Decreto esecutivo
concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),
decreta:
Aliquote contributive (art. 20 Lipga)
Art. 11I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.
2Il prelievo del contributo è sospeso.[1]
Entrata in vigore
Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016, 490.
[1] Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.