblicata nel BU 1971, 187.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[2]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[3]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[4]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[5]  Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[6]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[7]  Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[8]  Marginale introdotta dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[9]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[10]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[11]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[12]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[13]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[14]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[15]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[16]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35; precedente modifica: BU 1974, 49.

[17]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[18]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[19]  Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[20]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326; precedente modifica: BU 2006, 530.

[21]  Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[22]  Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[23]  Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[24]  Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[25]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[26]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[27]  Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[28]  Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[29]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[30]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[31]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[32]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[33]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[34]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[35]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[36]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[37]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[38]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[39]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[40]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[41]  Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[42]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[43]  Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[44]  Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.

[45]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27; precedente modifica: BU 1991, 189.

[46]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[47]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[48]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[49]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[50]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[51]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[52]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[53]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[54]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[55]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[56]  Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[57]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[58]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[59]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[60]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[61]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35; precedente modifica: BU 2006, 530.

[62]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

[63]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[64]  Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[65]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[66]  Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[67]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[68]  Nota marginale modificata dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[69]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[70]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[71]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

[72]  Art. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[73]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[74]  Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[75]  Lett. introdotta dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[76]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[77]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477; precedente modifica: BU 2009, 35.

[78]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[79]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 29.12.2017 - BU 2017, 485; precedente modifica: BU 2009, 543.

[80]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[81]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[82]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[83]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.

[84]  Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[85]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[86]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[87]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[88]  Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[89]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[90]  Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[91]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[92]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[93]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[94]  Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[95]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.

[96]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[97]  Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[98]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[99]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[100]  Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[101]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[102]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[103]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[104]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[105]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.

[106]  Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 412.

[107]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[108]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[109]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[110]  Approvazione federale: 10 maggio 1971.

[111]  Entrata in vigore: 1° luglio 1971 - BU 1971, 187.