872.110



 

Regolamento

d’applicazione della legge sull’assistenza e cura a domicilio

(del 22 agosto 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010,

decreta:

Capitolo primo

Competenze

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e del presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione), dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio) e dell’Ufficio del Medico cantonale (in seguito UMC).

2Esso riconosce i servizi d’assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi d’appoggio che adempiono ai requisiti posti all’art. 11 LACD.

3Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 2La Divisione è competente per:

a)rilevare i bisogni esistenti, organizzare l’offerta di prestazioni e stabilire l’ordine di priorità degli interventi come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD;

b)stipulare i contratti di prestazione;

c)definire le prestazioni negoziate attraverso i contratti di prestazione;

d)concedere il finanziamento per progetti specifici o supplementari di cui all’art. 40 LACD, ai servizi d’appoggio di cui all’art. 41 LACD nonché per i finanziamenti particolari di cui all’art. 43 LACD;

e)concedere il finanziamento per progetti e attività a sostegno dei familiari curanti di cui all’art. 43a LACD.[1]

 

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio

Art. 3L’Ufficio è competente per:

a)preavvisare le convenzioni di cui agli art. 15 capoverso 1 lettera d, 16 e 20 capoverso 1 LACD;

b)concedere i finanziamenti per le spese di investimento con contributi fino a fr. 500’000.– di cui all’art. 27 cpv. 1 lett. c LACD;

c)promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale di cui all’art. 7 LACD;

d)concedere gli aiuti diretti di cui all’art. 5 LACD;

e)approvare i tariffari dei SACD e dei servizi d’appoggio di cui agli art. 30 e 31 LACD.

 

Ufficio del medico cantonale

Art. 4L’Ufficio del Medico cantonale (UMC) è competente per:

a)definire tramite direttiva quali siano le qualifiche professionali e la pratica necessari per poter erogare le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale;

b)effettuare la verifica del fabbisogno di cure ai sensi dell’art. 33 e seguenti del presente regolamento.

 

Capitolo secondo

Cure acute e transitorie (CAT)

 

Requisiti

Art. 5Un SACD può offrire le cure acute e transitorie (CAT) definite dalla legislazione federale se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

a)è riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della LACD;

b)dispone di un concetto di presa a carico per quanto concerne le CAT;

c)per ogni caso concreto dispone di un operatore di riferimento che ottempera alle condizioni poste dall’art. 4 lett. a) del presente regolamento.

 

Procedura

Art. 61Ogni SACD che intende offrire CAT è tenuto a presentare all’Ufficio una richiesta in tal senso assortita di tutta la documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti all’art. 5 del presente regolamento.

2L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la documentazione necessaria.

 

Capitolo terzo

Riconoscimento

 

Istanza

Art. 71L’istanza di riconoscimento di un SACD o di un servizio d’appoggio va inoltrata per iscritto all’Ufficio che, dopo averla esaminata, la trasmette al Dipartimento.

2L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, così come la documentazione necessaria.

 

A. Dei SACD

 

Direttore amministrativo

Art. 81Il Direttore amministrativo di un SACD riconosciuto deve  possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento del servizio.

2Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore amministrativo di un SACD d’interesse pubblico deve inoltre essere pubblicato sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione. Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.

3L’ente gestore del SACD d’interesse pubblico procede alla nomina del Direttore amministrativo unicamente fra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

 

B. Dei servizi d’appoggio

 

Concetto quadro

Art. 91Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se adempie ai requisiti posti all’art. 11 LACD.

2Esso deve garantire l’offerta di un servizio di qualità: a tale scopo deve presentare un concetto quadro sul funzionamento e gli obiettivi del servizio offerto.

 

Capitolo quarto

Finanziamento

A. Dei SACD

 

Istanza e termini

Art. 101L’Ufficio stabilisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di finanziamento.

2In caso di necessità, il Dipartimento può elaborare delle direttive.

 

Documentazione

Art. 11I servizi finanziati che offrono le prestazioni di cui agli art. 3 e 4 LACD sono tenuti a presentare all’Ufficio:

a)i dati di previsione economici e quantitativi per l’anno successivo;

b)un rapporto di fine anno sull’andamento economico e sugli aspetti quantitativi e qualitativi di erogazione delle prestazioni finanziate.

 

Determinazione del contributo globale:

Art. 121Il finanziamento dei servizi riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo globale stabilito annualmente in un contratto di prestazione sottoscritto con l’Ufficio.

2Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente costi e ricavi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.

3Il contributo globale si compone di una parte standard e di una parte individualizzata.

4La parte standard è calcolata sulla base dei costi e dei ricavi obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore in questione; tali costi e ricavi possono essere differenziati per tipo di prestazione e per quantità e qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari dei singoli servizi.

