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 : L conc. gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della Cassa cant. di compensazione AVS - 24 aprile 1990

 

Legge

concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie

comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

(del 24 aprile 1990)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 5 del decreto legislativo per l’applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;

visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da:

a)un’indennità base di fr. 500.-;

b)un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.

 

Art. 2L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo.

 

Art. 3La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

 

Art. 4Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale,[1]  la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.

 

 

Pubblicato nel BU 1990, 311.

 

 


[1]  Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.