856.100

 6

 

Legge

sugli assegni di famiglia

(del 18 dicembre 2008)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate la legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l’art. 26 e l’ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami);

richiamate la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA) e l’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell’11 settembre 2002 (OPGA), la legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS) e l’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI);

richiamata la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali del 5 giugno 2000 (Laps);

visti il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato e il rapporto 7 ottobre 2008 n. 6078R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio;

visti il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6150 del Consiglio di Stato e il rapporto 15 dicembre 2008 n. 6150R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio,[1]

decreta:

TITOLO I

Campo di applicazione

 

A. Campo di applicazione materiale

Art. 1[2]La legge disciplina:

a)le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari relative all’assegno per figli e all’assegno di formazione;

b)…;[3]

c)il diritto all’assegno integrativo ed all’assegno di prima infanzia;[4]

d)il diritto all’assegno parentale.[5]

 

B. Campo di applicazione personale

Art. 21Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica:

a)ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

b)alle persone senza attività lucrativa;

c)ai lavoratori indipendenti.[6]

2Il Titolo III della legge si applica:

a)ai lavoratori salariati;

b)ai lavoratori indipendenti;

c)alle persone senza attività lucrativa.

 

TITOLO II

Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam:

assegno per figli e assegno di formazione

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

A. Importo

Art. 3Gli importi dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.

 

B. Prestazioni familiari facoltative

Art. 41Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge:

a)gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari;

b)le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

2Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assegno per figli e dell’assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge.

 

Capitolo secondo

Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti[7]

 

A. Condizioni del diritto[8]

Art. 5[9]Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole e per i lavoratori indipendenti sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

 

B. Procedura

I. Datori di lavoro

Art. 61Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a)sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;

b)sull’importo degli stessi;

c)sulla scadenza del diritto;

d)sui rimedi di diritto.

3La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.

4Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.

 

II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo

Art. 71Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a)sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;

b)sull’importo degli stessi;

c)sulla scadenza del diritto;

d)sui rimedi di diritto.

 

III. Lavoratori indipendenti

Art. 7a[10]1Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a)sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;

b)sull’importo degli stessi;

c)sulla scadenza del diritto;

d)sui rimedi di diritto.

 

C. Casse di compensazione per gli assegni familiari

Art. 8Sono organi d’esecuzione della legge:

a)la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;

b)le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;

c)le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

 

D. Cassa cantonale

Art. 91La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.

2Conformemente all’art. 63 cpv. 4 LAVS, l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

E. Compiti delle Casse

I. In generale

Art. 10Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:

a)procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;

b)applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;

c)procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni familiari anticipati dai datori di lavoro ai loro salariati, rispettivamente procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti e gli assegni familiari che spettano di diritto ai lavoratori indipendenti;[11]

d)vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati;

e)ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;

f)emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;

g)gestiscono le procedure ricorsuali;

h)provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

 

II. Dati statistici

Art. 11Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente:

a)il numero dei propri affiliati (datori di lavoro, salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e lavoratori indipendenti);[12]

b)il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;

c)il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;

d)la massa salariale o reddituale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile;[13]

e)il totale dei contributi riscossi nell’anno civile;

f)il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile;

g)il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile;

h)il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;

i)il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;

j)il totale delle spese amministrative sostenute;

k)l’ammontare della riserva di fluttuazione.

 

III. Cassa cantonale

Art. 121Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicatele dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell’assoggettamento:

a)dei datori di lavoro;

b)dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

c)dei lavoratori indipendenti.[14]

2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l’ordinamento degli assegni familiari.

4Per l’esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

 

F. Affiliazione

I. In generale

Art. 131Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

a)i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale sull’AVS;

b)i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo conformemente alla legislazione federale sull’AVS;

c)i lavoratori indipendenti.[15]

2Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

II. Cassa cantonale

Art. 14Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

a)gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone;

b)le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone;

c)i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e i lavoratori indipendenti che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari.[16]

 

G. Cambiamento di Cassa

Art. 151Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un’altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l’affiliazione.

2Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

H. Controversie sull’affiliazione e sul cambiamento di Cassa

I. Consiglio di Stato

Art. 161Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.

