Regolamento
della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso
e trasporto sanitario
(Legge autoambulanze)
(del 3 dicembre 2002)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la Legge autoambulanze,
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Legge autoambulanze e stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).
Dipartimento competente
Art. 2Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.
Comprensori regionali
Art. 3Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:
-Tre Valli (distretti di Blenio, Leventina e Riviera ./. Claro)
-Bellinzonese (distretti di Bellinzona ./. Isone e Medeglia + Claro)
-Locarnese (distretti di Locarno e Vallemaggia)
-Luganese (distretto di Lugano + Isone, Medeglia e Campione d’ltalia ./. Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
-Mendrisiotto (distretto di Mendrisio + Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
Requisiti
Art. 41Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.
2Essi concernono segnatamente:
-l’immediatezza d’intervento,
-la composizione degli equipaggi,
-la dotazione in personale operativo,
-la formazione continua del personale professionale e volontario,
-le modalità di mobilizzazione,
-la composizione del parco veicoli (autoambulanze, automediche e veicoli comando),
-la dotazione in attrezzature e materiale medico-tecnico,
-le strutture di conduzione ed amministrative,
-le strutture logistiche.
3Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi autolettiga (di seguito Federazione).
Riconoscimento
Art. 51Il Dipartimento è competente per l’approvazione dei regolamenti comunali e consortili (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti dall’art. 10 della Legge.
La relativa istanza deve essere corredata da:
-convenzione (art. 10 Legge),
-statuto e regolamento,
-effettivo del personale impiegato a titolo professionale e volontario e relativa formazione sanitaria,
-effettivo e descrizione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione,
-certificazione di allacciamento alla centrale cantonale di allarme.
2Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla Legge.
Tariffe
Art. 61Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.
2Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15 cpv. 2 lett. c Legge).
3La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che non rientrano nella LAMal.
Sussidi all’esercizio
Art. 71I costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti dall’applicazione dei criteri giusta l’art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e finanziaria.
2Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente, avviene in base alla formula seguente:
Costi totali riconosciuti
./. ricavi da prestazioni
./. sussidi cantonali
= pro-capite teorico cantonale
./. altri contributi e ricavi da altre attività
= pro-capite regionale.
3I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro fine ottobre corredati da:
-conto d’esercizio
-dettaglio dei costi per il personale
-dettaglio degli investimenti.
4Il Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.
Sussidi agli investimenti
Art. 81Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
2La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.[1]
3L’acquisto è subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente per la concessione del sussidio.
4Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento. I sussidi sono versati ad acquisto avvenuto e comprovato.
Sussidi alla formazione
Art. 91Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
2La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.[2]
3Prima dell’inizio del corso deve essere chiesta l’autorizzazione all’autorità competente per la concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.
4La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.
Centrale di allarme
Art. 101La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.
2A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro pervenute.
Incidenti maggiori
Art. 11Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione alfine di disciplinare l’organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell’ambito del dispositivo incidente maggiore (DIM).
Aggiornamento degli enti
Art. 12Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.
Norme transitorie
Art. 13Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli statuti per l’approvazione del Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 14È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).
Entrata in vigore
Art. 15Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002, 435.
[1] Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
[2] Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.