 

Costi

Art. 131Nella determinazione del contributo globale dei SACD d’interesse pubblico di diritto privato, tenuto conto della loro situazione finanziaria, possono essere presi in considerazione:

a)gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% del valore iniziale del debito riconosciuto;

b)il canone di locazione se effettivamente versato a terzi.

2Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

 

Ricavi

Art. 141Nella determinazione del contributo globale, oltre ai ricavi elencati all’art. 38 LACD, sono computati a deduzione delle spese:

a)i ricavi relativi all’esercizio;

b)le donazioni o i legati, così come l’eventuale provento del loro investimento, riservata la volontà del donatore, del de cujus o dell’esecutore testamentario.

2Le donazioni e i legati senza scopo definito, così come l’eventuale provento del loro investimento, possono essere accantonati su precisa e motivata richiesta unicamente se finalizzati al conseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.

 

Adeguamento del contributo globale

Art. 151Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di mantenere un’adeguata correlazione tra contributo e quantità e qualità delle prestazioni, di evitare effetti indesiderati nella gestione dei ricavi nonché di permettere di considerare eventi esogeni alla gestione del servizio.

2Tali adeguamenti sono di regola presi in considerazione nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono stati definiti.

3Per i SACD non d’interesse pubblico (esclusi gli operatori) il contributo globale può essere adeguato qualora il costo standard risulti superiore al costo analitico; tali costi sono definiti in applicazione delle indicazioni dell’Ufficio.

 

Garanzie di equilibrio finanziario

Art. 161I SACD d’interesse pubblico adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.

2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e del loro utilizzo.

 

Contratto di prestazione e versamento del contributo globale

Art. 171Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo.

 

B. Dei servizi d’appoggio

 

Determinazione del contributo fisso

Art. 181Nella determinazione del contributo fisso possono essere presi in considerazione unicamente costi e ricavi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LACD e dal presente regolamento.

2Il contributo fisso si calcola sulla base di unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definite dall’Ufficio in funzione del tipo di attività svolta.

 

Costi

Art. 191Nella determinazione del contributo fisso possono inoltre essere presi in considerazione:

a)gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versati a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto nella misura massima del 3% del valore iniziale del debito riconosciuto;

b)il canone di locazione se effettivamente versato a terzi.

2Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

 

Ricavi

Art. 20Nella determinazione del contributo fisso sono computati a deduzione delle spese tutti i ricavi d’esercizio e gli altri contributi relativi all’attività finanziata.

 

Condizioni e obiettivi

Art. 211La Divisione stabilisce annualmente l’importo del contributo fisso, sulla base del preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato.

2Essa stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi alla base del calcolo del contributo fisso; nel caso in cui tali condizioni e obiettivi non siano stati rispettati o raggiunti la Divisione può ridurre l’importo del contributo fisso a consuntivo.

3Il contributo fisso può essere versato a rate.

 

Finanziamenti particolari

Art. 22Nella determinazione del contributo fisso destinato a finanziamenti particolari ai sensi dell’art. 43 LACD, si applica per analogia quanto previsto agli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

 

Istanza di compensazione

Art. 231L’Ufficio è designato quale istanza di compensazione; i costi derivanti dall’esercizio di tale funzione sono a carico dei Comuni per 4/5 ed a carico del Cantone per 1/5.

2In base ai preventivi dei servizi finanziati e alle modalità di ripartizione fra Comuni e Cantone, l’istanza di compensazione trasmette ad ogni Comune le richieste di acconto relative all’onere a carico dello stesso.

3La Divisione stabilisce tramite direttive lo scadenzario degli acconti e l’ammontare degli stessi proporzionalmente all’importo totale; in caso di ritardo nei versamenti l’Ufficio può addossare all’obbligato in mora interessi passivi.

 

C. Degli aiuti diretti

 

Beneficiari

Art. 241Nei limiti di quanto previsto all’art. 44 cpv. 1 LACD possono beneficiare dell’aiuto diretto:

a)le persone il cui stato di dipendenza necessita l’assistenza da parte di terzi allo scopo di permettere loro la permanenza a domicilio;

b)le persone il cui stato di dipendenza necessita l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione al fine di permettere loro la permanenza a domicilio (eliminazione di barriere architettoniche).

2Lo stato di dipendenza è ritenuto comprovato nel caso di beneficiari dell’assegno per grandi invalidi (AGI) ai sensi della legislazione federale; nel caso in cui una persona non sia ancora a beneficio dell’AGI, poiché nell’anno di attesa, lo stato di dipendenza è valutato mediante un formulario di accertamento, sentito il parere del medico.

3Per le persone che richiedono l’aiuto diretto per l’eliminazione di barriere architettoniche e che non adempiono alle condizioni stabilite al capoverso precedente, in casi particolari, l’Ufficio può effettuare una valutazione allo scopo di verificare lo stato di dipendenza.

