Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso
di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone
la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare
il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-richiamato l’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las) e la successiva modifica del 3 dicembre 2002;
-richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
decreta:
Capitolo 1
Campo d’applicazione e competenze
Campo d’applicazione
Art. 11Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a)richiedenti l’asilo;
b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c)persone provvisoriamente ammesse;
d)persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).
Competenze
Art. 21Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), e per esso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: Ufficio), è competente per concedere le prestazioni assistenziali ai sensi del presente regolamento.
2Per le persone di cui all’articolo 1 cpv. 1, la Divisione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questo compito, mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.
3In caso di stipulazione di un contratto di prestazione ai sensi del precedente capoverso, gli enti incaricati possono adottare delle direttive interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni assistenziali, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Divisione e dell’Ufficio.
Capitolo 2
Richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari
di un permesso di dimora, persone provvisoriamente ammesse
Richiesta della prestazione assistenziale
Art. 3La richiesta di prestazione assistenziale, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata direttamente all’Ufficio.
Obbligo di informare
Art. 4Il richiedente della prestazione assistenziale deve informare l’Ufficio della propria situazione economica ed autorizzarlo a chiedere informazioni a terzi.
Obbligo di segnalazione
Art. 5Il beneficiario della prestazione assistenziale deve segnalare all’Ufficio ogni modifica della propria situazione personale e finanziaria.
Prestazioni percepite indebitamente
Art. 61Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all’Ufficio.
2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.
Rimborso e garanzia
Art. 71Il rimborso delle prestazioni assistenziali e la garanzia di questa restituzione sono regolati dagli articoli 85 e 86 LAsi e dagli articoli 8 e seguenti OAsi 2.
2Le persone provvisoriamente ammesse sono equiparate ai richiedenti l’asilo.
Inizio ed estinzione del diritto
alla prestazione assistenziale
Art. 81Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
2Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.
3Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.
4Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.
Entità delle prestazioni assistenziali
Art. 9[1]1Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
2Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a)persona solaCHF500.–
b)coniugiCHF750.–
c)supplemento per 1° figlio minorenneCHF317.–
d)supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poiCHF268.–
3Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
4Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a)persona solaCHF800.–
b)due persone, allorquando condividono
un’unica camera (coniugi, conviventi, partner
registrati o genitore con figlio in età prescolare)CHF1100.–
c)due persone singoleCHF1250.–
d)tre o più personeCHF1500.–[2]
5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.[3]
6Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
7È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.
Scelta e affiliazione all’assicurazione
obbligatoria contro le malattie
Art. 9a[4]1In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 82a della LAsi, l’Ufficio decide annualmente:
a)l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;
b)la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);
c)l’assicuratore (uno o più assicuratori).
2Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni previste all’art. 9 è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall’Ufficio.
Rimedi di diritto
Art. 101Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall’Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.
2Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante.
3Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Capitolo 3
Persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che
devono lasciare il territorio svizzero
Entità delle prestazioni assistenziali
Art. 111Alle persone di cui all’art. 1, cpv. 1, lett. d), che non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.
2Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura.
3Se per l’alimentazione e l’igiene personale appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-- al giorno per persona.
Preminenza del diritto federale
Art. 12Le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione negativa dopo procedura d’esame sono soggette all’art. 9 anziché all’art. 11, fintanto che la Confederazione riconosce per questa categoria il diritto all’aiuto sociale ai sensi della LAsi.
Capitolo 4
Norme transitorie e finali
Entrata in vigore
Art. 13Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2007.
Pubblicato nel BU 2007, 35 e 44.
[1] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.
[2] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
[3] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
[4] Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.