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Regolamento

sulle strade nazionali

(del 27 novembre 2007)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge di applicazione della legge sulle strade nazionali (LaLSN) del 17 settembre 2007 e l’art. 15 della LF sulle espropriazioni del 20 giugno 1930 (RS 711);

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali.

 

Mandati

Art. 2I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati.

 

Altri compiti

Art. 31I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.

2Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi.

 

Pretese (art. 15 LFespr.)

Art. 4Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto.

 

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 51Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

2Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato.

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 696.