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 : L sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) - 2 ottobre 1996

 

Legge

sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili

(legge giovani)

(del 2 ottobre 1996)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-vista l'iniziativa popolare generica in materia legislativa del 28 gennaio 1991 “Per i centri e le attività del tempo libero”;

-visto il rapporto 30 agosto 1996 della Commissione della legislazione;

-richiamati gli art. 59 e segg. della Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

decreta:

Capitolo I

Principi generali

 

Scopo

Art. 1Il Cantone sostiene e coordina, per il tramite della presente legge, attività giovanili finalizzate alla partecipazione dei/delle giovani in uno spirito di autodeterminazione.

 

Definizioni

a) attività giovanili

Art. 21Sono attività giovanili quei progetti, aperti a tutti, senza scopo di lucro, ideati e realizzati da giovani, gruppi giovanili e associazioni giovanili promossi in ambito extra scolastico ed extra sportivo.

2Le attività giovanili forniscono ai giovani la possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche, sociali e culturali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, assumendo segnatamente funzioni direttive, assistenziali o consultive.

 

b) giovani; gruppi giovanili; associazioni giovanili

Art. 31Sono giovani ai sensi della presente legge le persone di età compresa tra i 12 e i 30 anni.

2Sono gruppi giovanili (di seguito gruppi) quei gruppi informali di giovani che progettano e/o realizzano attività giovanili.

3Sono associazioni giovanili (di seguito associazioni) quelle organizzazioni aventi quale finalità principale il promovimento di attività giovanili i cui organi sono composti in maggioranza di giovani.

 

c) centri di attività giovanile

Art. 4Sono centri di attività giovanile i luoghi aperti a tutta la popolazione destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni che favoriscono attività rivolte ai giovani, in particolare occasioni d'incontro e di scambio, di comunicazione ed espressione, di creatività e partecipazione attiva.

 

Finanziamento e mezzi

Art. 5[1]1I progetti e i centri giovanili di regola si autofinanziano tramite mezzi propri o di terzi.

2Il Cantone può concedere prestazioni in natura, rispettivamente sussidi secondo la presente legge nei limiti stabiliti annualmente dal preventivo.

3Sono riservate le disposizioni del capitolo IIIa della presente legge.

 

Capitolo II

Progetti singoli

 

Riconoscimento

Art. 61Il Cantone può riconoscere singoli progetti presentati da giovani, gruppi o associazioni che organizzano e svolgono attività giovanili secondo la presente legge.

2I criteri di riconoscimento sono definiti dal regolamento di applicazione.

 

Sussidi

Art. 71Il Cantone può concedere sussidi fino al massimo del 50% delle spese computabili, decise dal Consiglio di Stato.

2I sussidi per i singoli progetti sono commisurati:

a)al genere e all'importanza del progetto;

b)alle prestazioni fornite e ai contributi di terzi;

c)alla grandezza e alla struttura dei gruppi o associazioni richiedenti.

 

Prestazioni in natura

Art. 8Il Cantone può concedere gratuitamente o a prezzo modico a giovani, gruppi o associazioni promotori di singoli progetti, prestazioni in natura ed in particolare:

a)l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi cantonali e di altre sue proprietà;

b)la messa a disposizione di documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture.

 

Capitolo III

Centri di attività giovanile

 

Riconoscimento

Art. 91Il Cantone può riconoscere centri di attività giovanile gestiti da associazioni giovanili e/o da altri enti privati o pubblici, senza scopo di lucro con personalità giuridica.

2I criteri di riconoscimento sono definiti dal regolamento di applicazione.

 

Finanziamento

a) in generale

Art. 10I centri di attività giovanile sono finanziati con:

a)mezzi propri;

b)ricavi delle attività svolte;

c)contributi di enti pubblici e privati.

 

b) sussidi

Art. 111Il Cantone può concedere sussidi:

a)per la fondazione, l’acquisto di arredamento, le attrezzature, l’ampliamento e l’ammodernamento fino ad un massimo del 50% delle spese effettive;[2]

b)per le spese di esercizio fino al massimo del 50% delle spese computabili, decise dal Consiglio di Stato.

2I sussidi sono commisurati:

a)al genere e all'importanza del centro di attività giovanile;

b)alle prestazioni dell'istituzione medesima ed ai contributi di terzi.

