Regolamento
d'applicazione della legge sul sostegno e il coordinamento
delle attività giovanili
(legge giovani)
(del 10 giugno 1997)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-vista la legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996;
-richiamata la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e il relativo regolamento;
decreta:
Capitolo I
Competenze e definizioni
Competenze
a) Dipartimento e Divisione dell'azione sociale
Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità applica la legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili e il suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio giovani (di seguito Ufficio).[1]
2Il Dipartimento è competente a decidere il riconoscimento dei Centri di attività giovanile, e a concedere i sussidi fino a fr. 100 000.-- per la fondazione, l'acquisto di arredamento, le attrezzature, l'ampliamento e l'ammodernamento dei Centri di attività giovanile riconosciuti.
3La Divisione dell'azione sociale è competente a concedere i sussidi fino a fr. 30 000.-- per la fondazione, l'acquisto di arredamento, le attrezzature, l'ampliamento e l'ammodernamento dei Centri di attività giovanile riconosciuti.
b) Ufficio giovani
Art. 2L'ufficio è competente a:
a)decidere il riconoscimento dei progetti singoli;
b)concedere i sussidi per i progetti singoli;
c)preavvisare e in seguito trasmettere all'istanza competente le richieste di concessione di prestazioni in natura;
d)concedere i sussidi fino a fr. 10 000.-- per la fondazione, l'acquisto di arredamento, le attrezzature, l'ampliamento e l'ammodernamento dei Centri di attività giovanile riconosciuti;
e)concedere i sussidi per le spese d'esercizio dei Centri di attività giovanile riconosciuti.
f)concedere il sussidio all’ente di diritto privato che garantisce il supporto all’organizzazione del Consiglio cantonale dei Giovani (in seguito: Consiglio).[2]
Reclamo
Art. 3Contro le decisioni del Dipartimento, della Divisione dell'azione sociale e dell'Ufficio può essere interposto reclamo.
Classificazione dei progetti singoli
Art. 4Vengono distinti i seguenti progetti singoli:
a)attività ricorrenti che si estendono su un periodo prolungato dell'anno;
b)attività particolari, limitate nel tempo.
Capitolo II
Riconoscimento
Progetti singoli
Art. 5Possono essere riconosciuti i progetti singoli validi cumulativamente sotto il profilo del:
a)valore pedagogico;
b)campo di attività.
Centri di attività giovanile
Art. 6Possono essere riconosciuti i Centri di attività giovanile che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:
a)assicurano un'apertura prolungata al pubblico giovanile senza discriminazione alcuna;
b)promuovono attività extrascolastiche ed extrasportive;
c)dispongono di personale con requisiti adeguati all'attività da svolgere;
d)possiedono strutture logistiche e attrezzature adeguate alle esigenze previste dalle attività promosse e rispondenti alle norme di sicurezza previste dalla legge.
Capitolo III
Sussidiamento
I. Condizioni
Art. 7Per poter essere sussidiati, i progetti singoli e i Centri di attività giovanile devono soddisfare almeno una caratteristica per ciascuno dei due seguenti criteri:
a)valore pedagogico:
- partecipazione dei giovani nell'allestimento e nella realizzazione del progetto, rispettivamente del centro;
- coinvolgimento dei giovani nelle attività.
b)campo d'attività:
- impegno sociale, culturale e/o ambientale;
- vago, gioco, aggregazione;
- mobilità e scambi giovanili;
- manifestazioni;
- esposizioni.
II. Commisurazione
Art. 81I sussidi sono commisurati in relazione ai criteri di cui all'art. 7 e a quelli che seguono:
a)la partecipazione di giovani nei comitati statutari;
b)l'estensione territoriale;
c)la potenzialità finanziaria dell'istante;
d)gli obiettivi e i contenuti del progetto, con particolare riguardo ai progetti nuovi;
e)l'ente promotore del progetto;
f)il trasferimento in altri contesti e nella pratica;
g)gli strumenti messi in atto per la valutazione del progetto realizzato;
h)per i centri di attività giovanile, le strutture logistiche, il numero di personale e la sua qualificazione, il numero e l'età dei partecipanti.
