852.165



 

Disposizioni procedurali

della Vigilanza sulle fondazioni e LPP

della Svizzera orientale

(del 16 novembre 2015)

 

La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

decreta:

in esecuzione dell’art. 97 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982[1] e degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907[2] e in applicazione dell’art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005:[3]

 

I. Disposizioni generali

 

Campo di applicazione

Art. 1Questo decreto è applicabile:

a)agli istituti di previdenza con sede nei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia così come Ticino;[4]

b)alle fondazioni ai sensi degli art. 80-89 CC (fondazioni classiche) con sede nei Cantoni di San Gallo e Turgovia così come Ticino.

Questo decreto non è applicabile agli istituti di previdenza e alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza della Confederazione, alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un Comune del Cantone di Turgovia e alle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia.[5]

 

Competenza

Art. 2La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale è l’Autorità di vigilanza.[6]

Per le fondazioni classiche[7] sottoposte alla sua vigilanza essa è nel contempo autorità di modifica e di trasformazione. Questo vale anche per le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un’autorità comunale.

 

II. Compiti degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche

1. Trasmissione della documentazione

 

Regolamenti

Art. 3L’istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza i regolamenti nuovi o modificati.

 

Rapporti

a) degli istituti di previdenza

Art. 4L’istituto di previdenza trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.

Esso trasmette:

a)il conto annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto;

b)il rapporto di attività;

c)il rapporto dell’ufficio di revisione;

d)il rapporto del perito in materia di previdenza professionale sulla verifica periodica.

 

b) delle fondazioni classiche

Art. 5La fondazione classica trasmette spontaneamente all’autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.

Essa trasmette:

a)il conto annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto;

b)il rapporto di attività;

c)il rapporto dell’ufficio di revisione, qualora la fondazione non sia esonerata dall’obbligo di designare un revisore secondo l’art. 83b cpv. 2 CC.

 

Altra documentazione

Art. 6L’istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette dietro richiesta dell’autorità di vigilanza eventuale altra documentazione.

 

2. Doveri di informazione

 

Doveri di informazione nei confronti degli assicurati

Art. 7L’istituto di previdenza:

a)mette a disposizione dei destinatari i documenti che regolano il rapporto previdenziale nella forma più appropriata e li informa nella medesima forma circa le modifiche e le abrogazioni;

b)informa annualmente i destinatari circa i loro diritti per quanto concerne i contributi e le prestazioni previdenziali e di libero passaggio;

c)informa annualmente i destinatari nella forma più appropriata sull’andamento degli affari;[8]

d)permette dietro richiesta degli interessati la consultazione dei conti annuali e del rapporto dell’ufficio di revisione.

 

Doveri di informazione nei confronti

dell’autorità di vigilanza

Art. 8L’istituto di previdenza o la fondazione classica informa senza indugio l’autorità di vigilanza sui fatti che hanno una conseguenza rilevante sul patrimonio, o che hanno influenza sull’attività della fondazione.

 

III. Compiti dell’autorità di vigilanza

 

Principio

Art. 9L’autorità di vigilanza:

a)adempie i compiti attribuiti ad essa dalla legge;[9]

b)tiene il registro della previdenza professionale;[10]

c)adotta le disposizioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti.[11]

 

Visione degli atti

Art. 10L’autorità di vigilanza esamina gli atti trasmessi.

L’esame degli atti non implica lo scarico delle responsabilità degli organi degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche.

 

Decisioni

a) Oggetti

Art. 11L’autorità di vigilanza emana decisioni riguardanti in particolare:

a)assunzione di vigilanza degli istituti di previdenza o delle fondazioni classiche;

b)registrazione degli istituti di previdenza;

c)modifica o cancellazione dal registro della previdenza professionale;

d)modifica o adozione di nuovi statuti o altre basi legali di un istituto di previdenza o di una fondazione classica;

e)approvazione di trasferimenti o ripartizioni di patrimonio tra istituti di previdenza;

f)fusioni o cancellazioni di istituti di previdenza;

g)l’approvazione dei regolamenti di liquidazione totale e parziale di istituti di previdenza.

 

b) Provvedimenti per eliminare i difetti accertati

Art. 12L’autorità di vigilanza prende provvedimenti per l’eliminazione dei difetti. In particolare:

a)impartisce istruzioni agli istituti di previdenza, alle fondazioni classiche, all’ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale;

b)revoca organi degli istituti di previdenza o della fondazione classica e nomina amministrazioni ad interim;

c)modifica o annulla decisioni dell’istituto di previdenza o della fondazione classica;

d)ordina perizie;

e)controlla l’esercizio e la contabilità presso la sede dell’istituto di previdenza o della fondazione classica;

f)ordina esecuzioni d’ufficio;

g)infligge multe disciplinari.

 

IV. Rimedi di diritto

 

Competenza

Art. 13Le decisioni dell’autorità di vigilanza riguardanti la previdenza professionale possono essere impugnate.[12]

L’autorità giudiziaria cantonale competente[13] giudica le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza riguardanti le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di San Gallo è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze del Cantone San Gallo, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di Turgovia è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze e della socialità del Cantone Turgovia, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone Ticino è possibile presentare ricorso al Tribunale d’appello a Lugano.

 

V. Disposizioni finali

 

Abrogazione del diritto vigente

Art. 14Le disposizioni procedurali riguardanti la Vigilanza sulle istituzioni di previdenza e sulle fondazioni del 26 novembre 2010 sono abrogate a partire dal 16 novembre 2015.

 

Entrata in vigore

Art. 15Queste disposizioni entrano in vigore il 17 novembre 2015.

Queste disposizioni, conformemente all’art. 7 della Convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005,[14] sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

 

 

San Gallo, 16 novembre 2015Commissione amministrativa della Vigilanza

sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

 

Il Presidente della Commissione amministrativa

Landamano: Dr. iur. Daniel Fässler

Capo del Dipartimento dell’economia pubblica

del Cantone Appenzello Interno

 

Il Vice Presidente della Commissione amministrativa

Consigliere di Stato: lic. iur. Fredy Fässler

Capo del Dipartimento di sicurezza e di giustizia

del Cantone San Gallo

 

 

Pubblicate nel BU 2016, 21.


[1]  RS 831.40 (LPP).

[2]  RS 210 (CC).

[3]  Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.

[4]  Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;

– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;

– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;

– Cantone di San Gallo: 355.01;

– Cantone dei Grigioni: 219.160;

– Cantone di Turgovia: 831.41.

[5]  Art. 87 CC.

[6]  Art. 61 cpv. 1 LPP.

[7]  Art. 84 cpv. 2 CC.

[8]  Art. 65a e 86b LPP.

[9]  Art. 84 cpv. 2 CC e art. 62 LPP.

[10]  Art. 48 cpv. 1 LPP.

[11]  Art. 62 cpv. 1 LPP e art. 84 e segg. CC.

[12]  Art. 74 cpv. 1 LPP.

[13]  Art. 73 LPP.

[14]  Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.