3Singoli progetti realizzati in un centro di attività giovanile possono ricevere sussidi in base ai dispositivi del capitolo II.

 

Capitolo IIIa[3]

Consiglio cantonale dei Giovani

 

Principio

Art. 11a[4]Il Cantone favorisce la partecipazione alla vita politica dei giovani attraverso:

a)il riconoscimento del diritto di partecipare al Consiglio cantonale dei Giovani ai giovani dal quindicesimo al diciannovesimo anno di età residenti in Ticino;

b)il finanziamento della sua organizzazione.

 

Consiglio cantonale dei Giovani

Art. 11b[5]1Il Consiglio cantonale dei Giovani è un progetto realizzato da giovani residenti nel Cantone Ticino in base al principio dell’autodeterminazione.

2Esso ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici e di motivarli a partecipare alle attività politiche, di favorire l’incontro e lo scambio di idee fra i giovani e tra questi e le autorità su temi scelti dai giovani stessi.

3Il Consiglio di Stato riconosce funzione propositiva al Consiglio cantonale dei Giovani e si impegna a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a concordare le modalità di dialogo.

 

Finanziamento

a) Principio

Art. 11c[6]1Per l’organizzazione del Consiglio cantonale dei Giovani il Consiglio di Stato può concedere un sussidio ad un ente di diritto privato senza scopo di lucro che opera nel campo delle attività giovanili e che garantisce un supporto amministrativo, logistico e operativo all’organizzazione del Consiglio cantonale dei Giovani.

2Nella scelta dell’ente il Consiglio di Stato terrà conto in particolare:

a)dell’esperienza nel campo delle attività giovanili;

b)dell’entità delle risorse disponibili;

c)della definizione del progetto;

d)della qualifica dei referenti del progetto.

3Ulteriori criteri di valutazione e di qualità del progetto, l’ordine di priorità e la procedura sono disciplinati dal regolamento di applicazione.

 

b) Sussidio

Art. 11d[7]Il Consiglio di Stato può concedere per le spese di esercizio del Consiglio cantonale dei Giovani un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.

 

Capitolo IV

Organizzazione

 

Autorità competente

Art. 12Il Consiglio di Stato provvede all'applicazione della legge.

 

Ufficio giovani

Art. 13È istituito l'Ufficio giovani, al quale sono affidati in particolare i compiti seguenti:

a)assicurare un'adeguata informazione generale e mettere a disposizione su richiesta la documentazione specifica;

b)garantire la collaborazione e la consulenza a chi ne fa richiesta per:

-l'approfondimento della condizione giovanile;

-la realizzazione di progetti;

c)favorire la preparazione degli animatori/animatrici che operano nell'ambito delle attività giovanili, sussidiando corsi e seminari di formazione e di aggiornamento;

d)coordinare le attività nel quadro della presente legge, in collaborazione con gli altri organismi previsti e con gli uffici interessati.

e)partecipare all'applicazione della legge sul promovimento delle colonie di vacanza.

 

Commissione per la gioventù

Art. 141Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la gioventù quale organismo consultivo del Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

2La composizione e il funzionamento sono fissati dal regolamento di applicazione.

 

Capitolo V

Disposizioni varie e finali

 

Esclusione del cumulo con altri sussidi

Art. 15[8]È escluso il cumulo con sussidi fondati in particolare sulla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni o sulla legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.

 

Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi

Art. 161Il Consiglio di Stato può rifiutare sussidi, revocarli od ordinarne la restituzione quando:

a)il beneficiario non ottempera alle disposizioni di questa legge ed alle condizioni specifiche fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;

b)il sussidio è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;

c)il sussidio è stato ottenuto con informazioni inveritiere;

d)il sussidio dello Stato è cumulato a posteriori con altri contributi.

2È riservata l'azione penale.

 

Eccezione

Art. 17Anziché la restituzione di un sussidio erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

 

Ricorsi

Art. 181Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[9]

3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[10]

 

Entrata in vigore

Art. 191Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[11]

 

 

Pubblicata nel BU 1997, 285.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[2]  Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

[3]  Capitolo introdotto dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[4]  Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[5]  Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[6]  Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[7]  Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

[8]  Art. modificato dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457.

[9]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31; precedente modifica: BU 2005, 105.

[10]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[11]  Entrata in vigore: 20 giugno 1997 - BU 1997, 285.