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Regolamento

della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(Reg. LaLPC)

(del 19 dicembre 2007)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007,

atteso che i termini utilizzati sono da intendersi sia al maschile che al femminile,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Competenze cantonali (art. 4 LaLPC)

Art. 1Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo:

a)la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b)l’importo per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale (spillatico).

 

TITOLO II

Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

 

Documentazione (art. 6 LaLPC)

Art. 2Le spese sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.

 

Fornitori di prestazioni (art. 6 LaLPC)

Art. 3Il Consiglio di Stato definisce mediante decreto esecutivo l’elenco dei fornitori di prestazioni ai quali possono essere direttamente rimborsate le spese fatturate e non ancora pagate e la modalità per la consegna dei letti elettrici.

 

Trattamenti dentari (art. 13 LaLPC)

Art. 41Sono rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma federale o da dentisti che sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.

2Le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all’estero sono rimborsate solo se essi sono in possesso di un’autorizzazione cantonale ad esercitare la professione.

 

Soggiorno temporaneo in un ospedale, soggiorno

di convalescenza e soggiorno temporaneo in

una stazione balneoterapica (art. 15, 16 e 17 LaLPC)

Art. 5La quota per le spese di mantenimento corrisponde all’importo previsto per il vitto dell’articolo 11 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS).

 

Spese di trasporto (art. 22 cpv. 4 LaLPC)

Art. 6[1]1In caso di utilizzo dell’automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di:

a)65 centesimi al chilometro al massimo;

b)25 centesimi al chilometro per automobili oggetto di consegna o di ammortizzazione, da parte dell’assicurazione invalidità.

2In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate:

a)per trasporti riconosciuti dalla legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD):

1.se effettuati da servizi d’appoggio ai sensi della LACD, secondo le tariffe applicabili;

2.se l’assicurato dimostra di non avere potuto ricorrere a un servizio d’appoggio ai sensi della LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo.

b)per trasporti non riconosciuti dalla LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo.[2]

3L’impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica.

 

Mezzi ausiliari riconosciuti (art. 23 LaLPC)

Art. 7I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:

1.ortesi del tronco, se esistono insufficienze funzionali della colonna vertebrale con disturbi dorsali notevoli o alterazioni della colonna vertebrale comprovate da esame clinico radiologico, non influenzabili o solo influenzabili con provvedimenti sanitari;

2.scarpe modificate o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate;

3.occhiali per afachici o lenti a contatto dopo operazione della cataratta, per gli occhiali per afachici provvisori utilizzati subito dopo l’operazione sono rimborsate le spese di noleggio fino a un massimo di 60 franchi.

 

Mezzi ausiliari per ciechi o

grandi invalidi della vista (art. 23 LaLPC)

Art. 8I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:

1.bastoni lunghi per ciechi;

2.cani guida per ciechi, se è provato che l’assicurato sa occuparsi di un cane guida e grazie a tale aiuto può spostarsi autonomamente fuori casa. I costi del noleggio del cane guida sono a carico dell’assicurazione;

3.macchine per scrivere in Braille;

4.magnetofoni destinati ai ciechi ed ai minorati gravi della vista per riprodurre testi letterari registrati su nastro magnetico.

 

Mezzi ausiliari per stabilire

contatti con l’ambiente (art. 23 LaLPC)

Art. 9I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:

1.macchine elettriche per scrivere, se l’assicurato, a causa di paralisi o di altre infermità degli arti superiori, non è in grado né di scrivere a mano, né con una macchina per scrivere ordinaria;

2.macchine automatiche per scrivere, se l’assicurato non è in grado né di parlare né di scrivere a causa di paralisi e può stabilire contatti con l’ambiente solamente mediante tale apparecchio;

3.magnetofoni, se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita di tale apparecchio per riprodurre testi letterari registrati su nastro magnetico;

4.volta pagine, se l’assicurato che adempie le condizioni per aver diritto ad un magnetofono necessita del volta pagine al posto di un magnetofono;

5.dispositivi automatici di comando del telefono, se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente soltanto mediante tale dispositivo.

 

Apparecchi di trattamento e di cura (art. 23 LaLPC)

Art. 10I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:

1.respiratori in caso di insufficienza respiratoria;

2.inalatori;

3.installazioni sanitarie complementari automatiche, se l’assicurato non è in grado altrimenti di provvedere da solo all’igiene del corpo;

4.elevatori per malati, se un medico attesta la necessità di un tale mezzo per le cure a domicilio;

5.letti azionati elettricamente, se è confermato dal medico che il letto azionato elettricamente è indispensabile per la cura a domicilio;

6.seggette;

7.sedie per persone affette da cossartrosi;

8.potenze collegate al letto d’ospedale.

 

TITOLO III

Agenzia AVS

 

Collaborazione (art. 27 e 28 LaLPC)

Art. 111L’agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.

2L’agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali ed economiche e le comunica le sue osservazioni.

3Avvalendosi della collaborazione degli altri uffici comunali, l’agenzia comunica alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ogni cambiamento della situazione del beneficiario e dei membri della sua famiglia del quale viene a conoscenza e che potrebbe ripercuotersi sulla prestazione complementare, in particolare:

a)cambiamento delle condizioni personali;

b)modifica del reddito o della sostanza;

c)cambiamento di indirizzo.

 

TITOLO IV

Disposizioni penali

 

Autorità competenti (art. 39 cpv. 2 LaLPC)

Art. 121Il perseguimento delle infrazioni previste dall’art. 39 cpv. 2 LaLPC spetta al Dipartimento della sanità e della socialità.

2Allo scopo esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

 

TITOLO V

Disposizioni finali e abrogative

 

Disposizione abrogativa

Art. 13È abrogato il regolamento del 1° luglio 1998 della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 16 dicembre 1997.

 

Disposizione finale

Art. 141Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Previa approvazione federale[3], il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 106.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 11.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 102.

[2]  Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[3]  Approvazione federale: 4 febbraio 2008 - BU 2008, 108.