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Regolamento

sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato

dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone

ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

(del 29 aprile 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 6 della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

 

Destinatari

Art. 2Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

 

Provvedimenti

Art. 3[1]L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:

a)valutazione delle potenzialità e delle lacune;

b)orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;

c)accompagnamento durante le misure;

d)inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).

 

Attribuzione di mandati

Art. 4[2]1Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

2L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

3L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

 

Organizzazione

Art. 5[3]Sono istituiti:

a)un coordinatore operativo di progetto;

b)una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:

-il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente)

-il coordinatore operativo di progetto (segretario)

-il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

-il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo

-il capo della Sezione della popolazione

-il capo della Sezione del lavoro

-il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

 

Competenze

Coordinatore operativo di progetto

Art. 6Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

a)coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati;

b)autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’art. 3 lett. c);

c)assistere e informare la direzione di progetto;

d)redigere i rapporti di cui all’art. 11.

 

Direzione di progetto

Art. 7[4]La direzione di progetto è competente a:

a)decidere gli orientamenti strategici del progetto;

b)definire il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1;

c)definire i mandati, e scegliere i mandatari, per lofferta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all’art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50000.--; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

 

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

Art. 8L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 9[5]La Divisione è competente a:

a)designare il coordinatore operativo di progetto;

b)stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’art. 4 cpv. 1.

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 10[6]Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

 

Informazione

Art. 11[7]Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[8]

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 192.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[2]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[3]  Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.

[4]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.

[5]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[6]  Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.

[7]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

[8]  Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.