2La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione:

a)dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate;

b)dalle persone interessate.

3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

II. Tribunale cantonale amministrativo[17]

Art. 17[18]1Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

I. Primo annuncio

Art. 181La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto.

2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

 

II. Annuncio in caso di fusione

Art. 191In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l’attività si annuncia entro il 31 agosto.

2Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

 

III. Ammissione all’esercizio nel Cantone

Art. 201La decisione di ammissione all’esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato.

2L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

 

J. Revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio

I. Decisione

Art. 211Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l’ammissione all’esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito alle istruzioni impartitele.

2La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all’esercizio è formalizzata tramite risoluzione.

3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

a)l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;

b)la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[19]

 

II. Affiliazione

Art. 221Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2L’affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all’esercizio.

 

III. Riserva di fluttuazione

Art. 231La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l’ammissione all’esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all’esercizio. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

 

K. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone

I. Comunicazione e decisione

Art. 241La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell’attività nel Cantone entro il 31 agosto.

2Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell’attività tramite risoluzione.

3Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

a)lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell’attività nel Cantone;

b)l’affiliazione d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;

c)la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.[20]

5Lo scioglimento o la cessazione dell’attività hanno effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

 

II. Affiliazione

Art. 25Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d’ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

III. Riserva di fluttuazione

Art. 261La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2Determinante è l’importo effettivo della riserva al momento dell’emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell’attività nel Cantone. Qualora l’importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

 

L. Fusione

I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 271Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.

2Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone.

3Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale.

4Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

 

II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 281Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.

2Sull’annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.

3L’ammissione all’esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell’anno seguente.

 

M. Controllo dei datori di lavoro

Art. 291I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.

2Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.

3Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

N. Finanziamento

I. Contributi degli affiliati

Art. 301Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

2Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.[21]

3Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:

a)la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b)la copertura delle spese di amministrazione;

c)l’alimentazione della riserva di fluttuazione.

4La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.[22]

 

II. Organi competenti

Art. 31La percentuale del contributo è determinata:

a)per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti;

b)per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.

 

O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari

I. Principio

Art. 31a[23]È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.

 

II. Competenza

Art. 31b[24]1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge.

2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione.

3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri.

 

Capitolo terzo

Persone senza attività lucrativa

 

A. Condizioni del diritto

Art. 32[25]1Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

2In deroga all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

 

B. Procedura

Art. 331La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a)sul diritto agli assegni per figli o di formazione;

b)sull’importo degli stessi;

c)sulla scadenza del diritto;

d)sui rimedi di diritto.

 

C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Art. 34L’ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

I. In generale

Art. 35La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

a)procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;

b)applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;

c)…;[26]

d)riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;

e)emana le decisioni e le decisioni su opposizione;

f)gestisce le procedure ricorsuali;

g)determina l’ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

 

II. Dati statistici

Art. 36La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente:

a)il numero dei propri affiliati;

b)il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;

c)il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;

d)il totale dei contributi riscossi nell’anno civile;

e)il totale degli assegni per figli versati nell’anno civile;

f)il totale degli assegni di formazione versati nell’anno civile;

g)il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;

h)il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;

i)il totale delle spese amministrative sostenute;

j)[27]

 

III. Controllo dell’assoggettamento e informazione

Art. 371Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell’assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

2Una volta all’anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l’attenzione degli interessati, in particolare, sull’affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione nell’ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

 

E. Affiliazione

Art. 38Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull’AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

F. Finanziamento

Art. 39[28]1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite:

a)un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS;

b)la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a).

2Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a)la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;

b)la copertura delle spese di amministrazione.

 

Art. 40[29]

 

Art. 41[30]

 

Capitolo quarto

Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati, sui lavoratori indipendenti

e sulle persone senza attività lucrativa[31]

 

A. Vigilanza del Cantone

Art. 421Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

a)in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta applicazione della legge;

b)in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.

2Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.

 

B. Revisione

I. Oggetto ed estensione

Art. 431Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all’anno.

La revisione avviene nel corso dell’anno d’esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

2La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest’ultima e dal medesimo organo di revisione.

3Il Consiglio di Stato può, all’occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto.

4Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

II. Organo e rapporto

Art. 441L’organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell’associazione fondatrice.

2L’organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento.

 

Art. 451Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità:

a)il rapporto di gestione;

b)i conti ed il bilancio dell’esercizio precedente;

c)i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.

2Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell’anno seguente.

 

Capitolo quinto

Assistenza amministrativa in materia fiscale[32]

 

Trasmissione dei dati fiscali

Art. 45a[33]1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

 

Art. 45b-45g[34]

 

TITOLO III

Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo

Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull’AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

 

Art. 46Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a)della legislazione sulla Laps;

b)della legislazione federale sulla LPGA;

c)della legislazione federale sull’AVS;

d)della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

 

Capitolo secondo

Assegno integrativo

 

A. Condizioni

Art. 471Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b)coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c)ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.[35]

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).[36]

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.[37]

4...[38]

 

B. Estinzione del diritto[39]

Art. 48L’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

 

C. Importo massimo dell’assegno

Art. 49[40]1L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

a)per il primo ed il secondo figlio:fr. 9’150.–;

b)per il terzo ed il quarto figlio:fr. 6’100.–;

c)per ogni ulteriore figlio:fr. 3’050.–.

2[41]

3Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.[42]

 

D. Ricerca di un’occupazione più redditizia

Art. 50Il titolare del diritto ed i membri dell’unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull’esito delle ricerche di un’occupazione più redditizia.

 

Capitolo terzo

Assegno di prima infanzia

 

A. Condizioni

I. Famiglia monoparentale

Art. 511Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b)coabita costantemente con il figlio;

c)ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;[43]

d)soddisfa i requisiti della Laps.

1bisIl genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza non deve adempiere il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).[44]

2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.[45]

3...[46]

 

II. Famiglia biparentale

Art. 521I genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b)coabitano costantemente con il figlio;

c)il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero;[47]

d)soddisfano i requisiti della Laps.

1bisSe l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c).[48]

2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.[49]

3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.[50]

 

B. Estinzione del diritto

Art. 53[51]L’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l’ultimo figlio inizia l’obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.

 

C. Importo massimo dell’assegno

Art. 54[52]L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie d’intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell’unità di riferimento.

 

Capitolo quarto

[53]

 

Art. 55-59[54]

 

Capitolo quinto

Disposizioni comuni

 

A. Titolare del diritto

Art. 601Titolare del diritto all’assegno è il genitore.

2È considerato genitore:

a)il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b)il futuro genitore adottivo.

3Il genitore ha diritto all’assegno solo se risiede legalmente in Ticino.[55]

 

B. Riconoscimento dell’assegno e destinzione del diritto

Art. 611L’assegno è riconosciuto:

a)per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;

b)per il figlio accolto in vista di adozione.

2Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:

a)del vincolo di filiazione;

b)di decesso del figlio;

c)del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.

3Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

 

C. Impiego conforme

Art. 621Il pagamento dell’assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.

2Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.

3Questa disposizione non si applica all’assegno di prima infanzia.

 

D. Periodo di carenza e sua interruzione[56]

Art. 631Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta.[57]

2La residenza abituale non si considera interrotta se l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

 

E. Esclusione dal diritto

Art. 64Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi).

 

F. Decadenza del diritto corrente

Art. 651Il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

2Durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

 

G. Computo di una pensione alimentare

Art. 661Se la madre ha rinunciato ad introdurre l’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell’assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.[58]

2L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.[59]

 

H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

Art. 67In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

 

I. Pagamento dell’assegno

Art. 68L’assegno è versato al beneficiario, all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

J. Assegno e contributo di mantenimento

Art. 69Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.

 

K. Prescrizione

Art. 70I termini di prescrizione previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali.

 

L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Art. 70a[60]1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all’anno. La revisione deve avvenire nel corso dell’anno d’esercizio.

2La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all’organizzazione interna della Cassa, nonché all’applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

3La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

M. Comunicazione di dati

Art. 71[61]1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.

2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento.

3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi.

