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 : Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) - 25 novembre 1994

 

Concordato

Intercantonale sugli appalti pubblici

(CIAP)[1]

(25 novembre 1994)

 

Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 14 marzo 1996

 

Modifica approvata dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA) del 15 marzo 2001

 

Sezione 1:

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11Il presente Concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.

2Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal Governement Procurement Agreement (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

3In particolare i suoi obiettivi sono:

a)promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;

b)garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale;

c)assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;

d)consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

 

Riserva di altre convenzioni

Art. 2I Cantoni concordatari si riservano il diritto di:

a)concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente Concordato o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;

b)concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

 

Esecuzione

Art. 3Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato.

 

Sezione 2:

 

Organo intercantonale

Art. 41L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.

2All’Organo intercantonale competono:

a)la modifica del Concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;

b)la promulgazione delle direttive d’applicazione del Concordato;

c)l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;

c.bis il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente Concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);

d)(...)

e)il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;

f)la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del Concordato;

g)lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;

h)la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.

3L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente Governo cantonale.

4L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione.

 

Art. 5(…)

 

Sezione 3:

Campo d’applicazione

 

Delimitazione

Art. 5bis1Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

2Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.

3Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.

 

Tipi di commesse

Art. 61Nel settore dei trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare:

a)commesse edili in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;

b)commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;

c)commesse di prestazioni di servizio.

2Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.

 

Valori soglia

Art. 71I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.

1bisI valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.

1terL’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.

2Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20% del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagattella).

 

Committente

Art. 81Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato:

a)i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;

b)(...)

c)autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività;

d)altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.

2Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:

a)altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;

b)oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.

3Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.

4Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.

 

Offerenti; reciprocità

Art. 9Il presente Concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio:

a)in un Cantone concordatario;

b)in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici.

c)(...)

 

Eccezioni

Art. 101Il presente Concordato non è applicabile:

a)alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;

b)alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agricoltura e alimentazione;

c)alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;

d)alle commesse aggiudicate a un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;

e)alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa nazionale e dell’esercito.

2Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente Concordato:

a)se con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;

b)se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;

c)se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

 

Sezione 4:

Procedura

 

Principi generali

Art. 11Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:

a)non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;

b)concorrenza efficace;

c)divieto di negoziazioni;

d)rispetto delle norme di ricusa;

e)osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;

f)parità di trattamento tra donna e uomo;

g)trattamento confidenziale delle informazioni.

 

Tipi di procedura

Art. 121Si distinguono i seguenti tipi di procedura:

a)il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;

b)la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.

Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare nell’avviso di gara il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altrimenti l’aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita;

b.bis la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte;

c)l’incarico diretto, con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

2(...)

3Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del presente Concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente Concordato.

 

Scelta delle procedure

Art. 12bis1Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell’ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.

2Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono essere aggiudicate anche nell’ambito di una procedura mediante invito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell’allegato 2.

3Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.

 

Disposizioni cantonali d’esecuzione

Art. 13Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono:

a)le necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia;

b)il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;

c)la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;

d)una procedura di verifica dell’idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;

e)il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari;

f)adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

g)l’aggiudicazione mediante decisione;

h)la notifica dell’aggiudicazione corredata da una breve motivazione;

i)la limitazione dell’interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi;

j)l’archiviazione.

 

Conclusione del contratto

Art. 141Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l’effetto sospensivo.

2Se al ricorso non è stato accordato l’effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ricorso.

 

Sezione 5:

Protezione giuridica

 

Diritto di ricorso e termine

Art. 151Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un’istanza cantonale indipendente. Quest’ultima decide in via definitiva.

1bisPer decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s’intendono:

a)il bando di concorso della commessa;

b)la decisione sull’inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l’articolo 13 lett. e;

c)la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;

d)l’esclusione dalla procedura;

e)l’attribuzione dell’appalto, la relativa revoca o l’interruzione della procedura d’aggiudicazione.

2I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.

2bisLe ferie giudiziarie non valgono.

3In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all’applicazione del presente Concordato.

 

Motivi di ricorso

Art. 161Il ricorso è proponibile contro:

a)le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezzamento;

b)l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

2Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.

3In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente Concordato.

 

Effetto sospensivo

Art. 171Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2L’istanza di ricorso può, su richiesta o d’ufficio, accordare l’effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.

3Se l’effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali ripetibili. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade.

4Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.

 

Decisione

Art. 181Se il contratto non è stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.

2Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.

 

Sezione 6:

Vigilanza

 

Controlli e sanzioni

Art. 191I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione.

2Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.

 

Sezione 7:

Disposizioni finali

 

Adesione e recesso

Art. 201Ogni Cantone può aderire al presente Concordato consegnando all’Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.

2Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.

 

Entrata in vigore

Art. 211Il presente Concordato entra in vigore[2] non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

2Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente Concordato.

3Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il Concordato non modificato del 25 novembre 1994.

 

Diritto transitorio

Art. 221Il presente Concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

2In caso di recesso, il Concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia.

 

 

Pubblicato nel BU 2005, 25 e 72; precedenti pubblicazioni: BU 1996, 71 e 211.

 

 

Allegati:

 

1.Valori soglia per il settore dei trattati internazionali

 

2.Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali

 

Allegato 1

 

VALORI SOGLIA PER IL SETTORE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

 

a)Accordo internazionale sugli appalti pubblici (OMC)[3]

 

Tipo di contratto - Mandato

Valore soglia in CHF

Contratti di costruzione

8 700 000

Forniture e prestazioni di servizio generali

   350 000

Forniture e prestazioni di servizio nei settori dell’acqua, energia, trasporti, ecc.

   700 000

 

b)Accordi bilaterali[4]

 

Committente

Valori soglia in CHF

 

Contratti di costruzione

Forniture

Prestazioni di servizio

Comuni e distretti

8 700 000

350 000

350 000

Committenti privati con diritti speciali o esclusivi nei settori dell’acqua, dell’energia e trasporti (comprese le teleferiche e gli impianti di risalita)

8 700 000

700 000

700 000

Committenti pubblici e privati con diritti speciali o esclusivi nel settore dei trasporti ferroviari e dell’energia (approvvigionamento di gas e calore)

8 000 000

640 000

640 000

Committenti pubblici e privati con diritti speciali e esclusivi nel settore delle telecomunicazioni

8 000 000

960 000

960 000

 

 

Allegato 2

 

VALORI SOGLIA PER IL SETTORE NON CONTEMPLATO DAI TRATTATI INTERNAZIONALI

 

Tipi di procedura

Forniture (valore della commessa in CHF)

Prestazioni di servizio (valore della commessa in CHF)

Lavori di costruzione (valore della commessa in CHF)

 

 

 

Ramo secondario

Ramo principale

Incarico diretto

Inferiore a 100’000

Inferiore a 150’000

inferiore a 150’000

inferiore a 300’000

Procedura mediante invito

Inferiore a 250’000

inferiore a 250’000

inferiore a 250’000

inferiore a 500’000

Pubblico concorso / procedura selettiva

a partire da 250’000

a partire da 250’000

a partire da 250’000

a partire da 500’000

 

 


[1]  Nuovo testo del Concordato approvato il 15 marzo 2001; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 72.

[2]  Entrata in vigore: 4 febbraio 2005 - BU 2005, 72.

[3]  I presenti valori vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° luglio 2010 - BU 2010, 212, 431; BU 2014, 276.

[4]  I presenti valori vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° luglio 2010 - BU 2010, 212, 431; BU 2014, 276.