863.110

 : R del DL conc. il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972 - 17 giugno 1992

 

Regolamento

del decreto legislativo concernente il miglioramento

delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna

(del 17 giugno 1992)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970[1] e l’ordinanza federale d’esecuzione del 17 aprile 1991;[2]

visto il Decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972;

decreta:

Competenze

a) Dipartimento della sanità e della socialità[3]

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale.[4]

2In particolare il Dipartimento:

-propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio;

-ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.

 

b) Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento[5]

Art. 2[6]L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità:

a)istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale;

b)sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;

c)sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale;

d)decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-;

e)autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento;

f)autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori;

g)approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo;

h)approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate;

i)sorveglia l’impiego dei sussidi;

l)chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l’eventuale cancellazione;

m)verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio federale delle abitazioni per approvazione;

n)determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;

o)istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.

 

Criteri per lo stanziamento dei sussidi

Art. 3Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate dal proprietario.

 

Documenti

Art. 4[7]Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l’istante deve presentare all’Ufficio i seguenti atti:

a)la richiesta di sussidio in due copie;

b)il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo per la demolizione, in due copie;

c)due planimetrie scala 1:500 o 1:1000;

d)la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell’alloggio prima del risanamento, i motivi che consigliano l’esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si intendono eseguire;

e)il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie;

f)la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta e la sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in comunione con i genitori;

g)un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione;

h)lo stato di famiglia;

i)la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell’immobile, eventualmente del terreno per una nuova costruzione;

l)la dichiarazione della banca o dell’ente che ha concesso o concede l’ipoteca;

m)un estratto censuario recente;

n)una copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale;

o)una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell’ipoteca eventualmente esistente;

p)eventuali altri documenti richiesti.

 

Pigioni

Art. 5Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l’usuale rimunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell’ammortamento usuale e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.

 

Entrata in vigore

Art. 61Questo regolamento entra in vigore[8] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Esso è notificato al Dipartimento federale dell’economia pubblica in esecuzione dell’art. 30 cpv. 2 dell’Ordinanza federale.

 

Pubblicato nel BU 1992, 203.

 


[1]  RS 844

[2]  RS 844.1

[3]  Nota marginale modificata dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[4]  Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[5]  Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

[6]  Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994, 459.

[7]  Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.

[8]  Entrata in vigore: 23 giugno 1992 - BU 1992, 203.