2I progetti che rispondono a più criteri sono considerati come particolarmente meritevoli d'essere sostenuti.
III. Procedura
1. progetti singoli:
a) attività ricorrenti
Art. 91Le richieste per l'ottenimento di sussidi per attività ricorrenti devono essere presentate all'Ufficio entro il 31 marzo dell'anno in oggetto e saranno evase al più tardi entro il 1° luglio dello stesso anno.
2Le richieste devono essere presentate per mezzo degli appositi formulari e corredate dai seguenti documenti:
a)descrizione dell'attività, dei suoi obiettivi, dei metodi, dei mezzi e dei partecipanti;
b)statuto o presentazione del gruppo giovanile;
c)composizione degli organi dell'ente responsabile o del gruppo giovanile;
d)documentazione finanziaria (preventivo e piano di finanziamento).
3Al termine dell'esercizio devono essere presentati i seguenti documenti:
a)resoconto d'attività e documentazione finanziaria (consuntivo e bilancio patrimoniale);
b)una valutazione del progetto.
b) attività particolari
Art. 101Le richieste di sussidio per le attività particolari devono essere presentate all'Ufficio preventivamente e sono decise a scadenze trimestrali il: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
2Le richieste devono essere presentate per mezzo degli appositi formulari e corredate dai seguenti documenti:
a)descrizione degli obiettivi, del progetto, dei partecipanti, dei metodi;
b)presentazione del o dei promotori;
c)del preventivo e piano finanziario.
3A progetto ultimato devono essere presentati i seguenti documenti:
a)resoconto dell'attività e documentazione finanziaria (consuntivo);
b)una valutazione del progetto.
2. Centri di attività giovanile
a) acquisto del fondo
Art. 11Prima di avviare la procedura d'acquisto del fondo dev'essere trasmessa all'Ufficio una proposta preliminare con la relazione sulla necessità e sul tipo di centro di attività giovanile che si intende realizzare, corredata dai seguenti documenti:
a)estratto del Registro fondiario;
b)costo presumibile del sedime;
c)piano presumibile di finanziamento dell'acquisto;
d)copia dello statuto oppure indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all'ente promotore.
b) costruzione, ricostruzione, ampliamento
e ammodernamento
Art. 121Prima dell'elaborazione dei progetti definitivi dev'essere trasmessa all'Ufficio una domanda preliminare con una relazione indicante il tipo di centro di attività giovanile che si intende realizzare, il genere e l'età degli ospiti e il piano d'occupazione.
2Ottenuto dall'Ufficio il preavviso favorevole, l'amministrazione dell'ente deve presentare una domanda corredata dai seguenti atti, in duplice copia:
a)piano di situazione in scala 1:1000;
b)progetto di massima in scala 1:1000;
c)preventivi di spesa;
d)programma di realizzazione dell'opera;
e)relazione sulla situazione finanziaria dell'ente promotore.
3L'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio giovani.
c) attrezzature ed arredamento
Art. 131L'istanza per ottenere i sussidi dev'essere presentata prima dell'acquisto delle attrezzature e dell'arredamento e deve contenere:
a)una relazione sulla necessità e l'utilizzazione degli acquisti previsti;
b)il preventivo di spesa;
c)il piano di finanziamento.
2L'acquisto è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio.
3. Verifiche supplementari
Art. 14L'Ufficio può richiedere documenti supplementari, ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni di ordine contabile e statistico.
Capitolo IIIa[3]
Consiglio cantonale dei Giovani
Autorizzazione o congedo per partecipare
al Consiglio
Art. 14a[4]1Chi si iscrive al Consiglio può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’art. 329e CO al proprio datore di lavoro.
2L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.
Concessione del sussidio all’ente che garantisce
supporto all’organizzazione del Consiglio
a) Principio
Art. 14b[5]1A scadenza triennale, l’Ufficio può concedere un sussidio ad un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apartitico, aconfessionale, che opera nel campo delle attività giovanili, e che garantisce un supporto amministrativo, logistico e operativo all’organizzazione del Consiglio.
2Il sussidio consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.
b) Documentazione
Art. 14c[6]1Ogni tre anni l’Ufficio comunica la facoltà di presentare la necessaria documentazione agli enti interessati all’ottenimento del sussidio per il supporto all’organizzazione del Consiglio.