4Le persone che beneficiano dell’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio sono considerate datori di lavoro.

 

Accesso dati

Art. 25Ogni persona che presenta una domanda di aiuto diretto autorizza automaticamente l’Ufficio ad accedere ai suoi dati presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito IAS).

 

Sussidiarietà

Art. 261L’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio così come l’aiuto diretto per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione sono sussidiari rispetto ad altre prestazioni sociali concesse al medesimo scopo.

2Nel caso in cui una persona benefici di tali prestazioni, esse sono considerate per determinare un eventuale diritto all’aiuto diretto e per il calcolo del contributo.

 

Frequentazione di una struttura socio-sanitaria;

centro diurno o notturno o laboratorio

Art. 27Nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio effettui soggiorni regolari presso una struttura sociosanitaria o frequenti un centro diurno o notturno o un laboratorio, pur non essendo collocato, l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è ridotto proporzionalmente a tale soggiorno o frequentazione.

 

Immobili nel Canton Ticino

Art. 28L’aiuto diretto per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione è concesso unicamente per la rimozione di barriere architettoniche di immobili siti sul territorio cantonale.

 

Calcolo dell’aiuto diretto

Art. 291L’Ufficio stabilisce tramite direttive le modalità di calcolo dell’aiuto diretto.

2Nel caso in cui nella stessa economia domestica vivano più persone aventi diritto all’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio, la determinazione dell’aiuto diretto può variare in funzione delle reali condizioni di presa a carico.

 

Sospensione temporanea

Art. 301Nel caso in cui la persona sia ricoverata in una struttura acuta o in una struttura sociosanitaria per un soggiorno della durata di almeno 30 giorni annui (anche non consecutivi), l’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio è dedotto a partire dal trentunesimo giorno.

2Nel caso in cui la persona sia collocata in una struttura sociosanitaria, il diritto all’aiuto diretto è sospeso a partire dal primo giorno di collocamento.

3Il diritto all’aiuto diretto non si interrompe nel caso in cui la persona effettui soggiorni fuori Cantone della durata massima di tre mesi, anche non consecutivi, nel corso di un anno.

 

Inizio e fine del diritto

Art. 311Nel caso in cui le condizioni previste per la sua concessione siano adempiute, il diritto all’aiuto diretto per il mantenimento a domicilio nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta per iscritto, se la documentazione necessaria è completata entro 6 mesi; altrimenti il contributo è concesso, se le condizioni previste per la sua concessione sono adempiute, a partire dal momento in cui la documentazione è completa.

2Il diritto all’aiuto diretto si estingue al momento in cui viene a mancare lo scopo per cui è stato concesso, segnatamente in caso di collocamento o di decesso della persona.

 

Versamento e restituzione dell’aiuto diretto

Art. 321Nel caso di estinzione del diritto all’aiuto diretto, il contributo sarà ridefinito pro rata.

2Nel caso in cui fossero già stati versati degli anticipi superiori a tale importo, l’Ufficio chiede la restituzione dell’eccedenza alla persona o ai suoi eredi.

 

Capitolo quinto

Della verifica del fabbisogno di cure

 

Verifica da parte dell’UMC

Art. 331Nel caso in cui l’Ufficio ritenga opportuna una verifica del bisogno di presa a carico e del volume delle prestazioni, il fornitore di prestazioni è tenuto a fornire all’UMC i dati idonei e strettamente necessari a tale scopo.

2L’UMC può accedere direttamente ai dati tramite procedura di richiamo qualora il fornitore di prestazioni disponga dell’infrastruttura informatica adeguata, nel rispetto delle norme vigenti nell’ambito della protezione dati.

 

Parere

Art. 341L’UMC elabora un parere all’attenzione del fornitore di prestazioni sul fabbisogno di cure preventivato; nel caso in cui riduca la stima del fabbisogno di cure, il fornitore di prestazioni è tenuto a riesaminare la sua offerta.

2Nel caso in cui continui a sussistere divergenza tra la stima del fornitore di prestazioni concernente il fabbisogno di cure preventivato e il parere dell’UMC, il fornitore di prestazioni deve sottoporre per firma il parere dell’UMC al medico curante e conservarlo nella cartella sanitaria del paziente.

 

Capitolo sesto

Disposizioni finali

 

Norma transitoria

Art. 35I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio devono adeguarsi a quanto stabilito dalla LACD e dal presente regolamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.

 

Norma abrogativa

Art. 36Il Regolamento d’applicazione della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 37Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 401.


[1]  Lett. introdotta dal R 20.5.2020; in vigore dal 26.5.2020 - BU 2020, 180.

[2]  Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 401.