Decreto del Dipartimento della sanità e della socialità
riguardante l’ammontare della spesa di collocamento rimborsata
ai sensi degli art. 55 segg. della legge sugli assegni di famiglia per la cura del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa
(del 20 dicembre 2011)
Il Dipartimento della sanità e della socialità
–richiamati l’art. 3 cpv. 4 lett. b) della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 e l’art. 1 cpv. 2 lett. c) del Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 combinati;
–richiamati gli art. 55 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e gli art. 26 segg. del Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf);
decreta:
1.Soddisfatti i requisiti relativi alla titolarità del diritto posti dalla Laf e dal relativo regolamento, viene rimborsata la spesa effettivamente sostenuta e fino a concorrenza dell’importo massimo definito al pto.2.
2.La spesa di collocamento massima rimborsata ai sensi degli art. 55a segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 per la cura del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa è stabilita come segue:
Costo orariofr. 7.–
Costo mensilefr. 770.–
Costo annuo (anno civile)fr. 7800.–
3.Il decreto del Dipartimento della sanità e della socialità riguardante l’ammontare della spesa di collocamento rimborsata ai sensi degli art. 47a segg. della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) per la cura del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa del 10 luglio 2006 è abrogato.
4.Il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 2011, 610.
[1] Entrata in vigore: 23 dicembre 2011 - BU 2011, 610.