2La comunicazione avviene tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale e per mezzo di stampa.
3La documentazione da presentare all’Ufficio è la seguente:
a)descrizione dell’ente interessato e della sua attività;
b)piano di finanziamento concernente l’organizzazione del Consiglio;
c)regolamento interno che disciplini l’organizzazione generale del Consiglio, in particolare la partecipazione dei giovani;
d)definizione delle modalità per la scelta e l’esame del tema dell’anno;
e)definizione delle modalità di gestione del Consiglio;
f)definizione e modalità di rispetto del programma dei lavori;
g)definizione dei canali e dei contenuti informativi;
h)definizione degli strumenti per valutare la soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti al Consiglio;
i)elenco dei nominativi, con relativa qualifica professionale, delle persone di riferimento che si occupano del supporto all’organizzazione del Consiglio.
c) Decisione di concessione del sussidio
Art. 14d[7]1L’Ufficio valuta l’insieme della documentazione presentata, privilegiando quanto previsto all’art. 14c cpv. 3 lett. b,c,d,e,f ed i.
2Preso atto del parere della Commissione per la gioventù, l’Ufficio decide se e a quale ente concedere il sussidio.
3Se più enti risultano adeguati nel garantire il supporto all’organizzazione del Consiglio, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.
d) Revoca della decisione di concessione
del sussidio
Art. 14e[8]1L’Ufficio può revocare la decisione di concessione del sussidio, non versando il contributo fisso annuale, all’ente che non fornisce più le sufficienti garanzie per il supporto all’organizzazione del Consiglio.
2In questo caso, l’Ufficio procede ad un’ulteriore comunicazione della facoltà di presentare la necessaria documentazione agli enti interessati, nelle forme previste all’art. 14c cpv. 2.
3Se tale procedura pregiudica la continuità dell’organizzazione del Consiglio, l’Ufficio incarica direttamente un ente che presti il necessario supporto.
Capitolo IV
Commissione per la gioventù
I. Composizione
Art. 151La Commissione per la gioventù (qui abbreviata Commissione) è composta dai rappresentanti di gruppi, associazioni ed enti che si occupano di attività giovanili e di centri di attività giovanile.
2Della stessa possono pure fare parte rappresentanti dell'Amministrazione cantonale.
II. Competenze
Art. 16La Commissione esprime il proprio parere:
a)sulle istanze di acquisto di fondi, di costruzione e di ammodernamento;
b)sulle modalità di concessione dei sussidi per le attività ricorrenti;
c)sulle proposte di modifica della legge cantonale e del relativo regolamento di applicazione;
d)su questioni concernenti il promovimento e il coordinamento delle attività giovanili extrascolastiche ed extrasportive.
e)sulla concessione del sussidio all’ente di diritto privato che intende garantire il supporto all’organizzazione del Consiglio.[9]
III. Funzionamento
1. Convocazione
Art. 17La Commissione è convocata dal presidente o ad istanza di almeno tre membri. In circostanze eccezionali il presidente ha la facoltà di consultare la Commissione mediante la circolazione degli atti.
2. Votazioni
Art. 181Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; il presidente vota per ultimo.
2In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
IV. Indennità
Art. 19I membri della Commissione percepiscono le indennità riconosciute alle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
Capitolo V
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 20È abrogato il Regolamento sulle attività giovanili del 21 febbraio 1995.
Norme transitorie
Art. 20a[10]A titolo transitorio, per l’organizzazione del Consiglio del 2006 è eccezionalmente applicabile la procedura prevista all’art. 14e cpv. 3.
Entrata in vigore
Art. 21Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra immediatamente in vigore[11].
Pubblicato nel BU 1997, 367.
[1] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
[2] Lett. introdotta dal R 16.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[3] Capitolo introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[4] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[5] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[6] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[7] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[8] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[9] Lett. introdotta dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[10] Art. introdotto dal R 18.10.2005; in vigore dal 1.11.2005 - BU 2005, 356.
[11] Entrata in vigore: 20 giugno 1997 - BU 1997, 288 e 367.