 

Capitolo sesto

Assegno parentale[62]

 

A. Aventi diritto

I. Condizioni generali

Art. 71a[63]1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno:

a)per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;

b)per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:

a)ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;

b)ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

 

II. Condizioni economiche

Art. 71b[64]1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.

2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:

a)dal titolare del diritto;

b)dal coniuge o dal partner registrato;

c)dal partner convivente, se i figli sono in comune.

3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

a)i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui;

b)la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi.

4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

 

B. Importo

Art. 71c[65]1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi.

2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

 

C. Concorso di diritti

Art. 71d[66]1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre.

 

D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno

Art. 71e[67]1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.

2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

 

E. Prescrizione

Art. 71f[68]Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore.

 

F. Rapporto con altre prestazioni cantonali

Art. 71g[69]L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.

 

Capitolo settimo

Assistenza amministrativa in materia fiscale[70]

 

Trasmissione dei dati fiscali

Art. 71h[71]1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

 

Capitolo ottavo

Aspetti organizzativi[72]

 

Organo d’esecuzione

Art. 721L’ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:

a)la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno integrativo;

b)la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno di prima infanzia;

c)la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;[73]

d)il controllo dell’assoggettamento delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo.

 

A. Assegno integrativo

Art. 731L’assegno integrativo è finanziato:

a)da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;

b)da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all’AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

c)da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell’AVS versato dai datori di lavoro;

d)da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;

e)in via sussidiaria, dal Cantone.

2I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.

3Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

 

B. Assegno di prima infanzia

Art. 741L’assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione.

 

Capitolo nono

Finanziamento[74]

 

C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

Art. 75[75]1Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:

a)l’assegno parentale;

b)le misure di sostegno alle famiglie;

c)le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.

2Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull’AVS.

 

D. Fondo di compensazione

I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia[76]

Art. 761Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.[77]

2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.[78]

3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

Art. 76a[79]1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.

2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.

3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.

 

TITOLO IV

Disposizione abrogativa e finale

 

A. Disposizione abrogativa

Art. 77La legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 è abrogata.

 

B. Entrata in vigore

Art. 781Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2La legge è portata a conoscenza dell’autorità federale.

3Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.

 

 

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2017[80]

Le disposizioni di cui alla modifica del 12 dicembre 2017 si applicano nei casi in cui la nascita oppure l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore della modifica stessa.

 

 

Pubblicata nel BU 2009, 59.


[1]  Ingresso modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[2]  Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[3]  Lett. abrogata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77.

[4]  Lett. modificata dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[5]  Lett. introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[6]  Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[7]  Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[8]  Nota marginale modificata dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435.

[9]  Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1; precedente modifica: BU 2010, 47.

[10]  Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[11]  Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[12]  Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[13]  Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[14]  Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[15]  Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[16]  Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[17]  Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

[18]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

[19]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

[20]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

[21]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[22]  Cpv. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[23]  Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[24]  Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[25]  Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[26]  Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

[27]  Lett. abrogata dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

[28]  Art. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

[29]  Art. abrogato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

[30]  Art. abrogato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 403.

[31]  Capitolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

[32]  Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2010, 435.

[33]  Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedenti modifiche: BU 2014, 77; BU 2010, 435.

[34]  Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010, 435.

[35]  Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.

[36]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[37]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

[38]  Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66.

[39]  Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.

[40]  Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[41]  Cpv. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.

[42]  Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 273.

[43]  Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385.

[44]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[45]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

[46]  Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66.

[47]  Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 385; precedente modifica: BU 2016, 66.

[48]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[49]  Cpv. modificato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

[50]  Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 66.

[51]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273; precedenti modifiche: BU 2012, 101; BU 2016, 444.

[52]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 273.

[53]  Capitolo abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[54]  Art. abrogati dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[55]  Cpv. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.

[56]  Nota marginale modificata dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[57]  Cpv. modificato dalla L 16.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2021, 86.

[58]  Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[59]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2018, 215.

[60]  Art. introdotto dal L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.

[61]  Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179.

[62]  Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[63]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[64]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[65]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[66]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[67]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[68]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[69]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[70]  Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215.

[71]  Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.

[72]  Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215.

[73]  Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444.

[74]  Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215.

[75]  Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444.

[76]  Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[77]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[78]  Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444.

[79]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.

[80]  Disposizione transitoria introdotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215.