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Accordo di collaborazione

tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP

della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni

della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni

classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino

(del 7 dicembre 2011)

 

Oggetto

Art. 11Con il presente accordo il Cantone Ticino delega alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale le seguenti competenze:

a)I compiti di vigilanza1 sulle istituzioni di previdenza con sede nel Cantone Ticino.

b)La vigilanza sulle fondazioni classiche, che per destinazione sono sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino.2

c)I compiti di vigilanza superiore sulle fondazioni sottoposte alla vigilanza comunale.3

2La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale effettua questi compiti di principio nel Cantone Ticino nella lingua ufficiale di quest’ultimo, basandosi sulle procedure stabilite dalla convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e dalle relative disposizioni di esecuzione. A questo proposito è istituita una filiale con sede nel Cantone Ticino con una propria contabilità secondo le procedure della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La filiale è iscritta nel registro di commercio.

3Il Cantone Ticino recepisce le disposizioni di esecuzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e precisamente le disposizioni procedurali nonché il corrispondente tariffario. Le traduzioni dei documenti interni e esterni sono assicurate dal Cantone Ticino a sue spese. In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.

 

Personale

Art. 21L’organico è costituito da almeno l’equivalente di due unità a tempo pieno (200 per cento). Il personale attualmente impiegato a tempo pieno è ripreso dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Il regolamento organizzativo della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale disciplina i diritti di firma dei collaboratori.

2I collaboratori sono sottoposti all’ordinamento sul personale del Cantone di San Gallo. Sono affiliati alla Cassa pensioni del Cantone di Turgovia4. Gli anni di servizio prestati per il Cantone Ticino sono conteggiati per il calcolo delle indennità di gratifica per anzianità di servizio.

3Il Cantone Ticino sostiene la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in particolare nella ricerca degli uffici e del personale in possesso delle competenze necessarie.

 

Finanziamento

Art. 31Alla sottoscrizione del presente accordo, il Cantone Ticino contribuisce con un importo unico e non rimborsabile di fr. 95 000.– per l’allestimento della filiale. L’eventuale rimanenza è accreditata sul conto eccedenze della filiale.

2La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale preleva dalle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino e dalle fondazioni classiche gli emolumenti previsti dal corrispondente tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

3Nel caso di un disavanzo di esercizio della filiale, il Cantone Ticino garantisce la copertura del disavanzo. A questo riguardo si tiene conto della disponibilità sul conto eccedenze della filiale.

4La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale può adeguare il corrispondente tariffario5.

 

Diritto applicabile

Art. 4La vigilanza è effettuata conformemente alla legislazione federale, alla legislazione del Cantone Ticino come pure alla convenzione intercantonale e alle relative disposizioni di esecuzione nonché procedure operative interne.

 

 

 

 

 

Responsabilità

Art. 5Per i danni causati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale nell’ambito dei propri compiti di vigilanza nei confronti delle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche del Cantone Ticino, risponde in via principale la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e in via sussidiaria il Cantone Ticino.

 

Informazioni

Art. 6La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale informa il Cantone Ticino ad intervallo trimestrale sull’andamento dell’attività di vigilanza e sulla situazione finanziaria della filiale. Su richiesta del Cantone Ticino la filiale fornisce le informazioni relative alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche vigilate.

 

Modifica e disdetta dell’accordo di collaborazione

Art. 71L’accordo di collaborazione può essere modificato in ogni tempo con il consenso di ambo le parti.

2Ogni parte può disdire l’accordo con un termine di disdetta di due anni per la fine dell’anno civile successivo.

3Le controversie tra le parti sono regolate dall’articolo 21 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

 

Trasferimento delle pendenze

Art. 81Tutte le procedure pendenti nel Cantone Ticino al 31 dicembre 2011 concernenti le istituzioni di previdenza e le fondazioni classiche sono trasferite alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012.

2I dati relativi alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche elaborati dal Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2011 sono elaborati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012. Il Cantone Ticino mette a disposizione la relativa documentazione in tempo utile.

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente accordo è firmato in quattro esemplari, due per ogni parte. Entra in vigore subito dopo la sottoscrizione. Sostituisce il contratto in vigore dal 1° gennaio 2012. Il presente accordo sarà portato a conoscenza del Dipartimento federale dell’interno6.

 

 

L’accordo è stato approvato dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 20 gennaio 2012 (BU 2012, 17).

 

La versione originale in lingua tedesca dell’accordo è allegata al rapporto n. 6533R del 16 novembre 2011 della Commissione della legislazione sul messaggio 21 settembre 2011 concernente l’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni.

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 445. DL di approvazione del 29.11.2011 - BU 2012, 17.

 

 

Entrata in vigore della modifica: 9 marzo 2018 - BU 2018, 100.

 

 

 

 

1)  Art. 61 LPP.

2)   Art. 84 cpv. 1 CC.

3)   Art. 12 cpv. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

4)  Art. 5 della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

5)  Art. 11 lett. h della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

6)  Art. 97 LPP.