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 Legge sulle indennità di perdita di guadagno in aso di adozione del 23 settembre 2015 (LIPGA)

Legge

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

(LIPGA)[1]

del 23 settembre 2015 (stato 16 febbraio 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG), in particolare l’art. 16x, e l’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno del 24 novembre 2004 (OIPG);

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7056 dell'11 marzo 2015;

visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 7056R del 15 settembre 2015,[2]

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

A. Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1[3]La presente legge disciplina il diritto all’indennità di adozione cantonale.

 

B. Definizioni

Art. 2Ai sensi della presente legge si intendono per:

a.genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;

b.minore: adottando o figlio adottivo di età inferiore ai diciotto anni.[4]

 

C. Organi d’esecuzione

Art. 31La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.

2Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

 

D. Vigilanza

Art. 4Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.

 

Capitolo secondo

Indennità in caso di adozione

 

A. Aventi diritto

Art. 5[5]1Ha diritto all'indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che adempie le condizioni di cui all'art. 16t LIPG.

2In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità; possono concordare una ripartizione.

 

Art. 6-8[6]

 

B. Inizio ed estinzione del diritto

Art. 9[7]1Il diritto all’indennità inizia nel momento in cui si estingue il diritto alle indennità di adozione federali.

2L'indennità può essere riscossa entro il termine di sei mesi a partire dall'inizio del diritto.

3Il diritto all’indennità si estingue alla scadenza del termine di cui al cpv. 2 oppure dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. Il diritto si estingue prima se:

a.l’avente diritto lascia il Cantone Ticino o muore;

b.il minore lascia l’abitazione dell’avente diritto o muore.

 

C. Forma e numero dell’indennità

Art.10[8]1L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera, con importo e calcolo ai sensi dell'art. 16w LIPG.

2Sussiste un diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.

3Se l'avente diritto beneficia di un congedo in settimane, sono versate sette indennità per settimana; se in giorni, sono versate due indennità supplementari ogni cinque giorni.

 

Art. 11[9]

 

D. Sussidiarietà dell’indennità di adozione[10]

Art. 121Il diritto all’indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:

a.legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

b.legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

c.legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

d.legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

e.legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI).

2Il diritto all’indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di un contratto d’assicurazione ai sensi della legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

 

Capitolo terzo

Procedura

 

A. Esercizio del diritto

Art. 131L’avente diritto fa valere l’indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

2Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

3Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l’obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

 

B. Fissazione dell’indennità

Art. 14L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

 

C. Pagamento dell’indennità

Art. 151L’indennità è pagata all’avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

2L'indennità è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto di cui all’art. 9 cpv. 3.[11]

 

D. Contributi alle assicurazioni sociali

Art. 161Sull’indennità devono essere pagati i contributi:

a.all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.all’assicurazione per l’invalidità;

c.all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;

d.se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.

2Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

 

E. Prescrizione

Art. 17[12]Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l’estinzione del diritto di cui all’art. 9 cpv. 3.

 

F. Rimedi di diritto

Art. 181Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.

2Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.

3Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.

 

Capitolo quarto

Finanziamento

 

A. Finanziamento contributivo

Art. 191L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:

a.sul reddito soggetto all’AVS, versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;

b.sul reddito soggetto all’AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

c.sui salari determinanti ai fini dell’AVS, versati dai datori di lavoro;

d.sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lavorativa.[13]

2Il contributo per il finanziamento dell’indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf).

 

B. Aliquota contributiva

Art. 20Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell’alimentazione della riserva di fluttuazione.

 

C. Fondo di compensazione

I. Gestione

Art. 211Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.

2Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.

3La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.

 

II. Versamento

Art. 22Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.

 

D. Riserva di fluttuazione

Art. 231La Cassa cantonale provvede all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

2Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

 

Capitolo quinto

Disposizioni applicabili

 

A. Applicabilità della LPGA

Art. 24Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:

a.alla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA);

b.agli interessi di mora e agli interessi compensativi (art. 26 LPGA);

c.alla notificazione nel caso di cambiamenti delle condizioni (art. 31 LPGA);

d.all’assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA);

e.al computo e sospensione dei termini (art. 38 LPGA), alla loro osservanza (art. 39 LPGA), proroga (art. 40 LPGA) e restituzione (art. 41 LPGA);

f.al diritto di audizione (art. 42 LPGA);

g.all’accertamento dei fatti (art. 43 LPGA);

h.alla gestione degli atti (art. 46 LPGA) e alla loro consultazione (art. 47 LPGA);

i.alla revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA).

 

B. Applicabilità della LAVS

Art. 25Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:

a.alla compensazione (art. 20 LAVS);

b.al trattamento dei dati personali (art. 49a LAVS);

c.alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);

d.alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);

e.alle violazioni delle prescrizioni della presente legge (art. 87-91 LAVS);

f.all’effetto sospensivo (art. 97 LAVS);

g.al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.

 

Capitolo sesto

Disposizioni finali[14]

 

A. Disposizioni transitorie[15]

Art. 261La presente legge si applica nei casi in cui l’accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.

2La modifica del 12 dicembre 2023 si applica nei casi in cui l'accoglimento del minore avviene successivamente al 31 dicembre 2022.[16]

 

B. Entrata in vigore

Art. 27Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

 

Pubblicata nel BU 2015, 501.


[1]  Titolo modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[2]  Ingresso modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[3]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[4]  Lett. modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[5]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[6]  Art. abrogati dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33; precedente modifica: BU 2018, 50.

[7]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[8]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[9]  Art. abrogato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[10]  Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[11]  Cpv. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[12]  Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[13]  Lett. introdotta dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[14]  Capitolo modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[15]  Nota marginale modificata dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

[16]  Cpv. introdotto dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.